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Archivio newsSgravio CIG decreto Ucraina: recupero del contributo versato
L’INPS, con il messaggio n. 1022 del 2023, rende operativo lo sgravio dal pagamento della contribuzione addizionale dovuto per la cassa integrazione spettante ai datori di lavoro che svolgono attività appartenenti ai codici Ateco individuate dal decreto Ucraina. I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero del predetto contributo.
Con il messaggio n. 1022 del 2023, l’INPS fornisce le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero introdotto dal decreto Ucraina nonché i criteri utilizzati per la determinazione dell’esonero e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022. Soggetti beneficiari Hanno diritto ad applicare l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività per difficoltà derivanti dalla crisi internazionale Ucraina nel periodo 22 marzo 31 maggio 2022 , appartenenti ai codici Ateco seguenti: - Siderurgia CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe - Legno AA 02.20 Legno grezzo CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio - Ceramica CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a. - Automotive CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori - Agroalimentare CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso) Temporary Crisis Framework (TCF) La Commissione europea ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022 nel rispetto delle seguenti condizioni: - gli aiuti complessivamente fruiti per impresa ai sensi della sezione 2.1 del TCF - al lordo di qualsiasi imposta o altro onere - non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; - gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023; - gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite dalla crisi[2]. Determinazione dell’esonero L’Istituto provvede alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale sulla base dei seguenti criteri: - 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile - 12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile - 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile Recupero contributo versato I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero del predetto contributo.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 14/03/2023, n. 1022