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Archivio newsComputo Gestione separata INPS: come funziona e quali sono i vantaggi
Grazie al computo presso la Gestione separata è possibile accreditare la contribuzione posseduta presso diverse gestioni dell’INPS verso un’unica cassa di previdenza del medesimo Istituto. Il computo può rappresentare un vantaggio per coloro che desiderano ottenere una delle pensioni agevolate accessibili ai soli lavoratori privi di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996, nonché per coloro che desiderano accedere al riscatto agevolato della laurea. Per potersi avvalere della misura è innanzitutto necessaria la sussistenza di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996. Quali sono i trattamenti pensionistici conseguibili grazie al computo? Come si calcolano i contributi?
Il computo presso la Gestione separata è una misura, introdotta dall’art. 3 D.M. n. 282/1996, che consente di accreditare la contribuzione posseduta presso diverse gestioni dell’INPS (Assicurazione generale obbligatoria e fondi esclusivi e sostitutivi della stessa) verso un’unica cassa di previdenza dello stesso Istituto, la Gestione separata. Quest’operazione comporta il ricalcolo contributivo dell’intero trattamento pensionistico, unico sistema di calcolo utilizzabile presso la Gestione Separata: tale metodo di calcolo si basa sui versamenti accreditati nella posizione previdenziale personale e sull’età al momento del pensionamento, al contrario del sistema retributivo, che invece si basa, a seconda della gestione considerata, sulla media degli ultimi o migliori redditi (per questo, normalmente più vantaggioso) e sull’anzianità contributiva risultante entro specifici periodi. Il computo può rappresentare un vantaggio per coloro che desiderano ottenere una delle pensioni agevolate accessibili ai soli lavoratori privi di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996, nonché per coloro che desiderano accedere al riscatto agevolato della laurea (art. 20 co. 6 D.L. n. 4/2019), consentito solo per i periodi da calcolarsi col sistema contributivo. Requisiti di accesso al computo della pensione Per potersi avvalere del computo è innanzitutto necessaria la sussistenza di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996: in caso contrario, si risulterebbe già integralmente assoggettati al sistema di calcolo contributivo della pensione e non sussisterebbe un’opzione da esercitare (cfr. Circ. Inps n. 184/2015). Per aderire al computo, nel dettaglio, sono richiesti i seguenti requisiti: - iscrizione presso la Gestione separata INPS e accredito di almeno un mese di contributi; - meno di 18 anni di contributi versati o accreditati alla data del 31 dicembre 1995; - almeno 5 anni di contributi versati o accreditati dal 1° gennaio 1996; - almeno 15 anni di contributi complessivi.Non è possibile considerare, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il computo, i versamenti accreditati presso le casse professionali: in buona sostanza, non è consentito far confluire gli accrediti presenti presso le gestioni di categoria dei liberi professionisti verso la Gestione Separata INPS attraverso il computo. Trattamenti pensionistici conseguibili Attraverso il computo è possibile ottenere i seguenti trattamenti: - pensione di vecchiaia ordinaria (legge Fornero- art. 24 co.6 D.L. n. 201/2011) e contributiva; - pensione anticipata ordinaria (art. 24 co.10 D.L. n. 201/2011) e contributiva (art. 24 co.11 D.L. n. 201/2011); - pensione di inabilità; - assegno ordinario di invalidità; - pensione indiretta ai superstiti; - pensione supplementare. Coloro che risultano in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo che dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione, mantengono il diritto di conseguire il trattamento pensionistico in Gestione separata in computo, con i requisiti previsti per i contributivi puri anteriormente alla legge Fornero (cfr. circ. INPS n. 60/2008), indipendentemente dalla data di esercizio della facoltà di computo. Pensione anticipata conseguita attraverso il computo Nello specifico, per quanto riguarda il pensionamento anticipato, attraverso il computo è possibile ottenere (circ. INPS n. 35/2012, punto 2.2): - la pensione anticipata ordinaria, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra (requisiti validi sino al 31 dicembre 2026); ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, co. 7, L. n. 335/1995, non sono utili i contributi volontari, mentre i versamenti accreditati per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età sono moltiplicati per 1,5; - la pensione anticipata contributiva, con un minimo di 64 anni di età (requisito valido sino al 31 dicembre 2024), 20 anni di contributi e il raggiungimento di un importo soglia del trattamento almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale; ai fini del requisito dei 20 anni di contribuzione è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Pensione di vecchiaia conseguita attraverso il computo Per quanto riguarda il pensionamento di vecchiaia, attraverso il computo è possibile ottenere (circ. INPS n. 35/2012, punti 1.2 lett. a) e b) e punto 1.1.2): - la pensione di vecchiaia ordinaria, con 67 anni di età, 20 anni di contributi e un importo soglia del trattamento almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale; - la pensione di vecchiaia contributiva, con 71 anni di età e 5 anni di contributi; anche in questo caso, è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. In base ai requisiti osservati per l’accesso al computo, appare evidente che sia, di fatto, impossibile ottenere la pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi a 71 anni, in quanto l’esercizio dell’opzione per il computo richiede comunque il possesso di un minimo di 15 anni di contribuzione. Calcolo della pensione Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza, calcolato interamente con il sistema contributivo. Ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, si applicano però le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza. Nel dettaglio, devono essere applicate: - ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995, per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, le istruzioni di cui alla circolare n. 181/2001, punto 2.1 ed alla circolare n. 108/2002, punto 2; - ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995, trovano applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 del 2001, punto 2.2. le istruzioni di cui alla circolare n. 181/2001, punto 2.2. Copyright © - Riproduzione riservata