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Modello EAS 2023: comunicazione delle variazioni dati entro il 31 marzo

Gli enti non profit devono presentare il Modello EAS all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. L’obbligo scatta in caso di eventuali modifiche intervenute nel corso del 2022 sui dati rilevanti rispetto alla precedente comunicazione. Il mancato invio del Modello comporta in particolare la perdita dell’esonero della tassazione contributi delle associazioni culturali, religiose, di promozione sociale o scientifica, di volontariato e sportive dilettantistiche. Non tutti gli enti sono obbligati alla comunicazione, essendo esonerate dall’adempimento associazioni come Onlus, pro-loco, società sportive dilettantistiche. Chi sono i soggetti tenuti a compilarlo e chi invece è esonerato dalla presentazione?

Il Modello EAS (Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un documento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che deve essere inviato all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Il mancato adempimento comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti non profit ed in particolare l’esonero della tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente. Per quanto riguarda l’obbligo di tale adempimento sono tuttavia previste alcune “gradazioni”, con riferimento ai dati della compilazione del Modello che può avvenire in maniera totale o parziale.

Una particolare disciplina è inoltre prevista per le nuove associazioni che devono presentare il Modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009).
Una volta iscritti al Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS) ed acquisita la qualifica di enti del terzo settore (ETS), tali enti saranno esonerati dagli invii successivi del modello EAS. In quale caso va inviato il Modello e quali dati non vanno comunicati Per le associazioni già costituite l’obbligo dell’invio di un nuovo modello EAS scatta solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati con il modello inviato precedentemente. In tali casi gli enti associativi dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2022. Per quanto riguarda le variazioni dei dati, non devono tuttavia essere comunicate (e quindi non deve essere ripresentato il Modello EAS) quelle relative: - alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva); - all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità; - al costo sostenuto per messaggi pubblicitari; - all’ammontare delle entrate dell’ente; - al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso; - all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti; - al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate. Quando va inviato il Modello EASQualora nel corso del 2022 siano variati uno o più degli altri dati oggetto della comunicazione (ad esempio il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo), il Modello EAS dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2023 mediante la totale compilazione del Modello stesso (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione), oppure mediante la compilazione parziale (anche in caso della variazione di un solo dato). Quali sono gli enti obbligati alla compilazione totale del Modello Sono obbligati a compilare il modello EAS in tutte le sue parti (rispondendo a tutte le domande) le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) che: - svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva; - svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi); - svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello EAS). Quali sono gli enti obbligati alla compilazione parziale del ModelloDeterminati enti devono compilare: - il primo riquadro del modello contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale; - il secondo riquadro con riguardo alle notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del Modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3). Gli enti obbligati all’adempimento “parziale” del Modello sono: - le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che svolgono attività commerciale o anche solo attività decommercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati; - le associazioni riconosciute che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture. Quali sono gli enti esonerati dalla presentazione del Modello Il Codice del Terzo Settore esonera gli ETS dalla presentazione del Modello EAS (art. 94, c. 4). Si tratta degli enti iscritti al RUNTS che pertanto non devono inviare il modello EAS entro il termine del 31 marzo 2023. Oltre agli enti iscritti al Registro, sono esonerati dall’invio del Modello: - le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate; - le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime ex Legge 398/1991; - le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che non svolgono attività commerciale e nemmeno deommercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati. Cosa fare se non si rispetta la scadenza del 31 marzo Il modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica e può essere effettuato anche da un intermediario abilitato (commercialisti, Caf, ecc.) L’ente che non dovesse rispettare la scadenza del 31 marzo potrà regolarizzare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile e versando contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 250 euro tramite remissione in bonis col modello F24 (codice tributo 8114). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/23/modello-eas-2023-comunicazione-variazioni-dati-entro-31-marzo

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