Il conferimento del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare garantisce al lavoratore un livello adeguato di tutela pensionistica, ma anche una serie di vantaggi per il datore di lavoro che incidono sul costo del lavoro sostenuto. In particolare, posto che la maturazione del TFR costituisce per il datore di lavoro un componente del costo del lavoro, il conferimento del TFR ad un Fondo Pensione consente di risparmiare sul costo legato al versamento al Fondo di Garanzia INPS dello 0,20% sulle retribuzioni e sulla rivalutazione annuale di legge. Quanto può risparmiare il datore di lavoro?
Chi
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione ad erogazione differita, che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La maturazione avviene però mensilmente con riferimento ad una quota della retribuzione che su base annuale viene assoggettata a rivalutazione applicando un tasso calcolato sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Possono destinare il trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione le seguenti categorie di lavoratori subordinati:
- lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro.
Il trattamento di fine rapporto è dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.
AttenzioneL’importo accantonato a titolo di TFR non è assoggettabile a contribuzione previdenziale. |
Cosa
L’
importo annuale che il datore di lavoro è
obbligato ad accantonare si ottiene applicando all’importo della retribuzione complessivamente erogata il divisore fisso 13,5.
Il TFR matura anche durante i periodi di mancata prestazione lavorativa a seguito di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, CIG o CIGS. In questo caso, ai fini del calcolo, si prende a riferimento la retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Per determinare il
coefficiente di rivalutazione è necessario:
1. calcolare la differenza in percentuale tra l’indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre dell’anno precedente e quello del mese in cui si effettua la rivalutazione;
2. procede alla determinazione del 75% della differenza a cui si aggiunge mensilmente un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,5%).
La somma tra il 75% e il tasso fisso dà il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del TFR.
Sono
escluse dalla rivalutazione le quote di trattamento di fine rapporto versate dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.
AttenzioneIl datore di lavoro deve dunque rivalutare quanto accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente e dedurre l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni pari al 17%. |
Come
Il lavoratore del settore privato, all’atto della instaurazione del
primo rapporto di lavoro subordinato, deve decidere in merito alla
destinazione del proprio TFR in via definitiva a una forma pensionistica complementare (compilando il modello TFR2), oppure, lasciarlo presso l’azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare.
La
scelta di aderire alla
previdenza complementare è
irrevocabile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può in ogni momento essere modificata.
In
mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera il meccanismo del
silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso il lavoratore aderisce “tacitamente” al fondo pensione. Se non è previsto un fondo pensione di riferimento il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa.
In caso di nuovo rapporto di lavoro, il
datore di lavoro gestisce il
TFR maturando sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare. Il lavoratore che, nel precedente rapporto di lavoro, ha aderito alla previdenza complementare e ha poi riscattato interamente la posizione individuale maturata, entro sei mesi dalla nuova assunzione deve manifestare la scelta sulla destinazione del TFR futuro e cioè decidere di nuovo se destinarlo a un fondo pensione o lasciarlo in azienda. Se non si esprime, alla scadenza del semestre, il TFR viene destinato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio-assenso (cosiddetta adesione tacita).
Se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, e il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso deve indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di TFR futuro, tenendo conto delle opportunità che derivano dal nuovo rapporto di lavoro.
AttenzioneLa posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario, riscattata definitivamente o trasferita al nuovo fondo pensione. |
Quando
La
rivalutazione dell’imposta sostitutiva sul TFR deve essere
effettuata da tutti i datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta. Restano dunque esclusi dal versamento dell’imposta i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro domestico.
AttenzioneLa scelta di destinare il TFR ad un fondo pensionistico deve essere effettuata entro sei mesi dalla nuova assunzione ed è irreversibile, mentre nel caso si decida di lasciarlo in azienda si potrà sempre rivedere la propria decisione destinando il TFR futuro ad un fondo di previdenza complementare. |
Calcola il risparmio
Posto che la maturazione del TFR costituisce per il datore di lavoro un componente del costo del lavoro (valutabile nella misura del 7,41% della retribuzione lorda), il conferimento del TFR ad un Fondo Pensione consente di
risparmiare sul costo legato a:
- il
versamento al Fondo di Garanzia INPS dello 0,20% sulle retribuzioni;
- la
rivalutazione annuale di legge (1,5% fisso + il 75% dell’inflazione).
Azienda che occupa 15 dipendenti - retribuzioni lorde annue 350.000 euroTFR maturato in corso d’anno: 24.185,00 euro.Caso A) TFR in aziendaNel caso in cui il TFR rimanga nella disponibilità del datore di lavoro è necessario effettuare:
- il versamento al Fondo di Garanzia INPS: 0,20% delle retribuzioni = 700,00 euro.
- la rivalutazione annua (1,70%) = 411,15 euro (1,70% di 24.185,00)
Costo complessivo per l’azienda: 1.111,15 euro (4,6% su TFR maturato).
Caso B) Conferimento TFR a Fondo PensioneIn caso di conferimento del TFR a una forma di previdenza complementare, il TFR conferito sarà pari a 24.185,00 euro.
Al datore di lavoro spetta:
- una
deduzione dal reddito di impresa nella misura del 4% (per le aziende con meno di 50 dipendenti) o del 6% (per le aziende con oltre 49 dipendenti), percentuale da applicare all’importo effettivo del TFR conferito;
- una
riduzione pari allo 0,28% sugli oneri sociali (per disoccupazione, assegni nucleo familiare) che devono essere versati dall’azienda, da calcolare sulle retribuzioni totali dei dipendenti che hanno conferito al fondo il proprio TFR.
Quindi applicando tali regole al nostro esempio di calcolo:
- deduzione del 6% (meno di 50 dipendenti) dal reddito d’impresa: 1.451,10 euro, ossia il 6% del TFR trasferito (24.185,00)
- risparmio effettivo d’imposta di 399,06 euro (1.451 euro x 27,5%);
- riduzione oneri sociali: 350.000 x 0,28%: 980,00 euro
- Risparmio = 1.379,06 euro (399,06 + 980,00)
Risparmio %Il risparmio complessivo è così composto:
- risparmiato il costo dell’autofinanziamento non versando al Fondo di Garanzia lo 0,20% (700,00 euro);
- risparmiato il costo della rivalutazione pari all’1,70% (411,15 euro);
- portato in deduzione dal reddito d’impresa il 6% del TFR trasferito con un risparmio effettivo d’imposta (399,06 euro);
- risparmiato lo 0,28% sul versamento degli oneri sociali (980,00 euro).
Il
risparmio complessivo risulta pari a 2.490,21 euro (700,00 + 411,15 + 399,06 + 980,00) che corrisponde a circa 10 punti percentuali sul TFR considerato (24.185,00).
| TFR in azienda | TFR a Fondo Pensione |
TFR lordo maturato | 24.185 | 24.185 |
Fondo di Garanzia INPS | 700 | |
Rivalutazione annua | 411,15 | 0 |
Riduzione oneri sociali | | 980 |
Deduzione reddito d’impresa | | 399,06 |
Totale | | 2.490,21 |
Risparmio % | | 10% |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/13/tfr-conferimento-fondo-pensione-azienda-conviene-datore-lavoro