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Fondo FSBA: presentazione della domanda e regolarizzazione degli obblighi contributivi

Il fondo per le imprese artigiane FSBA ha reso note le istruzioni per le procedure attuative per la richiesta delle prestazioni e l’assolvimento degli obblighi contributivi. E’ confermato che per le competenze di gennaio e febbraio 2023 la presentazione della domanda relativa al singolo mese è da effettuare entro il termine del 28 febbraio. Per le competenze da marzo 2023 in poi la presentazione della domanda relativa al singolo mese deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di inizio sospensione dichiarata nel sistema e nell’accordo sindacale. Come funziona la procedura di regolarizzazione contributiva?

A seguito dell’adozione del nuovo regolamento il fondo per le imprese artigiane FSBA ha diramato le istruzioni per le procedure attuative per la richiesta delle prestazioni e l’assolvimento degli obblighi contributivi che interessano le imprese che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla l. n. 443/1985, sono inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”, nonché i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS. Una prima procedura interessa la richiesta delle due principali prestazioni: AIS (integrazione ordinaria) e ACIGS (interventi straordinari). L’assegno di integrazione ordinaria è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana), con un massimale mensile di 1.222,51 euro lordi (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti. Presentazione della domanda E’ confermato che per le competenze di gennaio e febbraio 2023 la presentazione della domanda relativa al singolo mese è da effettuare entro il termine del 28 febbraio 2023. Per le competenze da marzo 2023 in poi la presentazione della domanda relativa al singolo mese deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di inizio sospensione dichiarata nel sistema e nell’accordo sindacale (oltre tale data la protocollazione non sarà più consentita e sarà necessario aggiornare le date all’interno della domanda). Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni: - anzianità aziendale del dipendente di almeno 30 giorni di calendario dalla data di inizio sospensione dichiarata nell’accordo sindacale; - regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, per il periodo antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 234/2021 nonché il corretto versamento delle mensilità da gennaio 2022 in poi (in caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale); - verbale di accordo sindacale (in assenza del quale la domanda sarà posta in revisione). Regolarizzazione contributiva Il Fondo comunica che per anticipare la regolarizzazione ed accedere subito alle prestazioni è possibile inserire manualmente gli imponibili dei lavoratori per ciascuna annualità, determinare l’importo della contribuzione ed una volta effettuato il pagamento, inserire la quietanza come “F24 anticipato”. Per le competenze 2019-2020-2021, occorre effettuare il versamento di 100 euro/anno per lavoratore (il numero dei lavoratori dev’essere considerato come media nell’anno di competenza) ed inserire la quietanza nel Sistema SINAWEB, attraverso l’apposita procedura nella sezione CONTRIBUZIONE, inserendo il numero dei lavoratori in forza per ciascuna annualità di competenza. Il versamento si effettua con il mod. F24, indicando su un rigo specifico con codice EBNA la competenza di gennaio di ciascuna annualità, es. 01/2019, 01/2020, 01/2021.

Aliquota contributiva Ripartizione delle aliquote contributive
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori 0,60% in relazione alla RIP - retribuzione imponibile ai fini previdenziali Di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
Datori di lavoro - più di 15 lavoratori 0,60% + 0,40% in relazione alla RIP - retribuzione imponibile ai fini previdenziali Di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro
Per i datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS 4% per la contribuzione addizionale ACIGS - in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015 A carico del datore di lavoro
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/17/fondo-fsba-presentazione-domanda-regolarizzazione-obblighi-contributivi

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