A partire dalla mensilità retributiva di gennaio 2023, i datori di lavoro sono alle prese con la gestione dell’esonero contributivo che spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023. Alla luce anche delle prime indicazioni fornite dall’INPS, con la circolare n. 7 del 2023, è possibile analizzare, nonché fornire soluzioni, in merito alle principali criticità che i datori di lavoro possono incontrare con riferimento al cumulo con altri esoneri, agli effetti sul cuneo fiscale, all’applicazione su quattordicesima mensilità e su elementi variabili della retribuzione, nonché sul cumulo tra rapporti di lavoro. Alcuni esempi di calcolo possono essere di aiuto.
E’ pienamente operativo, già dalla mensilità di paga di gennaio 2023, l’esonero contributivo spettante ai lavoratori dipendenti nella misura prevista dalla legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022), ovvero:
- 3% se l’imponibile ai fini previdenziali non supera i 1.923 euro;
- 2% se l’imponibile a fini previdenziali non supera I-2.692 euro.
Le prime indicazioni operative sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023.
Vediamo come vanno gestiti gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero, quali sono le criticità e le soluzioni.Guarda il video Esoneri contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2023: per chi e a quali condizioni
Cumulo con altri esoneri
L’esonero contributivo è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 con l’esonero lavoratrici madri dipendenti del settore privato. La Manovra dello scorso anno, infatti, ha previsto, solo per il 2022, la spettanza di un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, applicabile per un periodo pari a 12 mesi, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. In questo caso, lo sgravio ex legge di Bilancio 2023 si applica sull’intera contribuzione dovuta dalla lavoratrice.
Esempio di calcoloRetribuzione imponibile previdenziale: 1.500 euro
Quota contribuzione a carico della lavoratrice: 9,19%
Trattenuta contributiva c/dipendente: 137,85 euro
Aliquota con esonero legge di Bilancio 2023 = 7,19%
Aliquota con aggiunta sgravio madri = 4,59% - 2% = 2,59%
Trattenuta contributiva c/dipendente = 38,85 euro |
Effetti sulla lordizzazione
In assenza di indicazioni di prassi in merito, si può ragionevolmente presumere che anche nei calcoli relativi alla lordizzazione delle indennità erogate dall’INPS si debba applicare l’esonero del 2 o 3 per cento.
La
formula da utilizzare è la seguente:
- aliquota INPS dipendenti pari al 9,19% e sgravio 2%: coefficiente pari a 100/(100 - 7,19) = 1,077
- aliquota INPS dipendenti pari al 9,19% e sgravio 3%: coefficiente pari a 100/(100 - 6,19) = 1,066
- aliquota INPS dipendenti pari al 9,49% e sgravio 2%: coefficiente pari a 100/(100 - 7,49) = 1,080
- aliquota INPS dipendenti pari al 9,49% e sgravio 3%: coefficiente pari a 100/(100 - 6,49) = 1,069
Elaborazione della quattordicesima mensilità
Alcuni contratti collettivi di lavoro prevedono l’erogazione della quattordicesima mensilità. La disciplina istitutiva dell’esonero in esame, tuttavia,
non dispone regole specifiche di calcolo in relazione alle mensilità aggiuntive ulteriori alla tredicesima. Ne deriva che, nel mese di erogazione, la riduzione contributiva spetta solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile, non eccedano il massimale di retribuzione mensile standard, come se si trattasse di una mensilità retributiva normale.
Esempio di calcoloRetribuzione ordinaria mensile: 1.500 euro
Aliquota contributiva ordinaria c/dipendente = 9,19%
Sgravio contributivo spettante = 3%
Trattenuta c/ dipendente = 92,85 euroQuattordicesima mensilità una tantum = 1.500 euroTotale retribuzione nel mese = 3.000 euro
Sgravio contributivo spettante = 0
Trattenuta c/dipendente = (3.000/100*9,19) = 275,70 euroQuattordicesima mensilizzata = 125 euroTotale retribuzione nel mese incluso rateo di quattordicesima= 1.625 euro
Sgravio contributivo spettante = 3%
Trattenuta c/dipendente = (1.625/100*9,19) = 149,33 euro |
Dall’osservazione dell’esempio di calcolo è possibile desumere che, nel caso di specie,
il risparmio conseguibile dal lavoratore in caso di mensilizzazione della quattordicesima mensilità è pari a 171 euro annui.
Applicazione su elementi variabili della retribuzione
La legge di Bilancio 2023 prevede che la
verifica del rispetto della soglia reddituale debba essere effettuata con riferimento a
ciascun mese di paga preso singolarmente: la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore può quindi ragionevolmente assumere misura diversa, in base alla retribuzione effettivamente percepita in ciascun mese. Può anche accadere che in qualche mese non sia possibile applicarla proprio in seguito al superamento del massimale di 2.692 euro.
N.B. Non è in alcun modo possibile operare compensazioni di importi retributivi tra un mese e il successivo, nemmeno in caso di lavoratori con orario a part time verticale o nel caso di ore di lavoro straordinario che si intensifichino alcuni specifici periodi dell’anno. |
Cumulo e variazioni rapporti di lavoro
In caso di variazioni del rapporto di lavoro che comportino la presentazione di
più denunce individuali per il
medesimo lavoratore (variazione da part-time a full-time o viceversa, trasformazione da tempo determinato a indeterminato), il massimale contributivo mensile deve riferirsi all’intero rapporto di lavoro e quindi il massimale del singolo mese di competenza deve essere verificato sulla complessiva retribuzione imponibile.
In presenza di operazioni societarie e di
cessione di contratto che comportino il passaggio dei lavoratori, senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro, il rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. La verifica del massimale deve quindi tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Qualora invece il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso
più datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere effettuato distintamente per ciascun rapporto di lavoro.
Cessazione del rapporto di lavoro
In caso di cessazione del rapporto di lavoro
entro il 31 dicembre 2022, qualora nel corso dell’anno 2023 si proceda all’erogazione di ulteriori residue competenze (ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), non è possibile applicare l’esonero.
Nelle ipotesi di
inizio o di
sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.
Massimale della retribuzione
Poiché la verifica del rispetto delle soglie retributive deve essere effettuata in maniera distinta sulla
retribuzione mensile e i relativi
ratei di tredicesima, è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.
EsempioRetribuzione mensile imponibile contributivo: 2.700 euro
Rateo di tredicesima: 150 euro
Aliquota contributiva ordinaria c/dipendente = 9,49%
Riduzione contributiva spettante:
- 2% sulla retribuzione imponibile mensile = aliquota 7,49%
- 3% sul rateo di tredicesima = aliquota 6,49%. |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/04/sgravio-contributivo-dipendenti-2023-casi-particolari-criticita-soluzioni