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Indennità antitubercolari: importi aggiornati per il 2023

Comunicate dall’INPS le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari nel 2023. Le indennità sono state aggiornate in base alle percentuali indicate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 novembre 2022. L’aggiornamento degli importi riguarda anche le indennità giornaliere per gli assicurati contro la tubercolosi e spettanti in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni.

Nella circolare n. 9 del 27 gennaio 2023, l’INPS comunica l’aggiornamento degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2023. Le indennità antitubercolari sono indennità sostitutive o integrative della retribuzione, erogate dall’INPS, a determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico, in caso di malattia tubercolare. Hanno diritto all'assistenza antitubercolare anche i titolari di pensione o i titolari di rendita nonché i loro familiari. Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 novembre 2022 - circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2022 e il valore definitivo per l’anno 2021- le percentuali di variazione sono pari rispettivamente al 7,3% dal 1° gennaio 2023 e all’1,9% dal 1° gennaio 2022. Pertanto la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2022, con i nuovi importi, di seguito riportati: a) Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati - 1°gennaio 20212 euro 13,76 - 1°gennaio 2023 euro 14,76 b) Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 - 1° gennaio 2022 euro 6,86 - 1°gennaio 2023 euro 7,36 c) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) - 1°gennaio 2022 euro 22,92 - 1°gennaio 2023 euro 24,59 d) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) - 1°gennaio 2022 euro 11,46 - 1°gennaio 2023 euro 12,30 e) Assegno di cura o di sostentamento (mensile) - 1°gennaio 2022 euro 92,49 - 1°gennaio 2023 euro 99,24 Se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 14,76, dovrà essere erogata quest’ultima.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 27/01/2023, n. 9

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/28/indennita-antitubercolari-importi-aggiornati-2023

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