La parte che esercita il diritto di recesso è tenuta al rispetto del termine di preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva, dagli usi o dall'equità. Normalmente la durata del preavviso è disciplinata dalla contrattazione collettiva. Il mancato rispetto del termine di preavviso da parte del datore di lavoro comporta l'obbligo di versare all'altra parte una indennità corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo di preavviso che non si computa nel calcolo del TFR. Quanto conviene di più far lavorare il lavoratore durante tale periodo?
Chi
L’obbligo di rispettare il periodo di preavviso sussiste sia in caso di dimissioni volontarie del lavoratore che in caso di licenziamento intimato dal datore di lavoro. La disciplina è dettata dalla contrattazione collettiva in base alle mansioni, all’inquadramento del lavoratore, all’anzianità di servizio maturata in azienda dal lavoratore.Non sono obbligati a rispettare i termini di preavviso:
- la lavoratrice madre che si dimette entro un anno di età del bambino;
- il lavoratore che si dimette per giusta causa;
- il datore di lavoro che recede per una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto in seguito ad una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e della fiducia insita nello stesso;
- in caso di mutuo consenso, ossia su accordo delle parti;
- in caso di recesso intervenuto durante il periodo di prova;
- in caso di promozione ad una qualifica superiore quando il contratto prevede la cessazione del vecchio rapporto e la costituzione di un nuovo rapporto senza soluzione di continuità.
AttenzioneA meno di espressa rinuncia concordata dalle parti, il mancato rispetto del periodo di preavviso in tutto o in parte, costituisce inadempienza contrattuale, in relazione alla quale la parte che lo subisce può richiedere un risarcimento, pari di solito alle giornate di mancato preavviso. |
Cosa
Il
datore di lavoro che recede da un contratto di lavoro a tempo indeterminato ha l’obbligo di dare al lavoratore il preavviso, determinando di fatto il differimento della cessazione del rapporto di lavoro per un certo periodo di tempo. Lo stesso obbligo è posto in capo al
lavoratore che decide di rendere le proprie dimissioni volontarie, con la relativa procedura telematica. In questo, caso il preavviso inizia a decorrere dal giorno successivo alla presentazione delle dimissioni.
L’istituto del preavviso mira a
tutelare la parte che subisce il recesso della controparte: il Codice Civile non indica la durata del periodo di preavviso, rinviando ai contratti collettivi, o in mancanza, agli usi e all’equità, la relativa determinazione. La contrattazione collettiva determina il periodo in modo differenziato, in relazione alle qualifiche e all’anzianità di servizio dei lavoratori.
Durante il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore è obbligato ad eseguire la prestazione e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione.
Il periodo di preavviso lavorato è computato, ad ogni effetto, ai fini dell’anzianità.
AttenzioneÈ in ogni caso valido l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore che impone un termine di preavviso per le dimissioni superiore a quello disposto per il licenziamento, sempre che tale facoltà di deroga sia prevista in sede collettiva e al lavoratore sia riconosciuto un compenso in denaro a titolo di corrispettivo per il maggior termine. |
Come
Per la corretta determinazione dell'
ammontare dell'indennità di mancato preavviso devono essere presi in considerazione tutti gli
elementi retributivi corrisposti con continuità, cui vanno aggiunti:
- l'equivalente della retribuzione in natura (vitto, alloggio) dovuta al lavoratore;
- gli elementi variabili della retribuzione (provvigioni, premi di produzione, partecipazioni) come media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
L’indennità sostitutiva del preavviso deve essere calcolata prendendo a riferimento la retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto, tenendo conto anche di eventuali ratei di tredicesima mensilità e altre mensilità aggiuntive.
AttenzioneL’indennità sostitutiva costituisce base imponibile ai fini contributivi e fiscali. La Cassazione, con sentenza n. 1581/2023, ha ribadito che l'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del TFR poiché non dipende dal rapporto di lavoro. |
Quando
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, applicando le regole sintetizzate di seguito.
1)
Datore di lavoro che licenzia senza rispettare il preavviso:
- con il consenso del lavoratore: corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- senza il consenso del lavoratore: il rapporto prosegue fino alla scadenza del preavviso, anche qualora il datore di lavoro non consenta l’effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
2)
Datore di lavoro che rifiuta il preavviso del lavoratore dimissionario:
- se il lavoratore acconsente al recesso immediato: corresponsione dell'indennità sostituiva del preavviso;
- se il lavoratore non acconsente al recesso immediato: erogazione della retribuzione in cambio della sua offerta lavorativa.
3)
Lavoratore dimissionario che non intende dare il preavviso: obbligo di corrispondere al datore di lavoro l'indennità sostitutiva del preavviso.
La corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso determina in ogni caso l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
AttenzioneL’indennità sostitutiva costituisce base imponibile ai fini contributivi e fiscali. La Cassazione, con sentenza n. 1581/2023, ha ribadito che l'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del TFR poiché non dipende dal rapporto di lavoro. |
Calcola il risparmio
Ipotesi di assunzione di apprendista del livello C2 del CCNL metalmeccanica aziende industrialiPrendiamo in esame il caso di un’azienda del settore industria che applica il CCNL del settore metalmeccanico e ha in forza un lavoratore assunto al livello C2 da 6 anni.
La retribuzione di base è pari a 1.476,25 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 399 euro.
Il lavoratore viene licenziato e, in caso di mancato preavviso, ha diritto alla
indennità di mancato preavviso pari a 2 mesi.
Il contratto prevede la corresponsione di 13 mensilità. La retribuzione da prendere a riferimento è pari alla mensilità ordinaria, cui va aggiunto il rateo di tredicesima e delle componenti variabili.
Risparmio %Dall’esame dei dati numerici esposti si evince che la corresponsione dell’indennità in esame incide costituisce un
costo aggiuntivo per il datore di lavoro che, qualora rispetti i termini di preavviso in fase di licenziamento, ottiene un risparmio in termini di oneri retributivi e contributivi pari al 70% dell’ultima mensilità erogata in costanza di rapporto di lavoro.
| Licenziamento in tronco | Licenziamento con preavviso lavorato |
Rateo mensilità aggiuntiva | 143,5 | 143,5 |
Indennità sostituiva spettante | 3.953 euro | 0 |
Rateo TFR | 0 | 129,18 |
Contribuzione INPS e INAIL su indennità | 1.343 euro | 1.343 euro |
Totale | 5.349 euro | 1.615 euro |
Risparmio | | 70% |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/06/licenziamento-senza-preavviso-conviene-datore-lavoro