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Lavoro sommerso e abusivismo professionale: come si svolgerà l’attività di vigilanza

Contrasto al lavoro sommerso e all’esercizio abusivo della professione attraverso il rafforzamento della collaborazione tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Sono i principali obiettivi del nuovo Protocollo di intesa, sottoscritto tra le parti il 29 marzo, che avrà una durata di tre anni e potrà, eventualmente, essere modificato, integrato o risolto prima della sua naturale scadenza. E’ prevista la costituzione di gruppi di lavoro, tavoli tecnici e di un Osservatorio per la legalità. Con quali modalità verrà svolta l’attività di vigilanza?

Rafforzamento delle sinergie per contrastare il lavoro sommerso e l’esercizio abusivo della professione. Sono questi i principali obiettivi del nuovo “Protocollo di intesa per la legalità, la vigilanza ed il contrasto all’abusivismo professionale” sottoscritto il 29 marzo 2023 tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Obiettivi In data 29 marzo 2023, in sostituzione di due precedenti accordi siglati nel 2018, è stato sottoscritto tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il “Protocollo di intesa per la legalità, la vigilanza ed il contrasto all’abusivismo professionale”. Tale accordo è finalizzato a promuovere e diffondere la cultura della legalità favorendo i principi di correttezza, efficienza e trasparenza nel mondo del lavoro. A tale scopo, l’intesa allarga il perimetro di collaborazione e rafforza le sinergie tra i due Enti mediante la prevenzione, l’identificazione e il contrasto alle irregolarità conseguenti ai fenomeni illeciti. I professionisti sono ormai diventati degli autorevoli partner per l’Agenzia ispettiva. Difatti, basti pensare alle Asse.Co. (il cui protocollo di rinnovo è stato sottoscritto in pari data) che consente all’INL di razionalizzare e concentrare le limitate risorse ispettive per effettuare i controlli sulle aziende “non asseverate” dai consulenti a vantaggio di una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; oppure alle verifiche dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dai datori di lavoro che avanzano le istanze per i flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri che, in base a quanto previsto dall’art. 24-bis del D.Lgs. n. 284/1998, sono state recentemente demandate anche ai professionisti di cui all’art. 1 della Legge n. 12/1979. D’altronde, i Consulenti del Lavoro - con le loro competenze e la capillare diffusione - rappresentano oggi degli apprezzabili sensori sul territorio in grado di fornire un rilevante contributo nel contrasto ai fenomeni di abuso e violazioni della disciplina lavoristica e previdenziale anche in funzione antidumping. Emblematiche, a quest’ultimo riguardo, sono state le segnalazioni effettuate in passato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine in relazione a pseudo appalti e sulle conseguenti somministrazioni fraudolente di manodopera di oltre cinque mila lavoratori posti in essere dai sodalizi facenti capo ad un noto gruppo d’imprese, informazioni a seguito delle quali è stata avviata dall’Agenzia una proficua campagna straordinaria di controlli sull’intero territorio nazionale che ha portato lusinghieri risultati, tanto sotto il profilo delle tutele a favore dei lavoratori coinvolti, quanto dei recuperi contributivi a favore degli Istituti (oltre alla contestazione di innumerevoli violazioni penali ed amministrative a carico dei responsabili). Contenuti e previsioni Per raggiungere gli obiettivi prefissati, nel rispetto dei relativi ruoli e della vigente disciplina sulla privacy, l’intesa raggiunta si muove su tre principali direttrici: approfondimenti giuridici, attività di vigilanza mirata e contrasto all'abusivismo professionale.

Ambito di operativitàAzioni previste dal Protocollo
Approfondimenti giuridici (artt. da 2 a 5 del Protocollo)- Il Centro Studi Attività Ispettiva, già presente presso l’INL ed attualmente composto soltanto da personale dell’Agenzia, verrà integrato con i rappresentanti del CNOCDL che, in funzione delle specifiche problematiche oggetto di approfondimento, indicherà i singoli professionisti che interverranno alle sedute; - Verrà istituito un gruppo di lavoro paritetico col compito di analizzare le criticità emerse sia nell’ambito dell'attività di vigilanza, sia nell'ambito della consulenza aziendale; - E’ prevista l’istituzione di appositi tavoli tecnici, tanto a livello centrale quanto a livello territoriale, che avranno il compito di approfondire le problematiche tecniche operative connesse all'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e condivideranno possibili soluzioni; questi tavoli verranno convocati almeno due volte all’anno; - Verrà costituito, a livello centrale, l’Osservatorio per la legalità coi seguenti compiti: 1. raccolta di segnalazioni, dati ed informazioni concernenti le principali criticità presenti nel mondo del lavoro quali, in via esemplificativa e non esaustiva: fattispecie di lavoro irregolare e sommerso, pratiche di dumping contrattuale, salariale, sociale o, comunque, elusivo degli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali, appalti e somministrazioni illecite, fenomeni di caporalato ed intermediazione illecita, utilizzo distorto dello strumento cooperativistico; 2. iniziative di informazione e divulgazione su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare la collettività sulle criticità del mondo del lavoro e per diffondere la cultura della legalità; 3. promozione ed incentivazione al ricorso a strumenti quali la certificazione di contratti e l'asseverazione della conformità dei contratti di lavoro, con particolare riferimento alla piattaforma informatica Asse.Co. in attuazione anche del relativo protocollo d'intesa rinnovato in data 29/03/2023; - Attivazione, nelle singole realtà territoriali, di moduli formativi destinati ai rispettivi organismi territoriali aventi ad oggetto, in particolare, la gestione del procedimento ispettivo, le problematiche del contenzioso e la disciplina dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale;
Attività di vigilanza mirata (artt. da 6 a 10 del Protocollo)- Le Parti si impegnano a: 1. dar vita, nel pieno rispetto dei princìpi di autonomia, sussidiarietà e di leale collaborazione, ad un interscambio informativo, relativo ad aspetti di reciproca competenza ed interesse, al fine di rendere più mirati gli interventi finalizzati a garantire una piena legalità nel mondo del lavoro; 2. mantenere un rapporto di costante consultazione e collaborazione con le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni e le Forze dell'ordine; - L'INL si impegna, inoltre, affinché i propri uffici periferici (IIL e ITL): 1. diano pronto ed effettivo riscontro alle segnalazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli Provinciali; 2 dispongano, nel territorio di propria competenza, attività di indagine e verifica di situazioni irregolari e potenzialmente illecite; 3 condividano coi suddetti Consigli, in forma aggregata ed anonima, i dati statistici sugli esiti delle attività ispettive; - Il Consiglio Nazionale si impegna a raccogliere tutte le segnalazioni che perverranno direttamente dai singoli iscritti e dai Consigli Provinciali nonché da altri attori qualificati del panorama nazionale (mondo sindacale ed imprenditoriale, università, centri di studio e ricerca, giornalisti ecc.) e a trasmetterle all’INL; - Il Consiglio Nazionale e i Consigli Provinciali attueranno ogni forma di collaborazione che dovesse rendersi necessaria per le attività di verifica ed accertamento intraprese dal personale ispettivo; - Gli Ispettorati, per il tramite della competente Direzione Centrale, provvederanno a segnalare al Consiglio Nazionale i nominativi dei consulenti del lavoro affidatari della gestione di realtà imprenditoriali nelle quali risultano commessi illeciti di particolare gravità, al fine di verificare l'applicabilità di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare; - L'INL provvederà a sollecitare il personale ispettivo affinché le verifiche di competenza siano effettuate, laddove possibile, in presenza del professionista incaricato; inoltre, in particolare nell'ambito dei pubblici esercizi, tali controlli verranno svolti in maniera da arrecare la minor turbativa possibile all'attività produttiva, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento e garantendo il rispetto degli interessi dei soggetti terzi presenti sul luogo dell’ispezione; - L'INL si impegna a fornire indicazioni al personale ispettivo affinché provveda, utilizzando modalità tecniche adeguate, a trasmettere il verbale di primo accesso al professionista incaricato di tenere la documentazione, entro sette giorni dalla adozione del verbale stesso rilasciato in originale al datore di lavoro; - L’INL si impegna a fornire indicazioni al personale ispettivo affinché si astenga dal richiedere al professionista incaricato la documentazione di pertinenza del soggetto ispezionato in tutti i casi in cui tale documentazione possa essere acquisita dallo stesso personale ispettivo mediante accesso alle banche dati a disposizione. Sono fatti salvi i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici in uso al personale ispettivo nonché le attività ispettive svolte nell'esercizio delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria ove sia indispensabile la materiale acquisizione della documentazione in possesso del professionista;
Contrasto all’abusivismo professionale (artt. da 11 a 14 del Protocollo)- L’INL, anche su specifiche segnalazioni del Consiglio Nazionale o dei Consigli provinciali, si impegna a promuovere specifici interventi ispettivi volti al contrasto del fenomeno dell'abusivismo professionale; - L'attività di contrasto avrà ad oggetto le seguenti attività: 1. verifica del rispetto della riserva legale prevista a favore dei C.d.L. dall’art. 1, co. 1, Legge n. 12/1979 relativamente agli adempimenti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti; 2. verifica della sussistenza dei presupposti di legge per i centri elaborazione dati (CED), i quali devono essere assistiti da un C.d.L. o dai professionisti abilitati e devono, comunque, svolgere esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa e le mere attività accessorie; 3. verifica della sussistenza dei presupposti di legge per le Associazioni di Categoria e per i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) dei datori di lavoro che possono essere organizzati a mezzo dei C.d.L., anche se dipendenti dalle predette Associazioni, secondo le modalità previste dall'attuale prassi amministrativa; - Il personale ispettivo verificherà: 1. che, qualora il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, il professionista sia in possesso della prescritta abilitazione. In tal caso dovranno essere annotati gli estremi di iscrizione all'Albo dei C.d.L.; 2. che gli altri professionisti autorizzati ai sensi dell'art. 1, co. 1, della Legge n. 12/1979 abbiano inoltrato la prescrittacomunicazione a tutti gli ITL delle Province nel cui ambito intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza assistenza sociale secondo le modalità previste e, in mancanza, non consenta agli stessi di assistere all'ispezione; 3. il personale ispettivo provveda, in caso di constatato esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1 della Legge n. 12/1979 a dare immediata comunicazione alle autorità competenti, non consentendo, al soggetto non autorizzato, di assistere all'ispezione; - L'INL si impegna a: 1. rendere pubblicamente consultabile l'elenco nominativo degli altri professionisti di cui all'art. 1 della Legge n. 12/1979, con l'indicazione dell'albo professionale di appartenenza nonché dell'area geografica indicata per l'esercizio dell'attività professionale, che abbiano adempiuto alla prescritta comunicazione, relativa allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (cfr. INL nota n. 32 del 15/02/2018); 2. rendere pubblicamente consultabile l'elenco dei nominativi dei professionisti di cui all'art. 1 della Legge n. 12/1979 che assistono i CED, per i quali sia stata effettuata la prescritta comunicazione all'Ispettorato del lavoro ed al Consiglio provinciale competente per territorio. - L'INL si impegna affinché le proprie strutture territoriali: 1. comunichino periodicamente al competente CPOCDL i dati statistici relativi agli accertamenti riferiti all'esercizio abusivo della professione, anche in relazione alle richieste di intervento provenienti dagli stessi Consigli; 2. in base alla programmazione della sede, verifichino quali siano le effettive attività svolte dai CED, compresi quelli costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria, nell'esercizio degli adempimenti in materia di lavoro, anche a seguito delle segnalazioni provenienti dai CPOCDL nel rispetto dell'art. 14, co. 1, lett. b), L. n. 12/1979; 3. effettuino, nel territorio di competenza, una mappatura dei CED che svolgono adempimenti in materia di lavoro in occasione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legge. In particolar modo, deve essere accertato che i già menzionati CED: svolgano esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa; siano assistiti da un professionista di cui all'art. 1, co. 1, della Legge n. 12/1979; abbiano conferito al professionista l'incarico tramite una comunicazione scritta, avente data certa ed anteriore rispetto all'inizio dell'attività ed abbiano effettuato la prescritta comunicazione all'ITL ed al CPOCDL territorialmente competenti; - Il Consiglio Nazionale s'impegna: 1. a mettere a disposizione dell'INL i dati concernenti le iscrizioni al relativo albo e comunque a mettere a disposizione l'elenco costantemente aggiornato degli iscritti in tutti gli Albi provinciali dei C.d.L.; 2. affinché i propri Consigli provinciali dell'ordine realizzino ulteriori forme di collaborazione che si dovessero rendere necessarie per le attività di verifica sul contrasto all'abusivismo professionale; - Al fine di agevolare ed uniformare l'attività di verifica ed individuazione del fenomeno, è previsto, inoltre, che le parti possano predisporre congiuntamente delle linee guida, da mettere a disposizione del personale ispettivo, individuando altresì le procedure operative finalizzate alla gestione delle segnalazioni dei casi di presunto esercizio abusivo della professione; - Gli attori, inoltre, si impegnano ad incontrarsi semestralmente per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa volta alla lotta all'abusivismo della professione.
Durata Il Protocollo di intesa per la legalità, la vigilanza ed il contrasto all’abusivismo professionale avrà una durata di tre anni e potrà, eventualmente, essere modificato, integrato o risolto prima della sua naturale scadenza. Osservazioni conclusive Alcune delle attività previste nell’attuale Protocollo potrebbero far pensare ad una sorta di svilimento dell’attività ispettiva ma così non è in quanto, in realtà, rappresentano la conferma di precedenti disposizioni. Difatti, si pensi, per esempio, all’obbligo già previsto per il personale ispettivo di informare il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979 affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, oppure al principio secondo cui le ispezioni vanno condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile all’attività produttiva: in entrambi i casi si tratta di obblighi, ormai sedimentati, previsti nel previgente Codice di comportamento del personale ispettivo (cfr. D.M. 15/01/2014 abrogato ed attualmente in fase di aggiornamento). Analogo discorso vale anche per la necessità di trasmettere il verbale di primo accesso al professionista incaricato della tenuta della documentazione e sull’opportunità di non richiedere al professionista la documentazione di pertinenza del soggetto ispezionato in tutti i casi in cui tale documentazione possa essere acquisita dallo stesso personale ispettivo tramite le banche dati a disposizione (comunicazioni obbligatorie di assunzione, denunce contributive, ecc.).Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenzaCopyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/05/lavoro-sommerso-abusivismo-professionale-svolgera-attivita-vigilanza

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