News
Archivio newsSomministrazione di lavoro a tempo determinato: deroga al limite di 24 mesi fino al 2025
La legge di conversione del disegno di legge del decreto Milleproroghe interviene nuovamente sui contratti di somministrazione. Nello specifico viene prevista la proroga, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, della disposizione che consente all’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, l’impiego in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Una disciplina che è stata più volte modificata e che avrebbe bisogno regole stabili e non transitorie, che consentano di contemperare le diverse esigenze affidando alle parti sociali la regolamentazione tenendo conto delle specificità settoriali ed aziendali.
In arrivo l’allungamento di un anno per l’utilizzo, mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione, per periodi superiori a ventiquattro mesi. Tra le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) è stata infatti prevista l’applicazione della disciplina derogatoria fino al 30 giugno 2025 rispetto a quella del 30 giugno 2024 attualmente in vigore. Somministrazione di lavoro: proroga al 30 giugno 2025 Più specificamente, all’art. 9 del citato D.L. n. 198/2022, relativo alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato inserito il nuovo comma 4-bis che prevede la modifica dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, nel quale è per l’appunto disciplinata la deroga alle ordinarie regole di occupazione a tempo determinato del medesimo soggetto mediante contratto di lavoro o utilizzo mediante somministrazione di lavoro con una limitazione temporale della sua efficacia. Tale disposizione consente all’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, l’impiego in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. A tal fine, è necessario che l'agenzia di somministrazione abbia stipulato con il lavoratore un contratto a tempo indeterminato e lo abbia comunicato all'utilizzatore. In buona sostanza, al termine del periodo massimo di occupazione a tempo determinato del medesimo lavoratore, è possibile comunque per il medesimo soggetto ricorrere ad una missione a tempo determinato nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato. Il testo vigente prevede tuttavia l’efficacia di tale disposizione fino al 30 giugno 2024. Le modifiche approvate dal Senato prevedono il differimento al 30 giugno 2025. Dal decreto Dignità al Milleproroghe 2023 È utile ricordare che lo scopo del legislatore che ha previsto la deroga in parola è stata quella di evitare l’applicazione delle ordinarie limitazioni introdotte nel 2018 dal decreto Dignità nel caso di occupazione di lavoratori a tempo determinato presso gli stessi soggetti. Il D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, tra le diverse modifiche apportate al contratto a tempo determinato ed alla somministrazione di lavoro ha previsto la riduzione da trentasei a ventiquattro mesi del periodo di occupazione a tempo determinato di lavoratori. In particolare, il vigente art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e le attività stagionali, prevede una durata massima di ventiquattro mesi dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. Ai fini del computo vanno computati anche i periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Le conseguenze del superamento del limite dei ventiquattro mesi, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, è la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Tale disciplina, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2015, si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro ove il contratto di lavoro con il lavoratore da inviare in missione sia stato stipulato a tempo determinato. Con riferimento a tali regole ordinarie il legislatore è intervenuto modificando la disposizione una prima volta con il D.L. n. 104/2020. Tale provvedimento ha infatti previsto dal 14 ottobre 2020 la possibilità di superare il limite di ventiquattro mesi laddove l’occupazione avvenga mediante somministrazioni a tempo determinato a condizione che il contratto di lavoro tra la società di somministrazione ed il lavoratore sia a tempo indeterminato e che lo abbia comunicato all’utilizzatore, limitandone l’efficacia fino al 31 dicembre 2021, Invero, con l’art. 11 del D.L. n. 146/2021 il legislatore aveva soppresso la suddetta limitazione temporale prevedendone l’applicazione sine die, ma in sede di conversione del decreto, la legge n. 146/2020 ha nuovamente introdotto un’efficacia temporale limitata fissandone la scadenza al 30 settembre 2022. Dopo di allora, il legislatore ha previsto ulteriori proroghe, prima fino al 31 dicembre 2022 con l’art. 23 - quater del D.L. n. 4/2022 ed infine al 31 dicembre 2023 con l’art. 12 - quinquies del D.L. n. 21/2022. L’ultima, in corso di approvazione, è dunque quella apportata dal Senato al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe, dal 15 febbraio approdato alla Camera. Appare evidente che la materia abbia bisogno di una rivisitazione complessiva al fine di fare un tagliando alle regole introdotte nel 2018 e verificare quale sia stato l’effettivo impatto e valutare l’opportunità di introdurre regole stabili e non transitorie che consentano di contemperare le diverse esigenze affidando alle parti sociali la regolamentazione tenendo conto delle specificità settoriali ed aziendali. Copyright © - Riproduzione riservata