• Home
  • News
  • Quota 103: chi può e come fare domanda

Quota 103: chi può e come fare domanda

E’ possibile presentare la domanda telematica per accedere al pensionamento con quota 103. Le indicazioni operative sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 754 del 2023. Le richieste possono essere presentate direttamente dal sito web dell’Istituto, tramite gli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge o attraverso il Contact Center. Il diritto al trattamento si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. Possono accedervi i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati.

Con il messaggio n. 754/2023 l’INPS ha comunicato che, in attesa di fornire con successiva circolare di prossima pubblicazione ulteriori istruzioni con riferimento alla pensione anticipata flessibile introdotta in via sperimentale per l’anno in corso dalla legge di Bilancio 2023, è stato implementato il sistema di gestione delle domande di pensione per consentirne la richiesta. La pensione con quota 103 è individuata dal nuovo prodotto: “Pensione Anticipata Flessibile”. Requisiti E’ utile fornire un breve riepilogo di quali siano i requisiti di accesso a quota 103. Il diritto al trattamento si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. Al fine del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche sono cumulabili secondo la disciplina richiamata che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche. Il cumulo è consentito solo per periodi assicurativi non coincidenti ed è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto. Resta implicitamente fermo, sottolinea il Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, che, per i soggetti la cui pensione sia interamente determinata secondo il sistema contributivo, il cumulo (sempre di periodi assicurativi non coincidenti) è disciplinato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 184/1997, e successive modificazioni. Va evidenziato come il raggiungimento dei requisiti entro il termine previsto conferisce la possibilità di richiedere la prestazione anche negli anni successivi. Possono accedervi i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati; sono esclusi il personale militare delle Forze armate (considerando anche il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si prevedono poi una finestra trimestrale per i lavoratori del settore privato e gli autonomi e semestrale per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. Per i dipendenti pubblici il possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento in base alla fattispecie sperimentale non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento. La norma garantisce dunque al soggetto la possibilità di rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo di ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari a 67 anni). Per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2023. Per quel che riguarda i dipendenti pubblici si specifica poi che i termini temporali per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base a quota 103 decorrono solo con riferimento alla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata. Condizioni Per il trattamento riconosciuto in base alla pensione anticipata flessibile si prevedono disposizioni specifiche sui criteri di calcolo, sui termini dilatori per la decorrenza della prestazione e sui limiti di cumulo con redditi da lavoro. Come disposizione specifica sui criteri di calcolo, si prevede che il trattamento conseguito in base alla fattispecie sperimentale sia riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo, pari al quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo. A differenza delle precedenti quote 100 e 102, si prevede, infatti, la presenza di un tetto posto all’importo del trattamento percepibile (cinque volte il minimo INPS cioè 2839,70 euro al mese, considerando che nel 2023 il trattamento minimo è stato fissato in misura pari a 567,94 euro) fino al raggiungimento del requisito ordinario per il pensionamento di vecchiaia. La successiva liquidazione in base agli ordinari criteri di calcolo ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia - quindi, dal mese successivo al compimento di 67 anni (salvi casi specifici). Il trattamento liquidato in base alla fattispecie sperimentale, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde, per i redditi da lavoro autonomo occasionale, a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica. Incentivo al rinvio del pensionamento Va ancora ricordato come si introduce anche un incentivo al rinvio del pensionamento; più nello specifico per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della predetta quota 103, rimangono in servizio viene meno l'obbligo di versamento all'ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro ed il medesimo importo viene quindi corrisposto interamente al lavoratore. Come richiedere quota 103 Come sottolinea l’INPS nel messaggio n. 754/2023 le domande di prestazione possono essere presentate in primo luogo direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: - “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Possono poi essere utilizzati i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge o chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/23/quota-103-domanda

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble