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Archivio newsMalattia o infortunio del professionista: quando e come opera la sospensione degli adempimenti tributari
Chiariti i tempi e gli obblighi comunicativi in merito alla disciplina, dettata dalla legge di Bilancio 2022, relativa alla sospensione degli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 248 del 2023, ha specificato che la sospensione dei termini opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento. Ulteriori chiarimenti riguardano la decorrenza e la durata della sospensione, gli oneri comunicativi da espletare nei confronti dei competenti uffici della pubblica amministrazione, nonché la data di conferimento del mandato al professionista.
Con la risposta a interpello n. 248/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti in riferimento alle tempistiche e agli oneri comunicativi previsti dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) in materia di malattia o infortunio del professionista e sospensione dei termini tributari. Le previsioni della legge di Bilancio 2022 Primariamente, giova ricordare che attraverso le disposizioni contenute all'art. 1, commi dal 927 al 944, della Legge n. 234/2021, il legislatore ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni. In particolare, si rammenta che il comma 929 stabilisce che “in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento”. Per quanto concerne, invece, la decorrenza e la durata della sospensione, il successivo comma 931 prevede che “i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”, mentre il comma 932 precisa che “gli adempimenti sospesi … devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”. In ragione di quanto disposto dai commi 934 e 935, inoltre, la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli “adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista ... nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare”. Quesito dell’istante L’istante è stato ricoverato ed operato presso una struttura ospedaliera nel giugno 2022. Al momento delle dimissioni lo stesso ha avviato il trattamento riabilitativo, prescritto dai sanitari, presso il proprio domicilio. Allo scopo di poter richiedere la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio, disciplinata dalla succitata norma di cui all'art. 1, commi dal 927 al 944, della legge n. 234/2021, l'istante ha informato dell’accaduto l'Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate, inoltrando apposita PEC completa della documentazione medica menzionata e dei mandati professionali, ponendo altresì diversi dubbi interpretativi, tra i quali: - se, in ragione delle tempistiche di guarigione non ancora note, occorre comunicare la data di fine infortunio; - come devono essere riconosciuti, dai competenti uffici, i nominativi dei clienti che adempiono oltre il termine originario, ma legittimamente in base alle norme; - se, al fine di evitare l’irrogazione di possibili sanzioni, i competenti uffici ai quali inviare la comunicazione devono essere informati entro uno specifico termine. Parere dell’Agenzia delle EntrateSospensioneSecondo l’Amministrazione finanziaria la sospensione prevista dalle disposizioni di cui alla Legge n. 234/2021 opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento, ovvero, nel caso di specie, dal giorno del ricovero presso la struttura ospedaliera, cui fa seguito, senza soluzione di continuità, il periodo di cure domiciliari. Ne consegue, dunque, che non possono beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai 60 giorni decorrenti dall'evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio. Ciò nel ragionevole presupposto, spiega l’Agenzia delle Entrate, che il cliente, per il cui conto opera il professionista, si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l'incarico. In merito l’interpello in commento rimanda al Codice deontologico dei commercialisti. Per completezza viene anche precisato che, in linea generale, l'indicazione dei 60 giorni rappresenta un limite massimo, pertanto, nell'opposta ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in tale periodo.Decorrenza e durata della sospensione e oneri comunicativiPer ciò che riguarda la decorrenza e la durata della medesima, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la stessa opera a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto. Nell’interpello oggetto di analisi, inoltre, viene evidenziato che l'operatività della sospensione postula l'adempimento di alcuni oneri comunicativi da espletare nei confronti dei competenti uffici della pubblica amministrazione. In proposito, viene ribadito che il legislatore, al comma 931, art. 1, della Legge n. 234/2021, nel definire la decorrenza e la durata del periodo di sospensione, ha concesso ulteriori 30 giorni successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Ciò al fine di garantire al professionista, ormai in buone condizioni di salute, un arco temporale nel corso del quale adempiere le scadenze sospese e notiziare gli uffici competenti dell'accaduto, sempre entro il termine ultimo rappresentato dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione. L'obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione rappresenta per espressa disposizione di legge, la necessaria condizione che rende operativo l'istituto.Data di conferimento del mandatoQuanto, invece, alla data di conferimento del mandato, l’Amministrazione finanziaria ricorda che, nel presupposto che il comma 934 della più volte citata Legge n. 234/2021 non richiede espressamente una data certa - ma pur sempre antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare - per poter documentare detta data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la prova anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo. Nel caso specifico, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che correttamente l'istante avendo già provveduto ad effettuare la comunicazione di inizio degenza ospedaliera/cure domiciliari, comprensiva dei mandati ricevuti dai propri clienti ha poi integrato la documentazione trasmessa, producendo il certificato medico che attesta la fine delle cure entro il trentunesimo giorno successivo. Copyright © - Riproduzione riservata