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Archivio newsSomministrazione a termine: proroga oltre il limite di 24 mesi fino al 30 giugno 2025
Cambia ancora la disciplina dei contratti di somministrazione. La legge di conversione del decreto Milleproroghe prevede, infatti, la proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 della disposizione derogatoria in base alla quale l’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione stipulato con l'agenzia di somministrazione sia a tempo determinato, può impiegare in missione il medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Come si stipula e quali sono gli elementi essenziali del contratto di somministrazione?
Sarà possibile, fino al 30 giugno 2025, impiegare, in somministrazione di lavoro a tempo determinato per periodi superiori a ventiquattro mesi, lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione. E’ quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe (art. 9 c. 4-bis L. n. 14/2023), che ha previsto l’applicazione della disciplina derogatoria fino al 30 giugno 2025 rispetto a quella del 30 giugno 2024 attualmente in vigore. La disposizione interviene sull’ art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, ampliando l’orizzonte temporale di applicazione della disciplina in deroga. Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, è dunque consentito di impiegare in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. A tal fine, è necessario che l'agenzia di somministrazione abbia stipulato con il lavoratore un contratto a tempo indeterminato e lo abbia comunicato all'utilizzatore. Limiti ordinari del decreto Dignità Il D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha fissato strutturalmente a ventiquattro mesi il periodo massimo di occupazione a tempo determinato di lavoratori subordinati, sia con riferimento ad un singolo contratto che per sommatoria di periodi di impiego intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in una successione di contratti.
N.B: Si sommano i periodi di contratto stipulati per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. |