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Smart working: proroga al 30 giugno per fragili e genitori con figli under 14

Proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 dello smart working per i lavoratori fragili appartenenti al settore pubblico e privato. Si applica, invece, ai soli lavoratori dipendenti del settore privato il differimento, sempre al 30 giugno, del diritto dei genitori di un figlio minore di anni 14 di rendere la prestazione con modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali. E’ quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe.

Con due emendamenti all’art. 9 del disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022), approvato il 15 febbraio dal Senato, slittano al 30 giugno 2023 alcuni benefici attribuiti a particolari categorie che hanno diritto di beneficiare delle modalità di lavoro agile o smart working. Le proroghe intervengono in modo differente a seconda che interessino lavoratori del settore pubblico o del settore privato. Lavoratori fragili La prima proroga interessa i lavoratori affetti da particolari patologie (lavoratori fragili) e si applica sia ai dipendenti del settore pubblico che a quelli del settore privato. Pertanto, fino al 30 giugno 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2022, è assicurato il diritto a rendere la prestazione con modalità di lavoro agile. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. Per lavoratori “fragili” si intendono i lavoratori dipendenti rientranti nelle situazioni di fragilità individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2022, per i quali il “diritto” di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile sarebbe scaduto il 31 marzo 2023 per espressa previsione dell’art. 1, comma 306, legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). Le condizioni devono essere attestate da idonea certificazione medica. Genitori lavoratori con figli minori di 14 anni Si applica, invece, ai soli lavoratori dipendenti del settore privato l’ulteriore emendamento all’art. 9 del decreto Milleproroghe che sposta al 30 giugno 2023 il diritto dei genitori di un figlio minore di anni 14 di rendere la prestazione con modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali. Il diritto può essere fatto valere a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da rendere. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/16/smart-working-proroga-30-giugno-fragili-genitori-figli-under-14

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