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Sovvenzioni extra-UE distorsive del mercato: quali sono i controlli della Commissione europea

Il Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, in vigore dal 12 gennaio 2023, disciplina le sovvenzioni estere concesse a un’impresa, comprese le imprese pubbliche controllate in via diretta o indiretta dallo Stato, che svolgono un’attività economica nel mercato interno. La norma considera distorsiva del mercato interno la sovvenzione che possa migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa. Il potere d'indagine sarà retroattivo, fino a 5 anni precedenti il 12 luglio 2023. Quali sono e dove si esercitano i controlli della Commissione UE?

Le sovvenzioni extra UE possono avere un impatto negativo sugli scambi internazionali e provocare distorsioni della concorrenza sia nei settori tradizionali che nelle nuove tecnologie. Ora la Commissione europea può indagare sui contributi finanziari concessi da paesi extra UE alle imprese che esercitano un'attività economica nell'Unione e, se necessario, può correggere i loro effetti distorsivi.Entro la metà del 2023 la Commissione UE dovrebbe adottare (previa consultazione pubblica) uno specifico regolamento di esecuzione, che dovrebbe chiarire: oltre agli aspetti prettamente procedurali (formulari di notifica, calcolo dei termini, ecc.) anche alcuni profili sostanziali, contribuendo quindi a fornire maggiore certezza giuridica agli operatori. Il potere d'indagine è retroattivo, fino a 5 anni precedenti il 12 luglio 2023. Nel dettaglio, se l’importo di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore a 4 milioni di euro nell’arco di tre anni consecutivi, il Regolamento UE 2022/2560 valuta come improbabile che provochi distorsioni sul mercato interno. Se l’importo della sovvenzione estera non supera quello di un aiuto “de minimis”, tale sovvenzione estera deve essere considerata non distorsiva del mercato interno. Viene escluso, inoltre, che le sovvenzioni estere erogate per far fronte a calamità naturali o eventi eccezionali possano essere considerate come potenzialmente distorsive del mercato interno. Come si effettua il controllo delle sovvenzioni dirette extra UE L’UE dispone di un sistema sofisticato ed efficace di controllo degli aiuti di Stato volto a garantire condizioni eque a tutte le imprese che esercitano un’attività economica nel mercato interno. Questo sistema di controllo degli aiuti di Stato impedisce agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che causano indebitamente distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Allo stesso tempo, può accadere che sia le imprese private sia le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato o di proprietà di uno Stato ricevano sovvenzioni da paesi terzi che vengono utilizzate, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell’economia, quali la partecipazione a procedure di appalto pubblico o l’acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni estere non sono soggette alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Il Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (Gazzetta ufficiale UE L 330 del 23 dicembre 2022), in vigore dal 12 gennaio 2023 istituisce un regime armonizzato per contrastare le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. In questo complesso quadro geopolitico, resta dunque da vedere, sulla scorta dei valori indicati nelle soglie del Regolamento UE 2022/2560, quante saranno in concreto le operazioni “intercettate” dal Regolamento e, di conseguenza, il reale impatto sulle mire espansionistiche delle imprese asiatiche o statunitensi. Nel contesto del Regolamento, la sovvenzione estera viene definita come un contributo finanziario che è erogato direttamente o indirettamente da un paese terzo, conferisce un vantaggio ed è limitato a una o più imprese o uno o più settori. Vi rientrano le misure di sostegno che non consistono in trasferimenti monetari, ad esempio la concessione di diritti speciali o esclusivi a un'impresa senza una remunerazione adeguata in linea con le normali condizioni di mercato. L'impressione è che il livello delle soglie stabilito dal Regolamento sia frutto di una attenta ponderazione politica dell'UE volta ad evitare che il nuovo regime di controllo risulti troppo invasivo, o meglio ostile, nei confronti degli Stati Uniti e della Cina e che possa dunque stimolare una pericolosa spirale di contro-iniziative protezionistiche. Sul piano operativo, in particolare sul fronte M&A, tenuto conto dell'obbligo di stand-still previsto dal Regolamento UE 2022/2560, sarà necessario apportare necessari adattamenti ai processi di due diligence, rivedere le clausole di condition precedent e le tempistiche di esecuzione delle operazioni. Per stabilire se la sovvenzione abbia un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno, il Regolamento fa riferimento a una serie non esaustiva di indicatori: - l'importo e la natura della sovvenzione estera; - la situazione dell'impresa; - il livello e l'evoluzione dell'attività economica dell'impresa nel mercato interno; - la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno. Secondo il Regolamento, si considera improbabile che le sovvenzioni estere non superiori a 4 milioni di euro nell'arco di tre anni consecutivi provochino distorsioni sul mercato interno. Anche, le sovvenzioni estere a una singola impresa non superiori all'importo di un aiuto “de minimis”, ai sensi dell'art.3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, per paese terzo nell'arco di tre anni consecutivi sono considerate non distorsive del mercato interno. La Commissione, a cui è affidato il compito di applicare il Regolamento UE 2022/2560, è chiamata a svolgere una valutazione comparata che consideri accanto agli effetti negativi anche gli effetti positivi generati dalla sovvenzione estera, in termini di sviluppo dell'attività economica sovvenzionata e contributo al perseguimento degli obiettivi politici dell'UE. Quali sono gli ambiti di intervento del regolamento UE Stabilire norme e procedure è importante per indagare sulle sovvenzioni estere che provocano o possono provocare distorsioni sul mercato interno e, se del caso, porre rimedio a tali distorsioni. Il Regolamento stabilisce pertanto norme per tutte le imprese, comprese le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato, che esercitano un’attività economica nell’UE. Si deve prestare attenzione all’impatto che il presente Regolamento UE 2022/2560 avrà sulle piccole e medie imprese, data l’importanza delle attività economiche da loro svolte e del loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici dell’Unione. Al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un’applicazione coerente del presente Regolamento, è opportuno che la Commissione sia l’unica autorità competente ad applicarlo. La Commissione avrà la facoltà di esaminare qualsiasi sovvenzione estera, nella misura in cui rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in qualsiasi settore dell’economia di propria iniziativa, avvalendosi di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili. Per garantire un controllo efficace, nel caso specifico delle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) di grande portata e delle procedure di appalto pubblico al di sopra di determinate soglie, la Commissione dovrebbe poter esaminare le sovvenzioni estere sulla base di una notifica preventiva da parte dell’impresa alla Commissione.

L’attuazione del Regolamento UE 2022/2560 non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza conformemente all’art. 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il Regolamento individua tre ambiti d'intervento, di seguito descritti: - esame d'ufficio delle sovvenzioni estere distorsive; - controllo delle concentrazioni; - procedure di appalto pubblico. Come si svolge l’esame d'ufficio delle sovvenzioni estere distorsive Fino ad oggi, l’UE non disponeva di strumenti che consentissero di far fronte alle distorsioni provocate dalle sovvenzioni estere. Quindi, gli strumenti di difesa commerciale consentono alla Commissione di intervenire quando merci sovvenzionate sono importate nell’UE, ma non quando le sovvenzioni estere si presentino sotto forma di investimenti sovvenzionati o quando si tratta di servizi e flussi finanziari. Da oggi in avanti, con il Regolamento la Commissione può avviare di propria iniziativa l'esame delle sovvenzioni estere potenzialmente distorsive, sulla base delle informazioni provenienti da qualsiasi fonte. La procedura include un esame preliminare e un'eventuale successiva indagine approfondita, della durata massima di 18 mesi. Nell'ambito della procedura la Commissione dispone di poteri di indagine (richieste informazioni, ispezioni presso le imprese) e può adottare misure provvisorie. All'esito dell'indagine approfondita la Commissione può imporre misure di riparazione proporzionate (compresi rimedi strutturali e non strutturali ed eventualmente il rimborso della sovvenzione) nonché adottare decisioni con cui rende vincolanti gli impegni proposti dalle imprese per porre rimedio alle distorsioni. Sono previste: sanzioni fino all'1% del fatturato nel caso di violazioni procedurali (mancata presentazione delle informazioni; informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete; rifiuto di sottoporsi a ispezioni, ecc.). Sono previste: sanzioni fino al 10% del fatturato per inottemperanza alle decisioni con impegni o alle decisioni che impongono misure provvisorie o di riparazione. Come avviene il controllo delle concentrazioni Il Regolamento UE 2022/2560 prevede strumenti di intervento relativi alle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) e agli appalti pubblici. Mutuando meccanismi di valutazione per certi versi simili a quelli del regime UE in materia di aiuti di stato, il Regolamento stabilisce l'applicabilità del controllo preventivo della Commissione UE in funzione di talune soglie di valore. Per le concentrazioni l'obbligo di notifica alla Commissione avviene se: i) la società acquisita, una delle parti della concentrazione o l'impresa comune genera un fatturato nell'UE di almeno 500 milioni di euro; ii) il contributo finanziario estero in questione è pari ad almeno 50 milioni di euro. Inoltre, la Commissione può richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione non soggetta ad obbligo di notifica, in qualsiasi momento prima della sua realizzazione, qualora sospetti che alle imprese interessate possano essere state concesse sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la concentrazione. La procedura di controllo si articola in due fasi: - un esame preliminare da concludere entro 25 giorni; - una eventuale successiva indagine approfondita della durata massima di 90 giorni, durante i quali la concentrazione è sospesa (salvo il potere della Commissione di accordare una deroga su richiesta). Con la decisione finale la Commissione può: 1) non sollevare obiezioni alla concentrazione; 2) vietare la concentrazione in quanto le sovvenzioni estere sono ritenute potenzialmente distorsive del mercato interno; 3) accettare gli impegni offerti dalle imprese per rimediare alla distorsione.
Se viene constatato che una concentrazione soggetta a obbligo di notifica o notificata su richiesta della Commissione è già stata realizzata e che le sovvenzioni estere sono distorsive, la Commissione può ordinare alle imprese di dissolvere la concentrazione o disporre altre misure di ripristino della situazione anteriore.
Sono previste: sanzioni fino all'1% del fatturato nel caso di informazioni inesatte o fuorvianti rese in sede di notifica o in un'integrazione successiva. Sono previste sanzioni fino al 10% del fatturato per i casi di: - mancata notifica della concentrazione; - realizzazione della concentrazione prima della decisione della Commissione; - violazione del divieto di concentrazione eventualmente imposto con la decisione; - realizzazione di operazioni finanziarie per eludere l'obbligo di notifica. Come si svolge il controllo sulle procedure di appalto pubblico Il Regolamento UE 2022/2560, in vigore dal 12 gennaio 2023, istituisce un sistema di controllo ex ante anche per le sovvenzioni estere che consentono a un operatore economico di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in relazione a lavori, forniture o servizi oggetto di appalto pubblico. Le imprese che partecipano a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell'UE, nonché i subappaltatori principali e i fornitori principali (che forniscono elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e il cui contributo supera il 20% del valore dell'offerta presentata) sono tenuti a notificare all'amministrazione aggiudicatrice tutti i contributi finanziari esteri ricevuti nei tre anni precedenti. Oppure, attestarne di non averne ricevuti, se sono soddisfatte due condizioni: - l'appalto ha valore pari o superiore a 250 milioni di euro; - l'impresa ha ricevuto in tale arco temporale contributi finanziari totali pari o superiori a 4 milioni di euro. La notifica viene trasmessa alla Commissione, che ne esamina senza ritardo il contenuto. La Commissione ha il potere di richiedere la notifica dei contributi finanziari esteri nel corso di una procedura di appalto anche al di sotto delle soglie stabilite, qualora vi sia un sospetto di impatto distorsivo. Dopo una verifica preliminare la Commissione può avviare un'indagine approfondita, informandone l'amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico interessato. L'indagine approfondita si conclude entro 110 giorni. In attesa dell'esame da parte della Commissione tutte le fasi della procedura di appalto pubblico possono proseguire, ma l'appalto non può essere aggiudicato (obbligo di sospensione). Con la decisione finale la Commissione può accettare gli impegni eventualmente offerti dall'impresa per rimuovere pienamente le distorsioni del mercato interno oppure, in mancanza di impegni idonei, vietare l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa in questione. In caso di fornitura di informazioni inesatte o fuorvianti la Commissione può irrogare alle imprese sanzioni fino all'1% del fatturato. Per la violazione dell'obbligo di notifica preventiva delle sovvenzioni estere o la realizzazione di operazioni finanziarie per eludere l'obbligo di notifica le sanzioni irrogabili possono raggiungere il 10% del fatturato. Per promuovere la prevedibilità del quadro giuridico, alla Commissione è affidato il compito di pubblicare entro il 12 gennaio 2026 e aggiornare periodicamente orientamenti sugli elementi fondamentali del sistema di controllo: - criteri per determinare l'esistenza di una distorsione causata da una sovvenzione estera; - applicazione della valutazione comparata; - potere della Commissione di richiedere la notifica preventiva delle concentrazioni o dei contributi esteri ricevuti da un operatore economico nell'ambito di una procedura di appalto pubblico; - valutazione di una distorsione in una procedura di appalto pubblico. Il Regolamento si applica a decorrere dal 12 luglio 2023 in relazione alle sovvenzioni estere concesse nei cinque anni precedenti e che siano potenzialmente distorsive del mercato interno dopo tale data. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/16/sovvenzioni-extra-ue-distorsive-mercato-controlli-commissione-europea

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