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Archivio newsWelfare aziendale e azionariato ai lavoratori: condizioni e limiti per l’esenzione fiscale e contributiva
L’offerta dei titoli azionari ai dipendenti, inteso come una misura di welfare aziendale, viene utilizzata dalle imprese per favorire la condivisone e la partecipazione attiva dei propri lavoratori alla vita aziendale. Al fine di incentivarne l’utilizzo il Legislatore ha inserito questa misura tra le ipotesi di somme che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Trova quindi applicazione uno specifico regime fiscale, ed anche contributivo, che deve però rispettare alcune condizioni e limiti. Cosa deve sapere il datore di lavoro per operare correttamente? Quali possono essere le problematiche di natura fiscale e contributiva da affrontare?
Sempre più spesso le aziende si stanno orientando nella partecipazione attiva dei propri lavoratori alla vita aziendale mediante la cessione di una parte dei titoli societari agli stessi, anche e soprattutto un’ottica di condivisione dei risultati aziendali. L’azionariato diffuso, inteso come una misura di welfare aziendale, si scontra però con una serie di problematiche di natura fiscale e contributiva che si cercherà di analizzare nel presente contributo. Il Legislatore, al fine di incentivare la diffusione dell’azionariato tra i lavoratori, ha optato di inserire tale casistica tra quelle ipotesi di somme che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. In particolare, in deroga al principio generale di onnicomprensività, secondo il quale tutte le somme e valori riconosciute dal datore di lavoro al lavoratore costituiscono reddito imponibile, l’art. 51 del TUIR, prevede espressamente che non concorrono a formare il reddito…“g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.” Il successivo comma 2 bis, sempre dell’art. 51 TUIR, prevede che il particolare regime fiscale trova applicazione esclusivamente alle azioni emesse: - dall'impresa con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro; - da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Profilo soggettivo Elemento fondamentale per beneficiare dell’esenzione fiscale (e conseguentemente di quella previdenziale come si vedrà in seguito) è che l’offerta dei titoli azionari (stock grant) deve riguardare la “generalità dei dipendenti” e non anche, come per altre casistiche di welfare aziendale, loro categorie o, addirittura, come per i fringe benefit, singoli soggetti. Questo aspetto è molto rilevante, andando tale specifica implicitamente a escludere quelle offerte che riguardano solo alcune categorie di lavoratori, così come ovviamente quelle ad personam. La ratio del legislatore è di favorire e incentivare l'azionariato diffuso tra i dipendenti e, mediante quest'ultimo, la partecipazione dei dipendenti alla vita sociale dell'impresa per la quale prestano la propria opera lavorativa. Viceversa, l’offerta di titoli societari a singoli lavoratori o a categorie omogenee non beneficia dell’esenzione fiscale: secondo l’Agenzia delle Entrate “simili fattispecie devono necessariamente essere ricondotte nell'ambito dei fringe benefits e, come tali, considerate imponibili quali reddito di lavoro dipendente, in ragione del principio di onnicomprensività secondo cui tutte le somme e i valori che il dipendente riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, sono reddito di lavoro dipendente.” Per quanto riguarda l’eventuale offerta a figure inserite all’interno della società con particolari tipologie contrattuali si evidenzia quanto segue.
Tipologia contrattuale | Ammissibilità |
Collaboratori coordinati e continuativi | Con la circolare n. 67/E/20012, l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di assimilare ai lavoratori dipendenti anche gli eventuali collaboratori dell’impresa; in particolare, venne indicato che “Si ritiene, in linea con quanto precisato per le assegnazioni di azioni ai lavoratori dipendenti con la circolare n. 30/E del 25 febbraio 2000, che tale disciplina agevolativa sia applicabile anche con riferimento ad offerte di azioni rivolte a categorie di collaboratori”. |
Lavoratori part time | Con riferimento alla possibilità di escludere dall’azionariato i lavoratori con contratto a tempo parziale, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che “La relazione di accompagnamento al d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 che ha modificato la previgente disciplina in materia di assegnazione di azioni ai dipendenti, precisa che "...ai fini della non imponibilità sono poste le seguenti condizioni: le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti...”. Da ciò ne consegue che “risulta quindi in contrasto con la ratio della norma, che si propone di "fidelizzare" il dipendente, escludere alcuni dipendenti solo in base al criterio dell'orario di lavoro svolto”. |
Esempio - Valore dei titoli offerti al lavoratore nell’anno d’imposta: 3.500 euro - Somma pagata dal lavoratore per tale acquisizione: 500 euro - Valore da considerare ai fini della franchigia ex lege: 3.500 euro – 500 euro = 3.000 euro - Valore imponibile: 3.000 euro - 2.065,83 euro = 934,17 euro. |