News
Archivio newsRiduzione cuneo fiscale: come orientarsi tra buoni benzina, buoni pasto e altri benefit
Qualora il datore di lavoro voglia integrare il valore netto della retribuzione annua senza necessariamente intervenire su aumenti lordi, ha a disposizione tre efficaci strumenti. Può, infatti, utilizzare beni e servizi fino a 258,23 euro annui, buoni pasto e buoni benzina. Misure che apportano un beneficio per il lavoratore e allo stesso tempo consentono al datore di lavoro di avere un costo del lavoro ridotto, a patto di conoscerne il corretto impiego. Quali sono le peculiarità, i destinatari e le eventuali regole di compatibilità tra i 3 diversi strumenti?
La riduzione del cuneo fiscale, inteso come il prelievo contributivo e fiscale che “grava” sulle retribuzioni percepite dai lavoratori, è un tema che è tornato di stretta attualità anche per il 2023. Terminato l’innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi a 3.000 prevista per il solo 2022, la legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022) ha riproposto l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori e ha ridotto l’aliquota della tassazione sostitutiva all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali per i premi di risultato erogati nel 2023, che è passata dal 10% al 5%. Ma qualora il datore di lavoro volesse integrare il valore netto della retribuzione annua senza necessariamente intervenire su aumenti lordi ovvero senza inserire o potenziare il welfare aziendale quale strumento previsto per la generalità dei lavoratori o per categorie omogenee (che richiede un accordo collettivo o un regolamento interno per fruire della deducibilità integrale ai fini IRES), quali strumenti può utilizzare? E che limiti deve rispettare? Beni e servizi fino a 258,23 euro annui, buoni pasto e buono benzina 2023 sono quelli strumenti che consentono un beneficio per il lavoratore destinatario e allo stesso tempo consentono al datore di lavoro di beneficiare di un costo del lavoro ridotto. Vediamo qui di seguito le peculiarità, i destinatari e le eventuali regole di compatibilità tra i 3 diversi strumenti. Beni e servizi fino a 258,23 annui A decorrere dal 1° gennaio 2023, si è tornati al valore originario previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, ai sensi del quale non concorre alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro. L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51, contempla un’ipotesi di esclusione dalla formazione del reddito imponibile quando il valore complessivo dei beni e servizi ricevuti dai dipendenti sia di modesto valore; se però tale limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 euro annui sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi: - buoni spesa e buoni benzina; - ricariche telefoniche; - buoni acquisto Amazon, Zalando; - regali e cestini natalizi - autovettura uso promiscuo; - interessi su prestiti; - polizza rischi extra professionali; fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo. Viceversa, non saranno da considerare nel limite il seguente “paniere” di beni e servizi: - opere e servizi per finalità sociale; - somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione; - somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti; - trasporto pubblico; - assicurazione contro il rischio di non autosufficienza; - servizio mensa/buono pasto; - assistenza sanitaria integrative; - contributi versati alla previdenza complementare. Per quanto riguarda i destinatari, come più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate (da ultimo con la Circ. n. 35/2022 riguardante l’innalzamento del valore per il 2022), i destinatari della misura sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR. Si ricorda inoltre che, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale, i beni e servizi fino a 258,23 euro annui possono essere riconosciuti anche ad personam, non essendo quindi previsto il rispetto del requisito della generalità o categorie omogenee di lavoratori. Buoni pasto e mense aziendali Con riferimento al trattamento fiscale della somministrazione del vitto, per espressa previsione dell’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR non concorro a formare il reddito di lavoro dipendente: - le somministrazioni di vitto gestito direttamente da parte del datore di lavoro o tramite in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, - o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4,00, elevato ad euro 8,00, per i soli buoni pasto emessi in formato elettronico; - le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione sino al valore giornaliero di euro 5,29. Con particolare riferimento ai buoni pasto o ticket restaurant, il DM n. 122/2017 ha previsto che gli stessi devono: - consentire al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto e all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione; - essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato; - non devono essere cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare; - essere utilizzati esclusivamente per l'intero valore facciale. A differenza di quanto previsto per i beni e servizi fino a 258,23 annui, i buoni pasto: - per essere esenti da un punto di vista fiscale e contributivo devono essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee; l’eventuale riconoscimento al singolo lavoratore fa sì che il controvalore sia considerato come trattamento “ad personam” e come tali assoggettato a piena imponibilità fiscale e contributiva; - sono aggiuntivi e non vanno ad intaccare il limite di esenzione generale di 258,23 euro annui. Buono benzina 2023 Il decreto Trasparenza carburanti (D.L. n. 5/2023), ha previsto all’art. 1 (Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione), comma 1 che: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.” In sede di conversione in legge del D.L. n. 5/2023 è stato approvato alla Camera un emendamento che, qualora venisse approvato anche al Senato, renderebbe il valore del buono fino a 200 euro esente solo da un punto di vista fiscale ma non contributivo, con la conseguenza che il valore di 200 euro si deve intendere come “imponibile fiscale” ovvero al netto della contribuzione a carico del lavoratore e per l’azienda sull’importo riconosciuto sono dovuti i contributi INPS e il premio assicurativo INAIL. Con il buono 2023 viene pertanto riproposto il bonus carburanti esente fino a 200 euro che i datori di lavoro privati possono riconoscere ai propri lavoratori dipendenti e che non va ad intaccare il limite generale di esenzione fiscale (e contributivo?) dei beni e servizi fino a 258,23 euro (art. 51, comma 3, TUIR). Sono destinatari della misura e del beneficio riconosciuto dal D.L. n. 5/2023 i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato. Per quanto riguarda il requisito soggettivo dei lavoratori, l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 27/2022 aveva chiarito che il buono può essere riconosciuto esclusivamente ai lavoratori che percepiscono reddito da lavoro dipendente, senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio. Il riferimento alla categoria di lavoratori dipendenti esclude dalla platea dei destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, i tirocinanti e gli amministratori di società che, pur percependo un reddito assimilato a lavoro dipendente, non rientrano nella categoria dei lavoratori subordinati Poiché la norma 2023 richiama espressamente l’art. 51, comma 3 del TUIR si ritengono, anche in questo caso, applicabili le precisazioni già fornite con la circolare 2022, con la quale l’Agenzia: - ha confermato che il buono benzina o altro titolo può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”; - ha sostenuto che, pur essendo sottoposto alla disciplina dell’art. 51, comma 3 del TUIR, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art.51, co. 3 e il fatto che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame. Tabella di sintesi
Strumento | Destinatari | Limite di esenzione | Cumulabilità |
Beni e servizi | Singolo lavoratore Generalità di lavoratori o categorie omogenee | 258,23 euro annui | Buoni pasto Buono benzina 2023 |
Buoni pasto | Generalità di lavoratori o categorie omogenee | 4 euro giornalieri se cartacei 8 euro giornalieri se telematici | Beni e servizi fino a 258,23 euro annui Buono benzina 2023 |
Buono benzina 2023 | Singolo lavoratore Generalità di lavoratori o categorie omogenee | 200 euro | Beni e servizi fino a 258,23 euro annui Buoni pasto |
Strumento | Valore netto | Costo azienda |
Buoni pasto (8 x 220) | 1.760,00 | 1.760,00 |
Buono benzina 2023 | 200,00 | 200,00 |
Beni e servizi fino a 258,23 | 258,23 | 258,23 |
Totale | 2.218,23 | 2.218,23 |