La legge di Bilancio 2023 introduce la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto o raggiunga entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per Quota 103, di rinunciare, entro fine anno, all'accredito della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio di questa facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore. Quest’importo che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’Ente previdenziale, qualora non venga esercitata la facoltà in oggetto, deve essere quindi corrisposta interamente al lavoratore stesso. Quali sono le regole e le condizioni previste per quest’opzione?
La legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022) ripropone, in versione riveduta e corretta, una misura che era stata già introdotta dalla “riforma Maroni” per incentivare i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi necessari per accedere al canale di pensionamento Quota 103 a proseguire la partecipazione al mercato del lavoro.
La Relazione Tecnica stima circa 6.500 soggetti interessati dalla disposizione, qualificando prudenziale tale platea, anche in considerazione delle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti previsti da Quota 103.Guarda il video Esoneri contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2023: per chi e a quali condizioni
Cosa prevedono le nuove regole
Più nello specifico, i commi 286 e 287, dell’art. 1, della legge di Bilancio per il 2023, come evidenziato nello specifico Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, prevedono la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato Quota 103 (ovvero almeno 62 anni di età e 41 di contributi), entro il 31 dicembre 2023, di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima.
In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore (i.e. il 9,19%).
Con la stessa decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ Ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata tale facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
Non si prevede in ogni modo alcuna esenzione di queste somme in termini di tassazione. |
La norma specifica che la decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà è successiva alla data del medesimo esercizio ed esclude che la decorrenza in oggetto possa essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente.
Necessario un decreto esplicativo delle modalità attuative
Si demanda a un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2023) della legge di Bilancio 2023, la definizione delle relative modalità attuative.
Un profilo che dovrà essere chiarito, così come viene sottolineato, è, per esempio, se l'opzione possa essere revocata, profilo che non viene specificato nella norma.
Il Dossier sottolinea ancora come debba valutarsi l'opportunità di chiarire se si faccia riferimento al momento di maturazione dei requisiti per il pensionamento ovvero al momento in cui il trattamento pensionistico avrebbe avuto decorrenza (dopo il decorso dei termini dilatori rappresentati dall’applicazione cioè della finestra trimestrale per i lavoratori del settore privato o semestrale per i lavoratori del settore pubblico). |
Alcune considerazioni
Che successo avrà la nuova misura? È utile riportare alcune considerazioni sviluppate nel corso delle specifiche Audizioni parlamentari da parte della Corte dei Conti e dell’Ufficio parlamentare di bilancio.
Partendo dalla Magistratura contabile, essa ne evidenzia la
ratio sottolineando come la misura sembra testimoniare la consapevolezza dell’importanza di innalzare, in Italia, l’età effettiva di pensionamento, che resta tra le più basse in ambito Ocse.
Il vantaggio immediato che offre la facoltà in oggetto è quello di beneficiare di un incentivo economico alla permanenza in servizio consistente nella “fiscalizzazione” dei contributi sociali a carico del lavoratore con beneficio diretto in termini di retribuzione netta. |
Con riferimento a tale incentivo, restano da
chiarire gli
effetti complessivi dell’eventuale scelta di permanere in servizio sull’importo della
futura pensione, sottolinea la Corte dei Conti.
Passando all’Ufficio parlamentare di bilancio, si rimarca come l’incentivo prende a modello il cosiddetto “bonus Maroni” del 2004, che, però, era più conveniente per tre ragioni che vengono esplicitate.
In primo luogo, all’epoca i requisiti per la pensione erano di gran lunga inferiori, quindi, la misura si rivolgeva a lavoratori più giovani, per i quali era meno gravoso continuare a lavorare.
In secondo luogo, era previsto che in busta paga, e in piena esenzione di imposta, fosse riconosciuta sia la contribuzione a carico del lavoratore che quella a carico del datore di lavoro (circa il 33% della retribuzione lorda).
Ulteriore profilo è rappresentato dalla circostanza per cui le pensioni dei lavoratori coinvolti erano calcolate per intero con il metodo retributivo e questo rendeva convenienti le uscite anticipate. Allo stato attuale, invece, tutti i lavoratori hanno almeno la parte finale della carriera (gli anni dal 2012 in poi) ricompresa, ai fini pensionistici, nelle regole di calcolo dettate dal sistema contributivo, per cui riduzioni dei versamenti contributivi comportano dirette riduzioni del montante, che sarà trasformato in rendita e, corrispondentemente, le uscite anticipate non danno più quei vantaggi che potevano essere sfruttati nel 2004. L’Ufficio parlamentare di bilancio reputa allora come si palesi il
rischio che il nuovo
incentivo risulti
non particolarmente appetibile, se non per chi ha un immediato bisogno di liquidità.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/07/quota-103-incentivo-trattenimento-servizio-nuova-opzione-lavoratori-condizioni