I sostituti d’imposta, in vista della trasmissione telematica della Certificazione Unica 2023, devono effettuare una serie di controlli per avere certezza della correttezza dei dati da dichiarare. Occorre, infatti, tener conto delle tante le novità introdotte nel 2022 che impattano sulla compilazione del modello: nuove detrazioni fiscali e aliquote IRPEF, buoni carburante e fringe benefit esenti da imposizione tributaria. Che tipo di verifiche occorre effettuare prima dell’invio previsto per il 16 marzo 2023? Come funziona il flusso telematico?
Con l’approssimarsi della scadenza, fissata al prossimo 16 marzo, per l’invio all’Agenzia delle Entrate e la consegna ai lavoratori subordinati della Certificazione Unica 2023, è opportuno completare le elaborazioni necessarie alla produzione del documento ed effettuare una serie di verifiche per avere certezza della correttezza dei dati che i sostituti d’imposta stanno per dichiarare. Da essi, infatti, deriva la predisposizione del modello 730 precompilato ma soprattutto la determinazione dei dati reddituali dei lavoratori, validi anche a fini ISEE.
N.B. Si considerano erogate nel 2022 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2023 ma relative all’anno 2022. |
In particolare, quest’anno occorre verificare la corretta elaborazione dei dati alla luce delle
novità entrate in vigore nel
periodo d’imposta 2022:
-
riduzione del
cuneo fiscale con revisione delle aliquote IRPEF e della trattenuta contributiva a carico del dipendente;
- rimodulazione delle
detrazioni da lavoro dipendente che, per quanto concerne i figli a carico, verranno quasi integralmente sostituite, dal 1° marzo 2022, dall’assegno unico e universale per i figli.
Modalità specifiche di invio
E’ opportuno verificare la trasmissione di tutte le Certificazioni Uniche rilasciate dai sostituti d’imposta, anche se attestanti tipologie reddituali per le quali non ne sia prevista dalla legge la predisposizione della dichiarazione dei redditi.
Il sostituto d’imposta può anche:
-
suddividere il
flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dei dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dei dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- effettuare
flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.
N.B. E’ opportuno ricordare la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dei suddetti comuni (cfr. art. 1, D.L. 3 dicembre 2022, n. 186). |
Ricezione dati 730 precompilato
In presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (record G con quadro DB compilato),
il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d’imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO, ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica.
Inoltre, se il sostituto d’imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro non deve essere compilato.
Qualora siano trasmesse telematicamente con più forniture, la presenza o meno del quadro CT è verificata singolarmente per ciascuna fornitura, con i criteri sopra riportati.
AttenzioneIl quadro CT si compone di
3 sezioni:
- Dati del sostituto d’imposta richiedente;
-
Sezione A - Richiesta che i dati relativi ai modello 730-4 siano resi disponibili direttamente all’indirizzo telematico del sostituto;
-
Sezione B - Richiesta che i dati relativi ai modello 730-4 siano resi disponibili direttamente all’indirizzo telematico dell’intermediario incaricato con la finalità di agevolare ogni comunicazione con l’Agenzia delle Entrate. La prima sezione del quadro CT dovrà riportare i seguenti dati utili all’identificazione del sostituto d’imposta obbligato al suo invio:
a) codice fiscale;
b) numero di cellulare;
c) indirizzo di posta elettronica;
Pluralità di certificazioni
Il sostituto d’imposta, in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate per il medesimo periodo d’imposta allo stesso percipiente, deve conguagliare nell’ultima CU rilasciata, tutti i redditi riferiti ai precedenti rapporti di lavoro, evidenziando:
- i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito;
- i dati relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, con riferimento all’ultima CU rilasciata;
- distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di
durata inferiore all’anno, limitatamente ai redditi di cui ai punti 1 e 2, il sostituto deve:
a) ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro;
b) dar conto al percipiente nelle annotazioni (
cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante;
c) qualora il percipiente abbia comunicato l’ammontare di altri redditi al sostituto d’imposta, tenerne conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (
cod. AO), indicando distintamente l’importo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell’ammontare comunicato.
Detrazioni familiari a carico
In linea generale, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 nel caso di figli di età superiore a 24 anni.
A partire dal 2022 hanno continuato ad essere applicate:
- le detrazioni per
familiari a carico
diversi dai figli;
- le detrazioni per
figli a carico se di
età superiore a 21 anni e reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni.
Ricapitolando (tipologia di detrazione e modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022):
Le detrazioni per carichi di famiglia sono riconosciute su base annua e in proporzione ai mesi di effettiva esistenza a carico del contribuente.
E’ necessario dunque verificare che:
- risultino riconosciute senza variazioni le detrazioni per il coniuge;
- risultino riconosciute senza variazioni le detrazioni per “Altri familiari a carico”;
- le detrazioni per figli a carico sino a 21 anni sino al 28 febbraio 2022;
- le detrazioni per figli a carico di età superiore a 21 anni con reddito non superiore a 4.000,00 euro;
- le detrazioni per figli a carico di età superiore a 24 anni con reddito non superiore a 2.840,51 euro.
Trattamento integrativo
A decorrere dal 1° gennaio 2022 è stato
abbassato da 28.000 a 15.000 la soglia reddituale che darà diritto al trattamento integrativo. Esso è però riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a
condizione che la
somma delle detrazioni:
- per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari di cui all’art. 12 TUIR);
- per redditi da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR),
- per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di prestiti o mutui agrari di ogni specie (art. 15, comma 1, lettera a) del TUIR) limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021,
- per interessi passivi ed oneri accessori dovuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1, lettera b) del TUIR) limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021,
- per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1-ter, del TUIR) limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021,
- per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR,
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art.
16-bis TUIR),
- nonché quelle previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,
sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
In questo caso il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque
non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.
Esempi1) Reddito lavoro dipendente annuo pari a 14.000 euro, trattamento integrativo = 1.200,00 euro
2) Reddito annuo pari a 20.000 euro:
- Imposta lorda: 4.700,00 euro
- Detrazioni imposta lavoro dipendente: 2.642,30 euro
- Detrazioni per oneri detraibili: 4.000,00 euro
- Totale delle detrazioni: 6.642,30 euro
Risultato imposta netta: 0 euro
Trattamento integrativo spettante:
(6.642,30 euro - 4.700,00 euro = 1.942,30 euro) = 1.200,00 euro massimo |
Inoltre, qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Fringe benefits
Il
decreto Aiuti quater ha innalzato a
3.000 euro la soglia di esenzione dei fringe benefits per il solo
anno 2022. Il superamento di tale importo comporta la tassazione dell’importo complessivo, sia per il carico datore di lavoro che per quello del dipendente ricomprendendo anche eventuali somme e fringe benefit già corrisposti.
Bonus carburante
La Certificazione Unica 2023 contiene il
campo 475, di nuova introduzione per esporre l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel
limite di 200 euro per lavoratore, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR.
L’importo:
- è riferito esclusivamente ai
datori di lavoro del settore privato, i quali possono, pertanto, riconoscere al proprio
personale dipendente buoni carburante per un valore di 200 euro;
- non concorre a formare reddito di lavoro dipendente e risulta, quindi, esente da imposizione fiscale.
N.B. Il beneficio non è da ricomprendere nel regime ordinario dei fringe benefit. |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/08/cu-2023-check-list-datori-lavoro-prima-invio