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Fringe benefit e alloggio aziendale: come e in quali casi cambia il trattamento fiscale e contributivo

Tra i diversi benefit che il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti come ulteriore elemento retributivo aggiuntivo alla retribuzione rientra l’attribuzione di immobili di servizio, ovvero il pagamento di un contributo per l’affitto. Operazione che comporta l’adozione di un diverso trattamento fiscale e contributivo per il lavoratore e per la società stessa, a seconda delle modalità di assegnazione, che necessita una valutazione sui costi e sulla deducibilità dal reddito di impresa. Quali sono le diverse casistiche? Come deve procedere il datore di lavoro?

Nella pratica aziendale accade di frequente che in sede di assunzione di una nuova risorsa, si concordi come ulteriore elemento retributivo aggiuntivo alla retribuzione anche un alloggio a disposizione del lavoratore ovvero il riconoscimento di un contributo alloggio da riconoscere al lavoratore qualora autonomamente prenda un immobile. Può succedere inoltre che l’utilizzo di un alloggio aziendale o nella disponibilità dell’azienda sia necessitato al lavoratore che viene chiamato a svolgere le proprie mansioni fuori dalla sede di lavoro abituale, e che pertanto un immobile che è nella disponibilità dell’impresa, a titolo di proprietà o locazione, venga utilizzato da collaboratore per questa specifica esigenza. Le diverse ipotesi che giustificano il riconoscimento di un alloggio/immobile da parte del datore di lavoro ovvero del contributo a parziale storno della spesa sostenuta direttamente dal lavoratore, comportano l’adozione di un diverso trattamento fiscale e contributivo per il lavoratore e per la società stessa. Proviamo a evidenziare qui di seguito le diverse casistiche. Assegnazione di un immobile: i diversi casi L’assegnazione di un immobile ad un lavoratore può essere riconosciuta: 1. ai dipendenti in trasferta temporanea (foresterie); 2. in uso ai dipendenti; 3. in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza per esigenze di lavoro (c.d. fabbricati strumentali pro tempore). Nel caso delle foresterie, l’art. 95, comma 2, TUIR stabilisce che non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture ricettive, salvo quelle relative a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea, che quindi trasferiscono temporaneamente la loro sede abituale lavorativa. Pertanto, se l’azienda mette a disposizione dei suddetti lavoratori un appartamento e ne sostiene i relativi costi, essi saranno deducibili dal reddito di impresa. Diversa è l’ipotesi di un immobile concesso in uso ad un dipendente, con riferimento al quale la norma prevede che i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per il dipendente stesso ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. c), TUIR. L’art. 51, comma 3, lett. c) del TUIR che stabilisce che “per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;” Pertanto, nei limiti del fringe benefit riconosciuto al dipendente, le spese inerenti l’alloggio (locazione, manutenzioni ordinarie, utenze, …) sono quindi interamente deducibili. Per quanto riguarda la determinazione del fringe benefit, nel caso del lavoratore senza obbligo dimora, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato (e, in mancanza di questa, il valore dell’alloggio ad equo canone o ancora quello corrente in regime di libero mercato) aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso; nel caso di obbligo di dimora (custode, portiere,…) si assume il 30% della predetta differenza.EsempioL’Azienda affitta un’abitazione per il proprio collaboratore non per esigenze di servizio a un canone di locazione annuo di 6.000 euro (rendita catastale di 2.500euro annui) e sostiene delle spese inerenti al fabbricato per un ammontare annuo di 1.000 euro. Nella lettera di assegnazione dell’alloggio viene stabilita una quota a carico del lavoratore di 1.200 euro annui

Rendita catastale annua alloggio (A)€ 2.500,00
Spese inerenti al fabbricato (B)€ 1.000,00
Quota annua a carico del lavoratore (C)€ 1.200,00
Valore annuo F.B. (A+B-C)€ 2.300,00
Valore mensile F.B. imponibile da un punto di vista fiscale e contributivo (Valore annuo F.B./12)€ 191,67
L’ultimo caso riguarda i fabbricati concessi in uso a lavoratori che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l’attività. In tal caso sempre l’art. 95, co. 2, TUIR prevede l’applicazione di un trattamento privilegiato per gli immobili destinati a garantire momentanee esigenze di accoglienza e prima sistemazione dei dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza, prevedendo la piena deducibilità delle spese di manutenzione e degli eventuali canoni di locazione, senza alcuna limitazione legata al fringe benefit, ma limitatamente al periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi. Qualora la concessione al lavoratore dovesse andare oltre il triennio agevolato in tale ipotesi troverà applicazione la disciplina di parziale deducibilità, limitatamente al fringe benefit, prevista per gli immobili concessi in uso. Pagamento delle utenze Per quanto riguarda la questione delle utenze relative all’immobile, il pagamento da parte del datore di lavoro può riconnettersi a due ipotesi: 1. le utenze sono sostenute in relazione al fatto che l’immobile viene messo a disposizione del dipendente in locazione, uso o comodato (l’importo delle utenze va aggiunto alla rendita catastale dell’immobile per la determinazione del primo parametro di riferimento ai fini della quantificazione del relativo fringe benefit); 2. il datore di lavoro paga le utenze dell’alloggio senza che quest’ultimo sia messo a disposizione del dipendente (l’importo pagato dal datore di lavoro costituirà un fringe benefit da quantificare in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente con le regole previste dall’art. 9, comma 3, del DPR 917/86. Il valore normale tenderà a coincidere con il costo specifico sopportato dal datore di lavoro). Il contributo per l’affitto da parte del datore di lavoro Accade spesso che per venire incontro alle spese sostenute dal lavoratore che deve cambiare il proprio domicilio per ragioni di servizio, le parti si accordino nel riconoscimento di un contributo affitto da parte del datore di lavoro, da erogarsi mensilmente, semestralmente o annualmente. Da un punto di vista fiscale e contributivo, qualora erogati tali contributi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente in misura integrale, con conseguentemente assoggettamento a contribuzione INPS, INAIL e Irpef in capo al lavoratore. Per quanto riguarda l’eventuale incidenza in termini di retribuzione indiretta e differita, si ritiene che questa cambi a seconda della tempistica di erogazione di tale contributo. È indubbio che qualora il contributo sia erogato mensilmente, questo rientra a far parte della retribuzione globale, con il consuntamente impatto in termini di mensilità aggiuntive, valorizzazioni ferie e permessi e imponibilità ai fini del TFR. Diversamente, qualora il contributo sia erogato semestralmente o annualmente, si può sostenere che non impatti in termini di retribuzione differita, fermo restando che essendo la somma erogata a titolo non occasionale, la stessa sarà da considerare nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. La configurabilità del contributo alloggio come retribuzione, fa sì che da un punto di vista fiscale l’importo erogato e i relativi oneri contributivi e assicurativi rientrino nel costo del lavoro con conseguente deducibilità integrale in capo al datore di lavoro. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/14/fringe-benefit-alloggio-aziendale-casi-cambia-trattamento-fiscale-contributivo

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