A decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote di finanziamento ordinario delle prestazioni garantite dal FIS tornano al valore ordinario previsto per legge, in quanto con il 31 dicembre 2022 è venuto meno il particolare regime di riduzione contributiva previsto dalla legge di Bilancio 2022. Sempre dal 1° gennaio 2023 per le aziende in ambito FIS che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS per i requisiti occupazionali richiesti, viene meno il particolare regime agevolato contributivo previsto per il solo 2022 previsto al fine di mitigare l’impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro conseguente al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Qual è quindi la differenza di contribuzione dovuta rispetto al 2022?
A decorrere dal 1° gennaio 2023 la contribuzione torna a essere ordinaria per le aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), le quali, qualora dovessero superare il limite occupazionale di 15 dipendenti saranno tenute al versamento del contributo di finanziamento ordinario del FIS che è fissato ad uno 0,90% totale.
Lo ha ribadito l’INPS con il messaggio n. 316/2023, con il quale l’Istituto ha informato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo
- 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Con lo stesso messaggio viene sottolineato come la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento FIS, prevista dall’art. 1, co. 219, l. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) era limitata all’anno, così come il beneficio della riduzione contributiva ordinaria viene meno per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro in ambito FIS che rientrano nel relativo campo di applicazione CIGS che sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).
È indubbio che la maggiore contribuzione richiesta andrà a impattare non solo a livello di costo azienda ma anche in capo al netto percepito dal lavoratore in quanto l’aliquota ordinaria FIS viene ripartita per 2/3 a carico azienda e 1/3 a carico lavoratori mentre quella CIGS è posta per uno 0,60% in capo al datore di lavoro e uno 0,30% in capo al lavoratore.
La disciplina generale del Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
Il FIS è un fondo residuale in quanto opera in riferimento a settori esclusi dal campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari e per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS e conseguentemente alla relativa contribuzione di finanziamento, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale.
Rispetto alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2021, si prevede l’estensione della platea dei datori di lavoro destinatari che passa da almeno 5 lavoratori (fino al 31 dicembre 2021) ad almeno 1 (dal 1° gennaio 2022) per i datori di lavoro non rientranti nella disciplina CIGO.
Per quanto riguarda la modalità di computo dei lavoratori occupati, si segnala che la legge di Bilancio 2022 ha introdotto al D.Lgs. n. 148/2015 il nuovo art. 2-bis ai sensi del quale, per la determinazione dei limiti numerici dei dipendenti, rientrano nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Per il momento della verifica dell’organico “computabile, l’INPS (circ. n. 176/2016) prevede che la soglia dimensionale debba essere mensilmente verificata, con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente, mentre per le aziende di nuova costituzione si prendono a riferimento, ove inferiori al semestre, i mesi di attività; per il primo mese di attività, inoltre, deve essere presa a riferimento la forza occupazionale del mese stesso.
Le prestazioni erogate dal FIS
A decorrere dal 1° gennaio 2022 il FIS eroga il solo assegno di integrazione salariale che spetta ai datori di lavoro rientranti nell’ambito della disciplina in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie per la seguente durata:
Datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti | - durata massima di 13 settimane in un biennio mobile |
Datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti | - durata massima di 26 settimane in un biennio mobile |
Causali di intervento
Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'assegno di integrazione salariale FIS può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie, ossia:
- situazioni aziendali dovute a
eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato;
-
crisi aziendale;
-
riorganizzazione aziendale;
-
contratto di solidarietà.
Qualora, invece, il datore di lavoro occupi mediamente
più di 15 dipendenti nel semestre precedente nonché, indipendentemente dalle dimensioni, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e partiti e movimenti politici, le causali saranno quelle relative alle integrazioni salariali ordinarie e pertanto:
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.
Al verificarsi delle
causali straordinarie, avrà accesso alla
CIGS.
Contributo di finanziamento
A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota ordinaria di finanziamento del fondo è fissata allo:
-
0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
fino a cinque dipendenti;
-
0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente
più di cinque dipendenti.
Regime particolare per il solo 2022
Al fine di mitigare l’impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro conseguente al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, l’art. 1, commi 219 e 220, della legge n. 234/2021 introduce, limitatamente all’anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), una riduzione delle aliquote ordinarie (sia quote a carico del datore di lavoro che del lavoratore) di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione straordinaria
Si ricorda che la contribuzione ordinaria FIS viene posta per un 1/3 a carico del lavoratore e per la parte residua in capo al datore di lavoro.
Circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18
Per il solo 2022 la contribuzione ordinaria FIS viene prevista come segue:
Datore di lavoro | Aliquota totale | Contributo carico azienda | Contributo carico lavoratore |
Fino a 5 dipendenti | 0,15% | 0,10% | 0,05% |
Da 5,1 a 15 dipendenti | 0,55% | 0,36% | 0,19% |
Oltre 15 dipendenti | 0,69% | 0,46% | 0,23% |
Imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con più di 50 dipendenti | 0,24% | 0,16% | 0,08% |
Per i datori di lavoro destinatari del FIS e che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS (per aver occupato nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti), la contribuzione ordinaria di finanziamento della CIGS per il solo periodo gennaio - dicembre 2022 viene prevista come segue:
Aliquota totale | Contributo carico azienda | Contributo carico lavoratore |
0,27% | 0,18% | 0,09% |
Le aliquote dal 1° gennaio 2023
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote di finanziamento ordinario tornano ad essere quelle previste dalla legge in via ordinaria, sia per quanto riguarda il finanziamento del FIS che della CIGS.
Pertanto:
| FIS | CIGS |
Datore di lavoro | Aliquota totale | Contributo carico azienda | Contributo carico lavoratore | Aliquota totale | Contributo carico azienda | Contributo carico lavoratore |
Fino a 5 dipendenti | 0,50% | 0,3333% | 0,166% | | | |
Da 5,1 a 15 dipendenti | 0,80% | 0,5333 | 0,2667 | | | |
Oltre 15 dipendenti | 0,80% | 0,5333 | 0,2667 | 0,90% | 0,60% | 0,30% |
Esempio di calcolo
Proviamo a ipotizzare la differenza di contribuzione dovuta rispetto al 2022 da parte di un datore di lavoro rientrante nell’ambito di applicazione FIS e CIGS dal 1° gennaio 2023, con una retribuzione imponibile da un punto di vista previdenziale di 50.000 euro mensili.
| 2023 | 2022 | Differenza 2023/2022 |
| Aliquota totale | Carico datore di lavoro | Aliquota totale | Carico datore di lavoro | Aliquota totale | Carico datore di lavoro |
Aliquote | 0,80% FIS
0,90% CIGS | 0,533% FIS
0,60% CIGS | 0,69% FIS
0,27% CIGS | 0,46 FIS
0,18% CIGS | 0,11% FIS
0,63% CIGS | 0,423 FIS
0,42% CIGS |
Retribuzione imponibile | 50.000 euro |
Contributi FIS | 400 euro | 266,67 euro | 345 euro | 230 euro | 55 euro | 36,67 euro |
Contributi CIGS | 450 euro | 300 euro | 135 euro | 90 euro | 315 euro | 210 euro |
Totale | 850 euro | 566,67 euro | 480,00 euro | Euro 320 euro | 370 euro | 246,67 euro |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/30/fis-cigs-2023-cambia-contribuzione-imprese