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Finanziaria 2023. La "rottamazione-quater" delle cartelle di pagamento

Nell’ambito della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) è stata introdotta una nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, la c.d. “rottamazione-quater”, che riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione, nel periodo dal 1/1/2000 al 30/6/2022; per aderire è necessario presentare un’apposita domanda in via telematica, entro il 30 aprile 2023.

Recentemente, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione è stato reso disponibile il servizio on-line utilizzabile per la presentazione della domanda di adesione.

DEBITI OGGETTO DELLA "ROTTAMAZIONE-QUATER"

La “rottamazione-quater” consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione o in forma rateale, delle somme:

  • affidate all’Agente della riscossione, a titolo di capitale;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione, a titolo di rimborso spese per procedure esecutive o per la notifica della cartella di pagamento.

Merita evidenziare che la “rottamazione-quater” risulta meno onerosa rispetto alla precedente “rottamazione-ter”, posto che ora non sono dovuti tutti gli interessi; in precedenza erano esclusi solo quelli di mora e gli aggi.

Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.

Dalle somme dovute, si possono scomputare gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate - riscossione sul proprio sito Internet, la definizione agevolata è consentita con riferimento a “tutti i carichi” affidati nel predetto periodo, compresi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
  • già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • il recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe / ammende / sanzioni dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali dell’U.E. (dazi e diritti doganali), nonché l’IVA riscossa all’importazione.

DOMANDE DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30.4.2023. Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

La domanda di definizione va presentata in via telematica tramite il servizio disponibile all’indirizzo:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/ domanda-di-adesione/

utilizzando una delle seguenti modalità alternative on-line:

  • nell’area riservata, accedendo con le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • nell’area pubblica, compilando il form ed allegando il documento di riconoscimento.

Alla domanda devono essere allegati:

  • per le persone fisiche: un documento di riconoscimento e la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
  • per le società, associazioni o Enti:
    • un documento di riconoscimento relativo al legale rappresentante;
    • la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà”;
    • eventuale documentazione di supporto, desumibile dalla Tabella presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - riscossione (ad esempio, per le associazioni non riconosciute, tra cui rientrano le associazioni sportive, copia dell’atto costitutivo / statuto).

Una volta presentata la domanda, il contribuente riceverà dall’Agenzia delle Entrate Riscossione una mail di presa in carica e la ricevuta di presentazione.

Entro il 30/6/2023, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, comunicherà al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda. In caso di accoglimento, la comunicazione conterrà l’indicazione:

  • di quanto dovuto per la definizione;
  • della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione / rateale) contenuta nella domanda;
  • delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.

Alla comunicazione saranno allegati i moduli di pagamento precompilati.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31.7.2023;
  • in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo. In tal caso: la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023; Le restanti (16) rate, di pari importo, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.

Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

L’omesso / insufficiente / tardivo versamento (unica soluzione / una rata) determina l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. In tal caso, rispetto alla “rottamazione-ter”, la nuova disciplina non preclude la rateizzazione del debito residuo ex art. 19, DPR n. 602/73 e pertanto è possibile richiedere il relativo pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili / 120 rate mensili (in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dovuta alla congiuntura economica).

E’ ammessa una tolleranza di 5 giorni, per effettuare il versamento alla scadenza.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso lo sportello dell’Agente della riscossione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi:
    • i termini di prescrizione / decadenza;
    • fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • l’Agente della riscossione non può:
    • avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
  • il debitore non è considerato inadempiente, ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.

Lo Studio Associato Marchetti resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti in merito.

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