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Archivio newsModello 770/2023: trasmissione entro il 31 ottobre. Con quali modalità
Entro il 31 ottobre 2023 i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica il Modello 770. Le istruzioni per la compilazione sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 gennaio. Entro tale data il sostituto può trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel Modello 770 oppure effettuare invii separati. Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati, dovrà barrare la casella inerente il flusso inviato all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate”. Quali sono le altre regole da seguire?
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 25954 del 27 gennaio 2023, ha approvato il Modello 770/2023, relativo all’anno d’imposta 2022, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2022 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta. La dichiarazione dei sostituti d’imposta Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY. Le istruzioni confermano che in realtà la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti compilate in base ai dati in ciascuna di esse richiesti: 1) la certificazione unica (CU) che deve essere utilizzata dai sostituti per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti nel 2022 redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2022 per il periodo d’imposta precedente. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate è stata effettuata entro il 16 marzo 2023; 2) il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2023. Compilazione e invio del Modello 770/2023 Anche quest’anno i sostituti d’imposta possono suddividere il Modello 770 in due parti e in tal caso deve essere compilata la sezione “Gestione separata”, presente nel frontespizio. In tal caso dovranno essere barrate, nella sezione “Redazione della dichiarazione”, le caselle <Dipendente>, <Autonomo> e <Altre ritenute> per indicare la tipologia di flusso che viene inviato all’interno della singola dichiarazione: - cod. 1 - nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel Modello 770/2023 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi); - cod. 2 - nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel Modello 770/2023 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. Nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo”. Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi al Modello 770, dovrà barrare la casella inerente il flusso inviato all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate”. E’ inoltre possibile, nella sezione Gestione separata: - indicare il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali. In tal caso dovrà essere barrata la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato; - barrare la casella <Sostituto> qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse. La casella “Incaricato in gestione separata” va barrata dall’intermediario di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della dichiarazione. L’invio del Modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia da: - revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (cod.1); - responsabile della revisione se si tratta di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella <Soggetto> il codice 3 senza compilare il campo firma; - collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella <Soggetto> per ciascun membro, il codice 4). Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. Nel caso dei condomìni, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’amministratore in carica, risultante dall’ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo. Avviso telematico Nella sezione “Firma” è presente la casella per la richiesta di <INVIO AVVISO TELEMATICO> controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario, che il contribuente deve barrare se sceglie questa modalità di informazione. In questo caso, l’intermediario accetta di ricevere l’avviso bonario barrando la casella <Ricezione> dell’avviso telematico posta nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”. A seguito dell’opzione, l’invito a fornire chiarimenti è inviato all’intermediario che è tenuto a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta. I trenta giorni concessi per ottemperare all’invito decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario. Copyright © - Riproduzione riservata