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Archivio newsUna tantum lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA: requisiti e modalità per la domanda
Nella circolare n. 30 del 2023, l’INPS detta le indicazioni amministrative in materia di indennità una tantum, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS. L’Istituto riepiloga i requisiti utili alla spettanza e le modalità per presentare l’istanza di riconoscimento dell’indennità complessivamente pari a 350 euro.
L’INPS; con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023, fornisce le istruzioni utili al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti privi di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza Requisiti e misura della prestazione L’indennità una tantum spetta ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA ad eccezione degli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli); soci di società o componenti degli studi associati. I richiedenti devono essere in possesso dei sguenti requisiti: a) reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure a 20.000 euro nel periodod’imposta 2021; b) iscrizione alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022; c) attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022; d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità; e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti; f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti. L’indennità una tantumè riconosciuta nella misura complessiva pari a 350 euro e non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Presentazione della domanda La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito INPS, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”- selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e scegliendo una delle seguenti voci: “Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA”. - “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestionev speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”; - “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”; - “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”; - “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”. In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 16/03/2023, n. 30