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Archivio newsPermessi donatori sangue: conguaglio indennità per trasformazione
Nella circolare n. 37 del 2023, l’INPS fornisce alcune precisazioni relative all’accredito della contribuzione figurativa nei periodi di donazione di sangue in favore del personale dipendente di aziende/enti privatizzati iscritto alla Gestione pubblica per l’assicurazione IVS. Le istruzioni operative riguardano sia il conguaglio del corrente che il recupero degli arretrati.
L’INPS, con la circolare n. 37 del 3 aprile 2023, si occupa dei lavoratori interessati da processi di trasformazione della natura giuridica del proprio datore di lavoro da pubblica in privata e i dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici e aziende. Tali dipendenti possono mantenere – per effetto di normative specifiche ovvero per effetto di opzioni effettuate sulla base di previsioni normative - il rapporto previdenziale ai fini dell’assicurazionedi invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), già esistente con le gestioni ex Inpdap. Compilazione Uniemens I donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. In caso di inidoneità alla donazione sia garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. Ai lavoratore viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa, in relazione ai periodi in cui si colloca l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica alla quale lo stesso è iscritto. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di donazione di sangue relativi al personale di cui all’oggetto della presente circolare, sono, pertanto, imputati alla gestione pensionistica pubblica di riferimento. A partire dal mese di Maggio 2023, per dichiarare l’evento in oggetto si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, valorizzando il Tipo Servizio 84,avente il significato di “Permesso Donazione Sangue dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c.2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112”, che dovrà trovare riscontro con il Codice Tipo Evento DON/DMO utilizzato per dichiarare il permesso nella <PosContributiva>. Nel mese in cui il lavoratore usufruisce del permesso, si dovrà indicare nell’elemento “E0” con Tipo Servizio 4 “Servizio Ordinario” il periodo del mese solare utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del periodo relativo al permesso suddetto, senza elaborare per quest’ultimo distinti quadri “E0”. Contestualmente, si dovrà elaborare l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, “Eventi con accredito figurativo”, valorizzando gli elementi <GiornoInizio> e <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si è verificato l’evento e l’elemento <PercRetribuzione> con il numero di giorni che danno diritto all’accredito figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000), mentre non si dovrà valorizzare l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>. Recupero eventi pregressi Per quanto riguarda i periodi pregressi, si evidenzia che è possibile procedere al recupero della contribuzione versata per i periodi in cui i lavoratori hanno usufruito dei permessi relativi alla donazione di sangue e per i quali non era stato possibile evidenziarne la specifica copertura figurative. Sarà necessario inviare l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare secondo le indicazioni precedentemente illustrate, contestualmente al V1, Causale 5, con Servizio Ordinario a sostituzione del quadro precedente, nel quale dovranno essere dichiarati tutti i dati giuridici ed economici del periodo, non ricomprendendo la quota di imponibile (e relativo contributo) precedentemente assoggettata a contribuzione.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 03/04/2023, n. 37