News
Archivio newsServizi di crowdfunding: in GU l’attuazione del regolamento UE
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2023 il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30 di attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. Il decreto stabilisce, tra l’altro, che la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione. La Consob è l'autorità competente: ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding e in materia di correttezza e ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica.
Entrerà in vigore l’8 aprile 2023 il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2023) di attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Il decreto legislativo apporta modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e tra l’altro stabilisce che la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento(UE) 2020/1503. La Consob è l'autorità competente: a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503: 1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding; 2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità' di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista; b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503. La Banca d'Italia è l’autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di: a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie; b) governo societario e requisiti generali di organizzazione e di continuità dell’attività; c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative; d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore disservizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto; f) requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di crowdfunding. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano protocolli d'intesa o modificano quelli esistenti e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità' rilevate nell'esercizio dell’attività di vigilanza. In riferimento alle offerte di crowdfunding il decreto stabilisce che in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470,secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata: a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento che effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di crowdfunding; b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l'adesione all'offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati. Il decreto modifica altresì il regime sanzionatorio nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonché nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell’articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 percento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
Decreto legislativo 10/03/2023, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 24/03/2023, n. 71)