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Archivio newsFondo FSBA: domande di assegno di integrazione salariale entro il 28 febbraio
C’è tempo fino al 28 febbraio per la presentazione delle domande di cassa integrazione FSBA, per il 2023, soltanto di assegno di integrazione salariale. Sono tenuti alla contribuzione nei confronti di FSBA i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che sono inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”, nonché i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS. Il Fondo di solidarietà per l’artigianato ha aggiornato il proprio regolamento, con decorrenza 1° gennaio 2023, per conformarsi alla legge di Bilancio 2022 e al D.L. n. 4/2022
Dal 31 gennaio scorso è possibile presentare le domande di cassa integrazione FSBA, per l'anno 2023, di tipo "Assegno di Integrazione Salariale" (AIS). Per la protocollazione delle domande relative il mese di gennaio e febbraio ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2023. Il fondo FSBA ha aggiornato il proprio regolamento per conformarsi alla Legge n. 234/2021 e al D.L. n. 4/2022, i quali hanno in parte riformato l’assetto di cui al D.Lgs. n. 148/2015. I soggetti obbligati Sono tenuti alla contribuzione nei confronti di FSBA i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443 sull’artigianato, sono inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”, nonché i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS. Il Fondo, in collaborazione con l’INPS e altri enti preposti, rileva le irregolarità contributive, anche ai fini dell’applicazione del regime di riscossione coattiva di cui all’art. 33, co. 4, D.Lgs. n. 148/2015. L’irregolarità contributiva rileva peraltro anche ai fini del rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC). Aliquote contributive - Datori di lavoro sino a 15 lavoratori: 0,60% di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro; - Datori di lavoro con più di 15 lavoratori: 0,60% + 0,40% di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore; - Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS: 4% per la contribuzione addizionale in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 148/2015 - A carico del datore di lavoro. Media occupazionale La media occupazionale è riferita al semestre precedente. La prima verifica viene effettuata il 1° gennaio 2023 con riferimento al semestre 1° luglio - 31 dicembre 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%. Le prestazioni di integrazione ordinaria (AIS) E’ possibile beneficiare di AIS: - per causali ordinarie in caso di situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche, o in caso di situazioni temporanee di mercato; -per causali straordinarie qualora il datore di lavoro segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA, intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale e sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 148/2015. Può beneficiare di ACIGS il datore di lavoro che segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA e intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale sottoscrivendo, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 148/2015. I lavoratori beneficiari sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
Definizioni | |
AIS | L’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore; |
ACIGS | L’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori; |
PFSBA | La piattaforma digitale FSBA mediante cui i datori di lavoro svolgono le operazioni di flusso informatico relative alle comunicazioni obbligatorie, con inserimento dei dati-azienda e dati-lavoratori, verifiche sulle eventuali istruttorie, verifiche sull’effettuazione di pagamenti relativi agli assegni, verifiche sulla regolarità contributiva e quanto altro si renda necessario per facilitare lo scambio di informazioni richiesti da legge e contrattazione collettiva istitutiva di FSBA; |
EBR | L’ente bilaterale territorialmente competente in relazione al sistema consolidato della bilateralità artigiana costituito dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell’artigianato a livello nazionale, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL. |