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Archivio newsDecreto flussi 2023: chiarimenti su requisiti e asseverazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 20 del 2023, esamina la disciplina dettata dal decreto flussi 2023 (D.L. n. 20/2023) e fornisce chiarimenti utili alla valutazione dello status aziendale ai fini dell’asseverazione e al controllo dei requisiti necessari per la presentazione delle istanze. In particolare, si chiarisce che il requisito reddituale prescinde dalla quantità di istanze presentate.
Nella nota n. 20 del 21 marzo 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si occupa del nuovo decreto flussi (D.L. n. 20/2023) in relazione ai requisiti di asseverazione propedeutica al rilascio del nulla osta. Capacità economica del datore di lavoro Per quanto riguarda i requisiti reddituali che il datore di lavoro è tenuto a dimostrare, in caso di presentazione di una sola istanza, è stata fissata una soglia minima di 30.000 euro di reddito imponibile o di fatturato, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. Per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a 20.000 euro annui, limite che sale a 27.000 euro, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità). La verifica dei requisiti reddituali, non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che abbia presentato l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. Verifica della congruità del numero di richieste presentate La verifica di congruità deve necessariamente sostanziarsi in una valutazione fondata sull’analisi della capacità economica e delle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. Il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, dei seguenti requisiti reddituali: a) fatturato al netto degli acquisti superiore ad 30.000 euro e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze; b) reddito imponibile superiore ad 30.000 euro e comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze. Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi relativo al settore in cui opera l'azienda. Impresa di nuova costituzione Dovranno essere presi in considerazione ulteriori indici rivelatori della capacità economica datoriale quali, a titolo esemplificativo, l’esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività (come, peraltro, richiesto nel modello di asseverazione) o la consistenza del capitale sociale versato, il tutto rapportato alle concrete esigenze rappresentate dall’impresa. Il modello di asseverazione contempla uno spazio dedicato a eventuali relazioni a cura del professionista, in cui è possibile riportare le valutazioni a questi rimesse, che consentono il rilascio della asseverazione, analogamente a quanto previsto nel modello predisposto dal Ministero del Lavoro.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INL, nota 21/03/2023, n. 20