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Archivio newsAntiriciclaggio: come identificare il titolare effettivo in caso di partecipazione indiretta
Secondo la norma sui criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, sembra che la soglia superiore al 25% per la verifica del titolare effettivo in caso di partecipazione indiretta debba essere considerata in relazione al capitale del cliente e pertanto, la risalita nella catena partecipativa, potrebbe essere interpretata sulla base di un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c. Tuttavia, si registra un orientamento incline a considerare tale soglia in relazione al capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa. Inoltre, questa linea interpretativa è il criterio scelto anche a livello europeo. Secondo Assonime sembra quindi prudente aderire all’interpretazione per cui il 25% rileva a ogni livello della catena partecipativa.