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Archivio newsAlbo dei gestori della crisi d’impresa: ultime indicazioni sugli incarichi giudiziali validi
Con la circolare n. 57216 del 13 marzo 2023 il Ministero della Giustizia è intervenuto a fornire nuove indicazioni sul periodo da considerare per la validità degli incarichi conferiti ai fini dell’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa. Ai fini del primo popolamento, saranno considerati validi tutti gli incarichi giudiziali conferiti nel periodo che va dal 17 marzo 2015 al 15 luglio 2022. Durante il periodo di primo popolamento dell’albo possono presentare la domanda di ammissione anche i soggetti privi del requisito sull’esperienza maturata che sono in grado di dimostrare il possesso dei requisiti ordinari (formazione obbligatoria e avvenuto svolgimento del tirocinio). Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere l’iscrizione entro il prossimo 31 marzo?
Per lo svolgimento delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, il D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, all’articolo 356 prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia dell’albo dei soggetti in possesso dei requisiti per ricoprire tali incarichi. Ne possono ottenere l'iscrizione i professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, ai quali si aggiungono i soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 358 del codice della crisi. L’accesso al nuovo albo sarà riconosciuto a favore dei soggetti sopra indicati che, in possesso dei requisiti di onorabilità indicati al comma 3 dell’articolo 356, sono in grado di dimostrare una adeguata formazione o esperienza sulla crisi d’impresa. Viene richiesto, infatti, di aver assolto l’obbligo formativo, su programmi stabiliti dalla Scuola superiore della magistratura in materia di crisi d’impresa della durata non inferiore a 40 ore per gli iscritti agli ordini professionali e non inferiore a 200 ore per tutti i restanti soggetti. E’, inoltre, richiesto lo svolgimento di un tirocinio di almeno sei mesi presso professionisti che operano in ambito giudiziario, tra cui curatori fallimentari, commissari giudiziali o professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari. La formazione dell’albo dei gestori della crisi d’impresa Con il Decreto 3 marzo 2022 n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il Ministero della giustizia ha emanato il regolamento per il funzionamento dell'albo dei gestori della crisi d’impresa. Tale regolamento (in parte superato dalle novità introdotte dal D.Lgs 83/2022 che a luglio 2022 ha apportato importanti modifiche al codice della crisi) richiedeva l’adozione di ulteriori provvedimenti del Ministero della giustizia per poter essere effettivamente utilizzabile. Il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2022 ha stabilito le specifiche tecniche di funzionamento dell’albo, l’esercizio del potere di vigilanza del Ministero della giustizia, le modalità di iscrizione all’albo e l’importo del contributo dovuto dagli interessati per l’iscrizione e il mantenimento dell’albo. Con atto del Capo di Gabinetto del Ministero della giustizia del 3 gennaio 2023 (prot. GAB 0000251.U) è stata disposta, a partire dal 5 gennaio 2023, la possibilità di inserire le domande di iscrizione sul portale del Ministero della giustizia, raggiungibile tramite selezione dell’apposita sezione “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nel portale del Ministero della giustizia. Il medesimo documento ha previsto che l’Albo sarà reso disponibile alla consultazione dei Magistrati e del pubblico in generale al termine del “primo popolamento” straordinario. Per offrire ai tribunali un Albo adeguatamente popolato, che garantisca la presenza di una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi e possa, al contempo, permettere la par condicio sulla tempistica di iscrizione all’Albo, è stato ritenuto necessario dedicare un periodo iniziale per il primo popolamento dell’Albo, stabilito fino al 31 marzo 2023.Fino al 31 marzo 2023, perciò, per la creazione di un primo elenco di soggetti incaricabili nelle procedure regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, si svolge la fase iniziale di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione.A partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà costantemente aggiornato ed accessibile in consultazione al pubblico ed ai Magistrati. Fino a tale momento è prevista l’assegnazione degli incarichi in conformità alle prassi già in uso presso ogni tribunale. Sulla durata del procedimento di iscrizione, l’art. 5 del D.M.3 marzo 2022 n. 75, prevede che nella fase di prima formazione dell'albo l’esame della pratica si deve concludere entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, termine che si riduce a 30 giorni dopo il primo popolamento. In entrambi i casi, l’eventuale richiesta di integrazioni interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere da quando risulta pervenuta la documentazione integrativa. Per l’iscrizione all’albo è previsto il pagamento di un contributo di 150 euro da versare, provvisoriamente, solo mediante bonifico bancario sul conto corrente della Tesoreria provinciale di Roma con IBAN IT42B0100003245348011241324. Nella causale del bonifico deve essere indicato «ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI», possibilmente inserendo il nome di chi presenta la domanda. La presentazione della domanda di iscrizione all’Albo La domanda di iscrizione all’albo viene compilata direttamente sul portale del Ministero della giustizia, nella sezione dedicata all’Albo dei gestori della crisi d’impresa. Entrando all’indirizzo https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page, l’accesso all’area riservata dell’iscritto è consentito con SPID, la Carta d’Identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei servizi (CNS). Terminata la compilazione della sezione riguardante le informazioni personali e professionali dell’interessato, si dovranno allegare le certificazioni o le autocertificazioni necessarie a documentare i requisiti posseduti. Durante la fase di primo popolamento dell’albo, i richiedenti che hanno ricevutogli incarichi, che permettono l’ammissione senza gli obblighi di formazione e tirocinio, dovranno allegare copia conforme di almeno due dei predetti atti di nomina. La conformità degli atti giudiziari, se presenti nei fascicoli informatici delle procedure concorsuali, può essere attestata direttamente dal professionista incaricato, in forza delle norme esistenti in materia. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata anche copia del bonifico per il pagamento del contributo di iscrizione di 150 euro. Conclusa la compilazione della domanda, dopo averla firmata digitalmente si procede all’invio direttamente attraverso il portale del Ministero della giustizia. Il primo popolamento dell’Albo dei gestori della crisi d’impresa Nel periodo 5 gennaio – 31 marzo 2023 è previsto il primo popolamento dell’albo dei gestori della crisi. In questa fase possono ottenere l’iscrizione, senza aver adempiuto agli “obblighi in materia di formazione e tirocinio”, i soggetti che risultano essere stati nominati in almeno due procedure. La circolare n. 14539 del 19/1/2023, esprimendosi su questo punto, aveva riferito che, al fine del primo popolamento, il periodo utile per considerare valide le nomine ricevute andava collocato tra il 17 marzo 2015 ed il 16 marzo 2019 (data quest’ultima quella di entrata in vigore dell’art. 356 del codice della crisi). La circolare n. 57216 del 13/3/2023 è intervenuta a fornire nuove indicazioni sul periodo da considerare per la validità degli incarichi conferiti. Sulla base di specifiche motivazioni sull’opportunità dell’estensione del periodo di riferimento da utilizzare, la circolare si è espressa considerando utili ai fini dell’iscrizione all’albo non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (15/7/2022). Ai fini del primo popolamento, perciò, saranno considerati validi tutti gli incarichi giudiziali conferiti nel periodo che va dal 17 marzo 2015 al 15 luglio 2022.Durante il periodo di primo popolamento dell’albo possono presentare la domanda di ammissione anche i soggetti privi del requisito sull’esperienza maturata che sono in grado di dimostrare il possesso dei requisiti ordinari (formazione obbligatoria e avvenuto svolgimento del tirocinio).Effetti della tardiva presentazione della domanda da parte dei soggetti con procedure utili ai fini del primo popolamento I soggetti che vogliono iscriversi all’albo dei gestori della crisi d’impresa in forza di procedure valide ai fini del primo popolamento, se sono interessanti ad usufruire delle opportunità concesse dal codice della crisi e della recente interpretazione della circolare 57216 del 13 marzo scorso, sono tenuti a presentare la domanda entro il 31 marzo 2023. Decorso tale termine, l’ammissione all’albo non sarà precluso, ma potrà avvenire solo con le “modalità ordinarie” che prevedono, per tutti, la formazione obbligatoria (40 o 200 ore) e la dimostrazione di aver svolto un tirocinio semestrale presso altro professionista (curatore, commissario giudiziale ecc.). Copyright © - Riproduzione riservata
Ministero della Giustizia, Circolare 13/03/2023, n. 57216