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Archivio newsFlussi d’ingresso 2023: fissate le quote per autonomi e dipendenti
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022. Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 9,00 del 24 marzo 2023 fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 29 dicembre 2023 il titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero per l'anno 2022,. Sono ammessi in Italia: - per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità;. - per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 38.705 unità. Ingressi lavoro subordinato Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni dell'alimentare e della cantieristica navale, 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti: a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru' Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; b) n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. Sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della Quota prevista per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. Conversione permessi di soggiorno E' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. E' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. Ingressi per lavoro autonomo E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, di 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate ne' vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualita' dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative», in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 44.000 unità. Ingresso lavoratori stagionali E’ riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. E' inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 22.000 unita' ai lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente. Presentazione della domanda Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 9,00 del 24 marzo 2023 fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo. Copyright © - Riproduzione riservata Presidente del Consiglio dei ministri, decreto 29/12/2022 (G.U. 26/01/2023 n. 21)