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Archivio newsOpzione donna 2023: chi può accedervi e con quali requisiti
L’Inps, con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle categorie di lavoratrici destinatarie della pensione anticipata agevolata Opzione donna. La legge di Bilancio 2023 ha profondamente modificato il trattamento pensionistico agevolato che offre, in cambio del ricalcolo dell’assegno con sistema interamente contributivo, la possibilità di uscire dal lavoro con requisiti nettamente inferiori a quelli previsti per la pensione anticipata e di vecchiaia ordinaria previsti dalla Legge Fornero. Quali sono le modalità per accedere all’opzione e le categorie beneficiarie?
È una stretta non indifferente, quella che ha interessato la platea delle potenziali beneficiarie di Opzione donna: l’art. 1 co. 292 della L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha infatti profondamente modificato questo trattamento pensionistico agevolato, che offre, in cambio del ricalcolo dell’assegno con sistema interamente contributivo, la possibilità di uscire dal lavoro con requisiti nettamente inferiori a quelli previsti per la pensione anticipata e di vecchiaia ordinaria cd. Fornero (art. 24 DL 201/2011).Consulta la Guida IPSOA Opzione donna 2023: a chi spetta e come chiederla In base alla nuova disciplina, il pensionamento con Opzione donna è ora riservato a sole tre categorie di destinatarie: caregiver, ossia coloro che assistono un familiare portatore di handicap in situazione di gravità (art.3 co. 3 L. 104/1992), invalide dal 74% e lavoratrici o licenziate da imprese in crisi. L’Inps, con circolare n. 25 del 6.3.2023, ha delineato in modo preciso quali sono i requisiti da soddisfare in merito all’appartenenza alle categorie beneficiarie del trattamento pensionistico agevolato. Requisiti Ricordiamo innanzitutto quali sono i requisiti generali richiesti per l’Opzione donna, in base alla legge di Bilancio 2023: - raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022; - compimento, entro il 31 dicembre 2022, di 60 anni di età; il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni, con 2 o più figli, ed a 59 anni di età con un figlio solo; il requisito anagrafico è sempre ridotto a 58 anni per le lavoratrici o licenziate da imprese in crisi; - attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le lavoratrici il cui trattamento è liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.; le finestre di attesa osservate, pari a 12 o 18 mesi, non si applicano alle lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), alle quali si applica la cd. finestra unica di accesso, collocata rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno; tuttavia, tali lavoratrici devono possedere i requisiti connessi all’appartenenza alle categorie tutelate alla data di presentazione della domanda di pensione; gli stessi requisiti non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.DecorrenzaLa decorrenza della pensione non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’Ago (iscritte presso le gestioni Inps dipendenti pubblici, ex Ipost o ex FS). Categorie beneficiarie: condizioni specifiche In merito alla necessaria appartenenza alle categorie tutelate per poter beneficiare dell’Opzione donna, l’Inps, nella citata circolare 25/2023, ha illustrato in modo dettagliato le condizioni da soddisfare. Caregiver La categoria delle cd. caregiver è costituita dalle lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi: - il coniuge o un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/1992); - in alternativa, un parente o un affine di secondo grado convivente, ma soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti (si tratta delle patologie a carattere permanente indicate dall’art. 2, co. 1, lett. d), n. 1, n. 2 e n. 3, del D.I. 278/2000) o siano deceduti o mancanti (si fa riferimento a ogni condizione giuridicamente assimilabile all’assenza, compresi divorzio e separazione legale, purché continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità).
Secondo i chiarimenti dell’Inps, il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza: in coerenza con l’orientamento espresso con la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). |
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/08/opzione-donna-2023-accedervi-requisiti