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Agevolazione lavoratori impatriati anche sulle somme di fine rapporto

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si segnala la possibilità di usufruire del regime agevolativo per i lavoratori impatriati su TFR e indennità di fine rapporto. Seppur l’Amministrazione finanziaria abbia confermato che al momento dell’erogazione tali somme siano integralmente imponibili in quanto soggette al regime fiscale della tassazione separata, è stato chiarito che trova applicazione la disposizione normativa residuale che prevede, qualora più favorevole, la riliquidazione da parte degli uffici con il criterio generale della tassazione ordinaria e conseguentemente l’applicabilità in tale sede dell’agevolazione fiscale, previa richiesta del contribuente e verifica dei relativi presupposti.

L’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati, introdotta nell’ordinamento dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, prevede un particolare regime fiscale consistente nella parziale - ordinariamente 30% - concorrenza alla formazione del reddito complessivo del reddito di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo in presenza dei seguenti presupposti: a) il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni; b) l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano. Sin dall’introduzione di tale agevolazione ci si è interrogati in merito alla correlazione tra tale disposto e l’istituto della tassazione separata previsto dall’art. 17 del TUIR, ad esempio, per le competenze di fine rapporto. Il tema principale era rappresentato dalla possibilità di applicare la percentuale di esenzione fissata dalla norma anche a somme che non concorrono a formare il reddito complessivo (quali, appunti, quelle oggetto di tassazione separata). Il regime di favore, pertanto, sembrava poter spiegare i propri effetti esclusivamente sui redditi sottoposti a tassazione ordinaria. La risposta dell’Agenzia delle Entrate Richiamando quanto già indicato nella risposta ad interpello n. 290 del 2020 relativa ad indennità soggette a tassazione separata erogate al personale di aziende creditizie, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema in oggetto, chiarendo che ai redditi in oggetto non sia applicabile il regime di concorrenza parziale a tassazione, ma che al tempo stesso si renda applicabile l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 17 richiamato, che consente all’Amministrazione finanziaria di far concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente e quindi ammettendo la possibilità di applicare il criterio della concorrenza parziale alla formazione del reddito, nucleo dell’agevolazione per i lavoratori impatriati. Conseguentemente, seppur il lavoratore impatriato riceverà le indennità di fine rapporto al netto della tassazione separata applicata dal sostituto di imposta in via provvisoria secondo i criteri generali e quindi senza che tale agevolazione sia considerata, in sede di riliquidazione dell’aliquota da parte degli uffici il lavoratore avrà diritto a richiedere la riliquidazione applicando le disposizioni previste per il regime agevolativo cui aderisce, ricevendo, pertanto, un cospicuo rimborso. Considerazioni finali Seppur la posizione in oggetto fosse già stata espressa dall’Agenzia delle Entrate in risposte ad interpello non pubblicate, il chiarimento non può che essere accolto positivamente in quanto risolve una questione che aveva determinato interessi divergenti tra aziende e dipendenti in quanto le prime (correttamente) non applicavano il beneficio impatriati alle competenze di fine rapporto mentre i secondi ne domandavano l’immediata fruizione. La soluzione raggiunta dall’Amministrazione probabilmente soddisfa le società, ma non i lavoratori visto che l’applicazione del regime nel momento della riliquidazione delle imposte determinerà sensibili ritardi nel materiale ottenimento del rimborso delle maggiori imposte versate. In aggiunta, non si può omettere di rilevare come la riliquidazione degli uffici dipenda dalla verifica dei presupposti della sussistenza dell’agevolazione, attività accertativa che potrebbe ulteriormente allungare i tempi per il rimborso ed esporre il contribuente ad un possibile contradditorio con gli uffici stessi, anche considerando la difformità che l’amministrazione finanziaria applica a livello territoriale per le verifiche nella materia in oggetto. Infine, sarebbe opportuno un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale previsto per le porzioni di indennità e somme di fine rapporto superiori al milione di euro, che come disposto dal decreto Salva-Italia (art. 24 comma 31 del D.L. n. 201/2011) concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono soggette a tassazione separata. Se tale previsione era stata introdotta in un momento di grave dissesto delle finanze pubbliche per incrementare il gettito erariale applicabile a somme di rilevante importo, la cumulabilità di tale previsione con l’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati determinerebbe l’applicazione di una aliquota paradossalmente più bassa all’eccedere del milione, spingendo diversi sostituti di imposta a disapplicare prudenzialmente l’agevolazione fiscale in luogo dell’aliquota IRPEF marginale, obbligando i contribuenti alla presentazione di istanze di rimborso. Poiché in alcune risposte ad interpello non pubblicate l’Agenzia delle Entrate avrebbe confermato la cumulabilità delle due disposizioni e quindi la possibilità di applicare l’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati alle somme e indennità di fine rapporto per la quota eccedente il milione di euro, sarebbe senz’altro auspicabile un chiarimento pubblico, a compimento della prassi interpretativa sulle correlazioni tra il regime della tassazione separata e quello dei lavoratori impatriati, correlazioni per le quali non è prevista alcuna disposizione normative di raccordo. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/09/agevolazione-lavoratori-impatriati-somme-rapporto

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