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Tutela lavoratrici madri: quali divieti e adempimenti è necessario rispettare

L’aspetto della salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici madri deve essere particolarmente valutato dai datori di lavoro. È fondamentale verificare i rischi presenti nei luoghi di lavoro, per attrezzature utilizzate, sostanze e preparati impiegati e mansioni svolte, garantendo una formazione specifica con una visione attenta alla tutela della maternità. Oggetto di questa tutela sono le lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere (post partum), in allattamento e, ovviamente, il bambino stesso. Tali adempimenti devono realizzarsi in maniera preventiva rispetto a una possibile gravidanza della lavoratrice. Quali sono le attività vietate? E quali sono gli obblighi del datore e della lavoratrice?

Seppur indicato nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di procedere a una valutazione dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, la tutela della salute e sicurezza si estende, come specificato dal D.Lgs. n. 151/2001, fino al settimo mese di età del figlio, naturale adottato o in affidamento. Come si raggiunge un’adeguata tutela È importante rilevare che la tutela riesce a concretizzarsi appieno dal momento in cui la lavoratrice abbia informato il datore di lavoro del proprio stato, per cui, seppur la normativa richiama l’obbligo di informare il proprio datore di lavoro almeno nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti, una corretta formazione rileverà alla lavoratrice l’importanza di una comunicazione immediata anche per tutte le altre mansioni a rischio.

Pertanto, il datore di lavoro deve preventivamente valutare la presenza di rischi e, successivamente, se tali rischi rientrano tra le attività pregiudizievoli e, quindi, vietate per la salute e sicurezza della lavoratrice e del nascituro, attuare le più idonee misure di prevenzione e protezione tra cui l’interdizione dal lavoro.
Attività vietate e conseguenze nell’organizzazione lavorativa a tutela delle lavoratrici I lavori vietati, oltre al trasporto e sollevamento pesi, sono definiti faticosi, pericolosi e insalubri. Si tratta di agenti e condizioni di lavoro particolari elencati dettagliatamente negli allegati A e B del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. Pertanto, si dovrà valutare la presenza o assenza di tali mansioni o agenti (fisici, biologici o chimici) e/o condizioni di lavoro per definire quali attività saranno vietate alla lavoratrice in gravidanza e fino alla conclusione del periodo di astensione obbligatoria (che si potrà prolungare in alcuni casi fino al settimo mese di età del bambino). Oltre a ciò, la valutazione si deve estendere alla verifica dell’esposizione ad agenti (fisici, biologici o chimici), processi o condizioni di lavoro, di cui all’allegato C del già citato D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., oggetto, quindi, di valutazioni qualitative e quantitative ulteriori.
Si ricordi anche che è vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6 del mattino, dall’accertamento dello stato di gravidanza al compimento di un anno di età del bambino.
Le lavoratrici devono essere preventivamente informate sui rischi correlati alle mansioni svolte e attenta formazione deve essere dedicata alla tutela della maternità. Le lavoratrici, in questo modo, verranno a conoscenza dei rischi e delle gravi conseguenze nel caso non informino per tempo il proprio datore di lavoro delle loro condizioni. In caso di presenza di rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza, il datore di lavoro ha l’obbligo ove possibile (in relazione alla propria organizzazione o produttività) di adibirla ad altre mansioni, modificare temporaneamente le attività, oppure l’orario di lavoro, al fine di attuare idonee misure di prevenzione e protezione. In caso ciò non sia possibile e nel caso di lavorazioni vietate, alla lavoratrice sarà immediatamente interdetto lo svolgimento delle proprie mansioni ed ella dovrà presentare domanda di congedo di maternità all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) territorialmente competente.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate, è prevista una pena detentiva fino a sei mesi per il datore di lavoro inadempiente.
La lavoratrice ha diritto ad astenersi da qualunque attività lavorativa dai due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo sua facoltà di astenersi esclusivamente un mese precedente o addirittura dalla data dell’evento, a condizione che anche il medico competente asseveri che non vi sia alcun pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. L’astensione proseguirà per i tre mesi successivi alla data del parto se coincidente o successiva alla data presunta oppure ai tre mesi successivi alla data presenta se l’evento è avvenuto in data antecedente. Alcune attività prevedono l’astensione fino a sette mesi dopo il parto, quali quelle che espongono alla silicosi e all’asbestosi, all’esposizione ad agenti ionizzanti, quelle che implicano manipolazione ed uso di sostanze tossiche o nocive: tutte le attività sono riportate nell’Allegato A del D.Lgs. n.151/2001. Sintesi non esaustiva delle attività vietate (salvo miglior specifica negli Allegati A, B e C, D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.) - Agenti fisici: rumore; vibrazioni meccaniche; campi elettromagnetici; radiazioni ionizzanti; lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto; lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata (esempio, in immersione subacquea); radiazioni non ionizzanti; sollecitazioni termiche (esempio, lavori in celle frigorifere o in condizioni microclimatiche difficili). - Agenti chimici: utilizzo, tra le varie, di sostanze quali: antimonio, arsenico, bario, berillo, bromo, cadmio, cromo, fosforo, manganese, mercurio, nichel, piombo, selenio (…) e loro leghe e composti; esposizione a silicosi ed asbestosi; lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive. - Agenti biologici: lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali; toxoplasma; virus della rosolia; sostanze cancerogene e/o mutageni, tossici. - Organizzazione/condizione del lavoro: lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, manovalanza pesante; stazionamento in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o posizione particolarmente affaticante; lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale; lavori di monda e trapianto del riso; lavori sotterranei di carattere minerario; movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici. Obblighi del datore di lavoro e della lavoratrice Il datore di lavoro ha l’obbligo di: a) elaborare preventivamente il DVR che tenga conto: - in generale, di mansioni, luoghi e condizioni di lavoro, attrezzature e sostanze utilizzate; - lavorazioni vietate di cui agli allegati A e B del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.; - lavorazioni per le quali è necessaria una ulteriore valutazione di cui all’allegato C del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.; b) vietare alle lavoratrici in stato di gravidanza e successivamente (per il periodo di interdizione) lo svolgimento di: - lavorazioni di cui agli allegati A, B e C del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.; - lavoro notturno (24,00 – 6,00); c) informare le lavoratrici e i loro rappresentanti sui rischi presenti; d) formare le lavoratrici sui rischi presenti e sulle gravi conseguenze in caso di svolgimento di mansioni a rischio; e) in caso di lavoratrici in stato di gravidanza adibite ad attività vietate: - ove possibile, spostamento ad altre mansioni o cambiamento dell’orario di lavoro; - interdire immediatamente l’attività; - produrre la documentazione richiesta dall’INL a corredo dell’istanza di interdizione presentata dalla lavoratrice. La lavoratrice ha l’obbligo di: - partecipare ai programmi di formazione; - informare immediatamente il datore di lavoro dello stato di gravidanza nel caso si svolgano attività a rischio o vietate; - richiedere all’INL competente per territorio l’interdizione anticipata. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/31/tutela-lavoratrici-madri-divieti-adempimenti-necessario-rispettare

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