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Archivio newsAssunzione agevolata di ricercatori: come funziona il nuovo esonero contributivo
Esonero contributivo a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca. Lo prevede il decreto PNRR con l’obiettivo di favorire il rientro dei “cervelli” in Italia. La misura è riconosciuta nel limite massimo di euro 3.750 per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata. Ogni impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e comunque nel rispetto delle previsioni in materia di regime de “minimis”.
Il decreto PNRR (D.L. n. 13/2023) all’art. 26, rubricato “Disposizioni in materia di Università e ricerca”, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introduce una misura di favore per le imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di ricerca (di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) nel periodo di attuazione del Piano. Il nuovo esonero contributivo L’agevolazione per i datori di lavoro consiste nell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi da 100 a 105, nonché 107, della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018). Ci si riferisce all’esonero, previsto per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero può essere fruito per un periodo massimo di 24 mesi a far data dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 31 dicembre 2026. La misura in commento, contenuta all’art. 26, rispetto al limite di 3.000 euro citato, è potenziata e riconosciuta nel limite massimo di euro 3.750 per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata. Ogni impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e comunque nel rispetto delle previsioni in materia di regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Le modalità di riconoscimento dell’esonero saranno definite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in questione. Infine, si segnala che al comma 7 dell’art. 26 in commento viene prevista un'altra misura a favore del rientro dei “cervelli”: si tratta della riserva di almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di giovani ricercatori presso le università italiane, in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. La disciplina fiscale di favore per docenti e ricercatori L’introduzione dell’esonero contributivo in questione, di cui si è già parlato, ci dà l’occasione per delineare anche le agevolazioni fiscali previste dal nostro ordinamento per docenti e ricercatori. L’art. 44 del D.L. n. 78/2010 contiene un regime fiscale di favore per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. L’agevolazione consiste nella concorrenza dei predetti redditi alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 10 per cento; inoltre, tali redditi sono esclusi, per il datore di lavoro, ai fini del computo del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia. Nel caso in cui, nel suddetto periodo, il docente o il ricercatore trasferisca la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui egli risulti non più fiscalmente residente in Italia. Nell’ambito applicativo del regime di favore rientrano i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del medesimo TUIR, nonché i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del Testo unico. L’agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca svolte in Italia e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o l’esercente arti e professioni consegua in Italia. Nell’ipotesi in cui, un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all’estero sia rientrato o rientri in Italia per svolgere un’attività non qualificabile come attività di docenza e ricerca, possono trovare applicazione le disposizioni del regime dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti. Con riferimento all’ambito soggettivo, in base a quanto disposto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni: a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero; c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università; d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia; e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Copyright © - Riproduzione riservata