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Crisi da sovraindebitamento, regolamenti OCC: pubblicate le linee guida per la redazione

Il CNDCEC e la Fondazione ADR Commercialisti hanno pubblicato le “Linee guida per la redazione dei Regolamenti degli OCC”. Gli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, istituiti presso gli Ordini territoriali della categoria, potranno così rivisitare i propri regolamenti. Rispetto al passato in cui il documento redatto dal Consiglio nazionale costituiva uno strumento messo a disposizione degli Organismi con facoltà di adottarlo, in tutto o in parte, oggi vi è un preciso interesse affinché le linee guida vengano diffusamente recepite, se pur con le dovute modifiche imposte dalla struttura organizzativa e dalle dimensioni di ogni singolo OCC territoriale, al fine di condividere “modelli unici” di categoria su tutto il territorio nazionale. Quali sono i principali contenuti delle linee guida?

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione ADR Commercialisti hanno pubblicato le “Linee guida per la redazione dei Regolamenti degli OCC” (Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento), che sostituiscono il documento pubblicato nel 2020, per consentire agli Organismi istituiti presso gli Ordini territoriali della categoria la rivisitazione dei propri regolamenti. Che cosa sono gli OCC Il DM 24 settembre 2014 n. 202 recante il "Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" introduce la procedura finalizzata a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare. Nelle procedure paraconcorsuali disciplinate dalla legge n. 3/2012, e cioè nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento. L’OCC è quindi un organismo pubblico, indipendente ed imparziale il quale viene nominato dal debitore, a patto che sia legittimato a farlo, che intende, con l’aiuto del consulente a cui si è affidato, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento tramite un accordo con i creditori. Tutti gli organismi di composizione della crisi autorizzati devono essere iscritti al cosiddetto registro OCC, secondo quanto stabilito dal DM n. 202/2014. È quindi all’OCC che vanno presentate le domande utili per avviare il procedimento e che una volta valutato il rispetto delle condizioni, provvede a nominare un professionista (definito “gestore della crisi”) il quale, una volta esaminata la documentazione allegata, assiste il debitore durante l’intero processo di ristrutturazione del proprio debito e la conseguente soddisfazione dei diritti dei creditori. Cosa contengono le linee guida dei Commercialisti Il documento pubblicato dal CNDCEC è stato curato dal gruppo di lavoro “Metodi ADR” del Consiglio nazionale di cui è delegata la consigliera segretaria Giovanna Greco. Per la Fondazione ADR Commercialisti hanno partecipato il presidente Antonino Trommino, la vicepresidente Maria Lucetta Russotto e il componente del Comitato scientifico Lorenzo De Luca. I componenti della commissione nazionale sono: Sergio Acconcia, Lucia Bianchi, Lisa Lombardi, Carlo Regis, Stefania Ricciarelli, Maria Lucetta Russotto e Antonino Trommino.L’elaborazione di nuove linee guida è stata necessaria sia per l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, che ha sostituito le norme della legge n. 3/2012, se pur ancora vigenti per effetto della disciplina transitoria di cui all’art. 390 CCII, sia delle ulteriori modifiche operative che hanno interessato in questi ultimi anni molti OCC dei commercialisti, anche per effetto di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e delle prassi adottate. Le Linee guida non sono solo frutto di un approfondito studio di commercialisti esperti della materia, ma contengono anche indicazioni e suggerimenti di molti Referenti territoriali ai quali è stato preventivamente chiesto un contributo sulla base delle esperienze maturate sul campo. Il CNDCEC ha sentito la necessità di elaborare linee guida di comportamento unitarie alla luce dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e in ragione di uno spirito di condivisione dichiara che “vi è un preciso interesse affinché le Linee guida vengano diffusamente recepite, se pur con le dovute modifiche imposte dalla struttura organizzativa e dalle dimensioni di ogni singolo OCC territoriale, al fine di condividere “modelli unici” di categoria su tutto il territorio nazionale”. Le linee guida contengono in sostanza: - norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del DM n. 202/2014 e disciplina l’organizzazione dell’OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell’Elenco dei gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa; - norme di autodisciplina (“Codice etico”) vincolanti per tutti i suoi aderenti, in quanto si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza. Qual è la struttura organizzativa dell’OCC Per provvedere al funzionamento dell’Organismo di Composizione della Crisi e alla gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi: a) il Referente che è nominato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l’attività dell’OCC e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi; b) la Segreteria Amministrativa che è composta da un Segretario nominato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e da un numero di persone fisiche, scelte preferibilmente fra il personale dipendente dell’ente, con compiti operativi, determinati di volta in volta in base alle esigenze manifestate dal Referente. Il Consiglio dell’Ordine, sentito il Referente, può istituire un organo denominato: c) Comitato Consultivo del Referente (CCR) che è composto da esperti in procedure di crisi da sovraindebitamento, iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e che dovranno dimostrare di avere una accertata esperienza nella regolazione della crisi da sovraindebitamento oltre a possedere i requisiti di cui all’art. 4, c. 8, DM n. 202/2014. Il Comitato è composto da un numero di professionisti che potrà variare in base alle effettive esigenze e verrà stabilito previa consultazione del Referente. Quali sono i requisiti di ammissibilità della domanda Le domande di ammissione all’OCC devono essere presentate esclusivamente tramite i modelli adottati dall’Organismo messi a disposizione del debitore sul sito web dell’Organismo unitamente al regolamento adottato. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta con i modelli di cui al periodo precedente; alle stesse deve essere, altresì, allegata la copia della ricevuta che attesta il pagamento del 1° acconto. Le modalità di pagamento sono indicate sul sito web dell’OCC. La domanda può essere trasmessa con modalità cartacea (deposito presso la segreteria del servizio) o telematica (pec dell’OCC o altro domicilio digitale eventualmente indicato sul sito web) oppure sulla piattaforma eventualmente adottata dall’Organismo. La mancanza all’interno della domanda anche di una sola delle informazioni e della documentazione richiesti, così come il mancato pagamento del primo acconto, determinano l’inammissibilità della stessa. Come viene nominato il gestore della crisi La nomina del Gestore della Crisi è effettuata dal Referente attingendo tra i nominativi inseriti nell’Elenco dei gestori tenuto presso l’OCC secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati, anche dal Tribunale, sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore. Le prestazioni di gestore della crisi possono essere svolte in forma individuale o collegiale; in questo caso l’organo collegiale sarà composto da un massimo di tre componenti. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, il referente può valutare l’opportunità di attribuire a ciascun componente specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione. Il gestore della crisi è tenuto al rispetto del Codice etico (all’Allegato A) e svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza. Egli è tenuto all’obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico. Come si svolge l’attività del gestore della crisi Il Gestore nominato provvede al rilascio della propria relazione entro il termine previsto dall’OCC tenuto conto della data di consegna del fascicolo. Tale termine, su motivata richiesta del medesimo Gestore al Referente dell’OCC, può essere prorogato per gravi motivi, inerenti anche ad impedimenti tecnici (mancato/ritardato rilascio visure, certificazioni, risposte creditori, ecc.), sopravvenuti durante la fase istruttoria della pratica assegnata. Il Gestore comunica la non fattibilità della proposta formulata dal debitore entro il termine di 60 gg dalla consegna del fascicolo. Il Gestore della crisi cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la Legge affida all’OCC, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: - comunicazioni ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all’agente per la riscossione, al tribunale; - trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull’esecuzione del piano e relazione finale. È facoltà dell’Organismo procedere allo svolgimento diretto di taluni adempimenti in sostituzione del Gestore qualora ne sia ravvisata la necessità. Ove la Legge, o il Tribunale competente, prevedano che la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento sia posta a carico dell’OCC, tale adempimento si intende posto a carico del Gestore che è espressamente delegato dal medesimo Organismo a tale adempimento. Il Gestore della crisi presta la massima puntualità nello svolgere i suddetti adempimenti, raccordandosi con l’OCC. Il Gestore può avvalersi, a proprie spese, anche dell’opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico. La funzione di gestore è incompatibile con la carica di Referente o di Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine. Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente Regolamento: - sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza; - non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile; - hanno prestato negli ultimi cinque anni, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero hanno partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso. I compensi corrisposti all’OCC comprendono quelli per il gestore della crisi, per l’OCC e l’eventuale rimborso delle spese anticipate. Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del DM n. 202/2014. Quali sono le responsabilità dell’OCC L’OCC assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell’incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell’adempimento della prestazione. Il regolamento stabilisce anche le modalità di applicazione delle sanzioni e i criteri di sostituzione dei gestori nel caso sia stata riscontrata una violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel DM n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”. In particolare possono essere irrogate le sanzioni che vanno dall’avvertimento, alla sospensione e fino alla cancellazione dall’Elenco dei gestori. Copyright © - Riproduzione riservata

CNDCEC, “Linee guida per la redazione dei Regolamenti degli OCC”, marzo 2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/30/crisi-sovraindebitamento-regolamenti-occ-pubblicate-linee-guida-redazione

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