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Artigiani e commercianti: aggiornati i contributi dovuti per il 2023

Nella circolare n. 19 del 2023 l’INPS fornisce i valori aggiornati degli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2023, determinati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Sono così determinate le aliquote da applicare sul reddito minimale, l’importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definisce modalità e termini di pagamento degli importi dovuti. Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali.

L'INPS, con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 da parte di artigiani ed esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 ed il periodo gennaio 2022-dicembre 2022, accertata nella misura del +8,1%. Contribuzione dovuta In particolare, per l'anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue: - Artigiani: 24%; - Commercianti: 24,48%, da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni. Il contributo per l’anno 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190,00. Per i redditi superiori a € 52.190,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 86.983,00. Termini e modalità di versamento Anche per l’anno 2023 i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, e il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, deve essere effettuato alle scadenze che seguono: - 16 maggio 2023, - 21 agosto 2023, - 16 novembre 2023, - 16 febbraio 2024. In riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 10/02/2023, n. 19

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/11/artigiani-commercianti-aggiornati-contributi-dovuti-2023

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