• Home
  • News
  • Vendite esecutive delegate: nuove norme dal 28 febbraio 2023

Vendite esecutive delegate: nuove norme dal 28 febbraio 2023

Titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata non ancora acquisibile. Linee guida sulla formazione non ancora diffuse. Pur con questi “minus” e salvi differimenti dell’ultima ora, il prossimo 28 febbraio 2023 entrano in vigore le norme della riforma Cartabia dedicate ai nuovi elenchi dei professionisti delegati alle operazioni di vendita immobiliare, la cui disciplina è stata anticipata dalla legge di Bilancio per il 2023. La tempistica per l’adozione dei nuovi elenchi dei professionisti delegabili subisce così un’importante accelerazione. Quali sono le altre novità, in attesa che si completi il quadro normativo di riferimento?

La legge n. 302/1998, con l’obiettivo della riduzione dei tempi processuali, ha introdotto nell’ordinamento giuridico la possibilità di delegare da parte dei giudice delle esecuzioni le operazioni di vendita all’incanto a favore dei notai. Con il D.L. n. 35/2005 è stata estesa la possibilità di delega anche a favore di avvocati e dottori commercialisti. Dal 2005, perciò, la vendita esecutiva di beni immobili presso i Tribunali viene delegata dai giudici delle esecuzioni a favore di Notai, Avvocati o Dottori Commercialisti iscritti nell’elenco formato dal Presidente del Tribunale previsto dall’art. 179 ter disp. att. c.p.c. Il professionista delegato alla vendita esecutiva svolge tale incarico su nomina del giudice ed in rappresentanza del medesimo. Tale attività viene, frequentemente svolta dallo studio del professionista e da qualche tempo mediante procedute telematiche. L’evoluzione normativa L’evoluzione normativa successiva ha portato all’ampliamento del contenuto della delega prevedendo la nomina del professionista anche quale custode dell’immobile ed è stata individuata la vendita senza incanto come procedura preferibile rispetto a quella adottata in precedenza. Oggi per le vendite esecutive degli immobili è in uso la procedura telematica, da attuare attraverso gestori convenzionati con i Tribunali, che ha sostituito quasi ovunque la vendita analogica. Professionista delegato e giudice dell’esecuzione Il Professionista Delegato è colui che, su incarico del Giudice, assume le competenze ad eseguire una serie di atti che portano alla messa in asta dei beni oggetto di esecuzione portando alla procedura esecutiva la maggiore efficienza possibile in termini di rapidità nelle operazioni di vendita. Il Giudice dell'Esecuzione resta la figura centrale della procedura esecutiva, al quale le parti e qualunque interessato possono proporre istanze o reclami contro gli atti del Professionista Delegato ed al quale l’incaricato della vendita delegata può rivolgersi, in caso di difficoltà insorte nel corso delle operazioni di vendita. Restano di competenza del Giudice delle Esecuzioni i provvedimenti relativi al trasferimento dei beni venduti ed ogni decisione in merito a sospensioni, rinunce ed ogni altro provvedimento da assumere nelle vendite esecutive. L’elenco dei professionisti delegabili In ogni Tribunale è stato costituito un elenco di professionisti delegabili per le vendite esecutive, con validità di tre anni, al quale potevano iscriversi coloro che avessero dimostrato il possesso di competenze in materia di vendite immobiliari, anche se residenti o con ufficio in luogo diverso dal territorio dove si trovava il Tribunale. Una volta costituito l’elenco, prima della scadenza del triennio, per il medesimo non erano previste integrazioni o modifiche. Le modifiche della riforma Cartabia Il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 ha dato attuazione alla “riforma del processo civile” a firma del Ministro Marta Cartabia, dove sono introdotte modifiche anche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Il comma 11 dell’art. 4 del citato decreto sostituisce la formulazione dell’art. 179 ter disp. att. cpc. riguardante l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.Requisiti e obblighi formativiCon tale intervento sono stati modificati i requisiti e gli obblighi formativi (iniziali e per il mantenimento dell’iscrizione) posti a carico dei Professionisti Delegati iscritti in tali elenchi. Le modifiche più rilevanti riguardano i criteri di iscrizione e la documentazione necessaria quali allegati alla domanda. In particolare, ogni interessato all’iscrizione nei predetti elenchi dovrà dimostrare la “specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco”.Le competenze tecnicheLa specifica competenza tecnica può essere dimostrata con il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 1 avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione; 2 essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; 3 avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e di aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. I tempi della riforma In base all’art. 35 della “Riforma Cartabia”, l’entrata in vigore del nuovo art. 179 ter disp. att. cpc, era stata fissata per il 30 giugno 2023, prevedendo che per i procedimenti pendenti a tale data si sarebbero applicate le norme anteriormente vigenti. Dalla data successiva al 30 giugno 2023, perciò, l’assegnazione delle deleghe a favore dei professionisti chiamati a svolgere tale incarico era prevista solo a favore di iscritti ai “nuovi elenchi”.I vecchi elenchiIn concreto, perciò, presso ogni Tribunale è prevista la formazione dei nuovi elenchi di professionisti delegabili alle vendite esecutive, contenenti solo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalle modifiche introdotte. Tutti gli interessati (nuovi e vecchi iscritti agli elenchi di cui all’art. 179 ter disp. att. cpc) dovranno accedere ai nuovi elenchi dei Professionisti delegabili alle vendite esecutive. I professionisti, anche se rientranti nei precedenti elenchi, potranno accedere ai nuovi elenchi solo se in possesso di almeno uno dei requisiti sopra indicati. Chi non avesse maturato tali presupposti vedrebbe respinta la propria domanda con l’impossibilità di vedersi assegnare nuovi incarichi.A che punto siamo?Considerato che il titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata non è ancora acquisibile, le uniche possibilità per accedere al “primo popolamento” dei nuovi elenchi sono rappresentante dal numero di deleghe già ricevute o dalla frequenza di uno specifico corso in materia di procedure esecutive. La formazione prevista al punto 2 dell’elenco sopra riportato deve essere fornita sulla base delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, fino ad ora non diffuse. Come se non bastasse, la legge di Bilancio 2023 con il comma 380 dell’art. 1 ha sostituito integralmente l’art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022 recante la disciplina transitoria della riforma del processo civile anticipando l’entrata in vigore dei nuovi elenchi dei professionisti delegati al 28 febbraio 2023.Consulta lo Speciale Legge di Bilancio 2023 La tempistica per l’adozione dei nuovi elenchi dei professionisti delegabili ha subìto così un’importante accelerazione e, sulla base della situazione esistente dove non risulta possibile la frequenza dei corsi abilitanti alla figura del Professionista Delegato alle vendite esecutive, il primo popolamento dei nuovi elenchi potrà accogliere solo i professionisti che hanno svolto dieci incarichi negli ultimi cinque anni. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/27/vendite-esecutive-delegate-nuove-norme-28-febbraio-2023

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble