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Archivio newsAssunzioni agevolate 2023: le alternative per i datori di lavoro in attesa del via libera UE
Assunzioni agevolate per il 2023 ancora in attesa di autorizzazione della Commissione europea. E’ il quadro attuale delle misure approvate con la legge di Bilancio. In attesa del via libera dell’UE i datori di lavoro devono quindi valutare quali possono essere le agevolazioni utilizzabili in alternativa alle misure previste per il 2023. Ad esempio, in luogo dell’agevolazione per giovani under 36 è possibile fruire della misura strutturale introdotta dal 2018 per le assunzioni di soggetti che non hanno ancora compiuto 30 anni di età. In alternativa dell’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, secondo le regole per il 2023, è possibile fruire della misura stabile prevista dal D.L n. 4/2019. Quale alternativa, invece, alle agevolazioni per le assunzioni di personale femminile?
La legge di Bilancio 2023 ha previsto come misura incentivata all’assunzione, l’innalzamento dell’esonero contributivo a 8.000 euro in caso di assunzione nell’anno 2023 di giovani under 36, donne e lavoratori beneficiari del Rdc. In continuità con le misure già previste per l’anno 2022, le misure sono subordinate all’autorizzazione da parte della Commissione UE; autorizzazione che ad oggi non è ancora arrivata. In attesa di capire se e quando arriverà l’autorizzazione, come devono comportarsi le aziende qualora abbiano già assunto tali soggetti? Sempre in attesa dell’autorizzazione, possono beneficiare di agevolazioni alternative rispetto alle misure previste per il 2023? Assunzione di giovani under 36 La legge di Bilancio 2023 ha previsto per i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani di età inferiore a 36 anni di età la possibilità di beneficiare dell’esonero totale dei contributi in caso di assunzione con assunzione diretta a tempo indeterminato o in caso di trasformazione di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato. Si tratta di una deroga rispetto all’agevolazione introdotta in misura stabile dalla l. n. 205/2017 con la quale il legislatore aveva previsto, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, per i datori di lavoro che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2018, lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti la possibilità di fruire per un periodo massimo di 36 mesi, dell'esonero dal versamento del 50% per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero introdotto spettava con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non avessero compiuto 30 anni di età e non fossero stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. In continuità con gli anni precedenti, l’esonero 2023 è riconosciuto a condizione che il lavoratore non sia stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Si precisa che in caso di apprendistato concluso senza qualifica presso altro datore di lavoro non comporta il diniego all’agevolazione. La misura spetta, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: - nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, - per un periodo massimo di 36 mesi. Il periodo di fruizione viene elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Inoltre, anche per questa misura, è previsto che il datore di lavoro beneficiario non abbia effettuato licenziamenti l’assunzione o la trasformazione e nei 9 mesi successivi. La norma è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione UE.Agevolazione alternativa per il datore di lavoroIn attesa dell’autorizzazione, la misura agevolata non può trovare applicazione. Trattandosi la misura 2023 di una deroga temporale alle condizioni stabili previste dalla l. n. 205/2017 i datori di lavoro potranno eventualmente fruire della misura introdotta dal 2018, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi in capo al lavoratore assunto. Assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail), ai datori di lavoro del settore privato che, nel 2023, assumono beneficiari del reddito di cittadinanza: - con contratto di lavoro a tempo indeterminato; - trasformano il rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2023 e 21 dicembre 2023, L’esonero è riconosciuto: - per un periodo massimo di 12 mesi; - nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Per espressa previsione di legge, l’esonero è alternativo all’esonero di cui all’art. 8 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e non si applica ai rapporti di lavoro domestico.Agevolazione alternativa per il datore di lavoroCome nel caso dell’assunzione under 36, la mancata autorizzazione da parte della Commissione UE comporta il mancato beneficio per le assunzioni 2023 già effettuate. Pertanto, i datori di lavoro che intendono assumere dal 1° gennaio 2023 beneficiari del reddito di cittadinanza potranno fruire della misura stabile prevista dal D.L n. 4/2019, conv. con modifiche in l. n. 26/2019 che prevede a favore del datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione. La misura spetta per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
AttenzioneResta inteso che l’eventuale opzione della misura agevolata prevista dal D.L. n. 4/2019 comporta l’impossibilità di fruire della misura prevista per il 2023. |