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Archivio newsSovvenzioni extra-UE distorsive del mercato: quali sono i controlli della Commissione europea
Il Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, in vigore dal 12 gennaio 2023, disciplina le sovvenzioni estere concesse a un’impresa, comprese le imprese pubbliche controllate in via diretta o indiretta dallo Stato, che svolgono un’attività economica nel mercato interno. La norma considera distorsiva del mercato interno la sovvenzione che possa migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa. Il potere d'indagine sarà retroattivo, fino a 5 anni precedenti il 12 luglio 2023. Quali sono e dove si esercitano i controlli della Commissione UE?
Le sovvenzioni extra UE possono avere un impatto negativo sugli scambi internazionali e provocare distorsioni della concorrenza sia nei settori tradizionali che nelle nuove tecnologie. Ora la Commissione europea può indagare sui contributi finanziari concessi da paesi extra UE alle imprese che esercitano un'attività economica nell'Unione e, se necessario, può correggere i loro effetti distorsivi.Entro la metà del 2023 la Commissione UE dovrebbe adottare (previa consultazione pubblica) uno specifico regolamento di esecuzione, che dovrebbe chiarire: oltre agli aspetti prettamente procedurali (formulari di notifica, calcolo dei termini, ecc.) anche alcuni profili sostanziali, contribuendo quindi a fornire maggiore certezza giuridica agli operatori. Il potere d'indagine è retroattivo, fino a 5 anni precedenti il 12 luglio 2023. Nel dettaglio, se l’importo di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore a 4 milioni di euro nell’arco di tre anni consecutivi, il Regolamento UE 2022/2560 valuta come improbabile che provochi distorsioni sul mercato interno. Se l’importo della sovvenzione estera non supera quello di un aiuto “de minimis”, tale sovvenzione estera deve essere considerata non distorsiva del mercato interno. Viene escluso, inoltre, che le sovvenzioni estere erogate per far fronte a calamità naturali o eventi eccezionali possano essere considerate come potenzialmente distorsive del mercato interno. Come si effettua il controllo delle sovvenzioni dirette extra UE L’UE dispone di un sistema sofisticato ed efficace di controllo degli aiuti di Stato volto a garantire condizioni eque a tutte le imprese che esercitano un’attività economica nel mercato interno. Questo sistema di controllo degli aiuti di Stato impedisce agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che causano indebitamente distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Allo stesso tempo, può accadere che sia le imprese private sia le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato o di proprietà di uno Stato ricevano sovvenzioni da paesi terzi che vengono utilizzate, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell’economia, quali la partecipazione a procedure di appalto pubblico o l’acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni estere non sono soggette alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Il Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (Gazzetta ufficiale UE L 330 del 23 dicembre 2022), in vigore dal 12 gennaio 2023 istituisce un regime armonizzato per contrastare le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. In questo complesso quadro geopolitico, resta dunque da vedere, sulla scorta dei valori indicati nelle soglie del Regolamento UE 2022/2560, quante saranno in concreto le operazioni “intercettate” dal Regolamento e, di conseguenza, il reale impatto sulle mire espansionistiche delle imprese asiatiche o statunitensi. Nel contesto del Regolamento, la sovvenzione estera viene definita come un contributo finanziario che è erogato direttamente o indirettamente da un paese terzo, conferisce un vantaggio ed è limitato a una o più imprese o uno o più settori. Vi rientrano le misure di sostegno che non consistono in trasferimenti monetari, ad esempio la concessione di diritti speciali o esclusivi a un'impresa senza una remunerazione adeguata in linea con le normali condizioni di mercato. L'impressione è che il livello delle soglie stabilito dal Regolamento sia frutto di una attenta ponderazione politica dell'UE volta ad evitare che il nuovo regime di controllo risulti troppo invasivo, o meglio ostile, nei confronti degli Stati Uniti e della Cina e che possa dunque stimolare una pericolosa spirale di contro-iniziative protezionistiche. Sul piano operativo, in particolare sul fronte M&A, tenuto conto dell'obbligo di stand-still previsto dal Regolamento UE 2022/2560, sarà necessario apportare necessari adattamenti ai processi di due diligence, rivedere le clausole di condition precedent e le tempistiche di esecuzione delle operazioni. Per stabilire se la sovvenzione abbia un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno, il Regolamento fa riferimento a una serie non esaustiva di indicatori: - l'importo e la natura della sovvenzione estera; - la situazione dell'impresa; - il livello e l'evoluzione dell'attività economica dell'impresa nel mercato interno; - la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno. Secondo il Regolamento, si considera improbabile che le sovvenzioni estere non superiori a 4 milioni di euro nell'arco di tre anni consecutivi provochino distorsioni sul mercato interno. Anche, le sovvenzioni estere a una singola impresa non superiori all'importo di un aiuto “de minimis”, ai sensi dell'art.3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, per paese terzo nell'arco di tre anni consecutivi sono considerate non distorsive del mercato interno. La Commissione, a cui è affidato il compito di applicare il Regolamento UE 2022/2560, è chiamata a svolgere una valutazione comparata che consideri accanto agli effetti negativi anche gli effetti positivi generati dalla sovvenzione estera, in termini di sviluppo dell'attività economica sovvenzionata e contributo al perseguimento degli obiettivi politici dell'UE. Quali sono gli ambiti di intervento del regolamento UE Stabilire norme e procedure è importante per indagare sulle sovvenzioni estere che provocano o possono provocare distorsioni sul mercato interno e, se del caso, porre rimedio a tali distorsioni. Il Regolamento stabilisce pertanto norme per tutte le imprese, comprese le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato, che esercitano un’attività economica nell’UE. Si deve prestare attenzione all’impatto che il presente Regolamento UE 2022/2560 avrà sulle piccole e medie imprese, data l’importanza delle attività economiche da loro svolte e del loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici dell’Unione. Al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un’applicazione coerente del presente Regolamento, è opportuno che la Commissione sia l’unica autorità competente ad applicarlo. La Commissione avrà la facoltà di esaminare qualsiasi sovvenzione estera, nella misura in cui rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in qualsiasi settore dell’economia di propria iniziativa, avvalendosi di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili. Per garantire un controllo efficace, nel caso specifico delle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) di grande portata e delle procedure di appalto pubblico al di sopra di determinate soglie, la Commissione dovrebbe poter esaminare le sovvenzioni estere sulla base di una notifica preventiva da parte dell’impresa alla Commissione.
L’attuazione del Regolamento UE 2022/2560 non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza conformemente all’art. 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
Se viene constatato che una concentrazione soggetta a obbligo di notifica o notificata su richiesta della Commissione è già stata realizzata e che le sovvenzioni estere sono distorsive, la Commissione può ordinare alle imprese di dissolvere la concentrazione o disporre altre misure di ripristino della situazione anteriore. |