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Utilizzo del videoterminale: quali sono i rischi e le misure di prevenzione che deve adottare il datore di lavoro

Le modalità di utilizzo non corretto del videoterminale o la mancata adozione di misure di prevenzione dei rischi possono aggravare lo stato di salute degli operatori. Risulta soggetto a rischio il “videoterminalista” che utilizza le attrezzature, in modo sistematico o abituale, compresi i tempi di attesa del software, per 20 ore settimanali, dedotte le pause sotto specificate. Pertanto, il riferimento per ogni lavoratore non è strettamente legato all’orario di lavoro, bensì al tempo effettivo al computer. Quali comportamenti devono adottare il datore di lavoro ed i lavoratori per ridurre al minimo i rischi e quali adempimenti obbligatori sussistono? Quali sono le sanzioni nel caso di inottemperanza delle prescrizioni?

Per poter comprendere l’ambito applicativo all’interno delle singole organizzazioni aziendali degli adempimenti obbligatori è necessario innanzitutto definire ed individuare quali siano effettivamente i “videoterminali”. Quali apparecchiature possono essere definiti videoterminali? La normativa, che proprio in questi giorni compie 15 anni, definisce il videoterminale come uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Risultano esclusi da tale definizione, sempre per espressa previsione normativa, i posti di guida di veicoli o macchine, i sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto, i sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico, le macchine calcolatrici, i registratori di cassa e tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure necessario all’uso diretto di tale attrezzatura, le macchine di videoscrittura senza schermo separato. Sicuramente in questo lungo lasso di tempo, la tecnologia si è evoluta enormemente e, pertanto, le tipologie di attrezzature utilizzate risultano molto differenti e quindi si sono ampliate le possibilità di rientrare nelle casistiche di utilizzo di apparecchiature munite di videoterminale. Possono ad esempio oggi rientrare nella definizione, i display presenti alle casse dei supermercati. Rischi correlati all’utilizzo dei videoterminali e misure di prevenzione All’interno del documento di valutazione dei rischi devono essere analizzati i rischi connessi alle attività a videoterminale. La normativa impone di analizzare i rischi per la vista, derivanti dalle posture, l’affaticamento mentale e fisico e, in generale, le condizioni ergonomiche e di igiene. Risulta soggetto a rischio il “videoterminalista” che utilizza le attrezzature, in modo sistematico o abituale, compresi i tempi di attesa del software, per venti ore settimanali, dedotte le pause sotto specificate. Pertanto, il riferimento per ogni lavoratore non è strettamente legato all’orario di lavoro, bensì al tempo effettivo al computer. Tra le misure tassative di prevenzione vi sono le pause di lavoro o cambiamenti dell’attività. In particolare, se non previsto dai CCNL di appartenenza, la pausa è regolata in 15 minuti ogni 120 minuti di attività continuativa. La Corte di Cassazione è intervenuta al riguardo specificando come le pause devono essere riconosciute esclusivamente se l’attività al videoterminale ha carattere continuativo. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore svolga anche altre mansioni amministrative, queste mansioni alternative sostituiscono le pause, in quanto l'uso del videoterminale non avviene in modo continuativo. La pausa è, quindi, intesa come cambiamento di attività e non come interruzione dell’attività lavorativa in generale e, come tale, è considerata a tutti gli effetti attività retribuita. Sintetizziamo di seguito le cause e le relative misure di prevenzione più adeguate:

Rischi oculo visivi
Cause Misure di prevenzione
Contrasto luminoso tra monitor e ambiente circostante. Corretta illuminazione. Inclinare il monitor per evitare abbagliamenti da parte delle fonti luminose. Regolare contrasto, luminosità e caratteri del monitor.
Condizioni sfavorevoli di illuminazione.
Abbagliamenti o riflessi luminosi sul monitor. Corretto posizionamento del monitor, possibilmente perpendicolare alle fonti luminose esterne.
Impiego visivo statico, ravvicinato e protratto. Procedere con pause brevi ma frequenti. Posizionare il monitor a circa 50-60 cm di distanza dall’operatore.
Posizione del monitor e del documento cartaceo da consultare a distanze differenti. Utilizzo di un leggio.
Cattiva qualità del monitor. Sostituzione del monitor.
Disordine sul desktop. Pulire il desktop da immagini con colori troppo accesi e/o eliminare icone.
Altre condizioni sfavorevoli: poca areazione, secchezza dell’aria, sporcizia del monitor. Areare costantemente i locali, richiedere la pulizia delle attrezzature di lavoro.
Rischi muscolo scheletrici
Cause Misure di prevenzione
Errata disposizione o regolazione di arredi e computer. Capo e tronco protesi in avanti. Posizionare il monitor e la tastiera di fronte all’operatore, a circa 50-60 cm. Nel caso di sedile fornito di braccioli, questi non devono impedire di portare la sedia sotto la scrivania. Variare spesso la postura e, ove possibile, le attività nel corso della giornata.
Spalle contratte durante la digitazione. Procedere con un uso rilassato della tastiera e del mouse. Posizionare correttamente l’altezza del monitor: il lato superiore deve essere circa all’altezza della linea degli occhi.
Ricevitore del telefono tenuto tra testa e spalla mentre si digita al computer. Fornitura di auricolari per poter tenere il capo e spalla in posizione corretta.
Polsi piegati durante la digitazione. Poggiare polsi e parte dell’avambraccio rispettivamente sulla tastiera e sulla scrivania, lasciando i gomiti liberi al di fuori della scrivania per una agevole mobilità degli arti e delle articolazioni.
Mancanza di ausili ergonomici Richiedere eventuale poggiapiedi o altri ausili (es. tappetino mouse ergonomico)
In generale procedere con piccoli e brevi esercizi fisici per gli occhi e per la muscolatura e le articolazioni interessate. Se si utilizza il notebook, fare attenzione a non adottare posture incongrue. Può essere importante avere la possibilità di collegare uno schermo separato, oppure una tastiera e mouse separati. La normativa dettaglia i requisiti minimi delle attrezzature ergonomiche a garanzia dell’adozione di posture idonee, in particolare: schermo, tastiera, mouse, piano di lavoro, sedile, computer portatili, spazio di lavoro, illuminazione, rumore, radiazioni, microclima, caratteristiche del software. Informazione e formazione del lavoratore Come ogni mansione, l’operatore a videoterminale deve ricevere una informazione in relazione alle misure adottate sul posto di lavoro in base ai rischi riscontrati, alle modalità di corretto esercizio delle mansioni e alla protezione dell’apparato oculo visivo. Inoltre, è obbligatorio che il datore di lavoro (o il dirigente) facciano impartire una adeguata formazione sui rischi generici e sui rischi specifici a videoterminale (se non già in possesso del lavoratore) che normalmente rientra nelle attività a rischio basso. Pertanto, tale formazione specifica avrà una durata di 4 ore, salvo casi particolari evidenziati all’interno della valutazione dei rischi o dal codice At.Eco di appartenenza del lavoratore e dovrà essere previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore. La formazione deve essere improntata sui rischi correlati alle mansioni svolte a videoterminale e sulle misure di prevenzione adottate o adottabili dal lavoratore. Sorveglianza sanitaria Il lavoratore che rientri nei termini temporali delle venti ore settimanali a videoterminale deve essere sottoposto a visita medica preventiva (prima dell’adibizione alla mansione specifica a rischio) e periodica per verificare l’idoneità del suo stato di salute. I controlli sanitari mirano a verificare i rischi correlati all’apparato oculo visivo e muscolo scheletrico. La periodicità varia a seconda di queste condizioni:- biennale, per i lavoratori che abbiamo superato i cinquanta anni di età o che siano idonei con prescrizioni o limitazioni;- quinquennale, per coloro che siano al di sotto dei cinquanta anni di età e non abbiano né prescrizioni né limitazioni; - frequenza differente stabilita direttamente dal medico competente per casi particolari; - indipendentemente dalla scadenza della visita, a seguito di assenza dal lavoro per motivi di salute per oltre sessanta giorni. Una visita straordinaria può essere richiesta dal lavoratore, inoltre, quando egli sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, nel caso in cui il medico competente ritenga che sia correlata ai rischi relativi alle mansioni svolte o alle sue condizioni di salute. Il medico competente nelle prescrizioni individuali può, in particolare: - specificare una tipologia o durata della pausa differente per singolo lavoratore che vi necessiti; - individuare dei dispositivi speciali di correzione della vista, in base alle mansioni svolte. In questo caso il costo di tali dispositivi è a carico del datore di lavoro. Al riguardo è intervenuta di recente una circolare INAIL (n. 11 del 24 marzo 2023) che ha specificato come le lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comportino una spesa a carico del datore di lavoro. Mentre, nel caso in cui lo specialista oftalmologo prescriva al lavoratore dei DSCV (dispositivi speciali di correzione visiva) che consentano di eseguire il lavoro a videoterminale in buone condizioni con benefici a lungo termine e lo comunichi al medico competente, quest’ultimo informa il datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, della necessità di fornitura al lavoratore interessato. In questo caso, è il datore di lavoro a dover affrontare le relative spese. Si tratta, in sostanza di lenti applicabili al videoterminale o di occhiali “office” o ancora altri dispositivi speciali di correzione. Sanzioni Nei confronti del datore di lavoro o del dirigente che non ottemperino alle seguenti prescrizioni, sono previste differenti sanzioni pecuniarie e detentive: - adozione di idonee misure a tutela dei rischi riscontrati e riportati in valutazione dei rischi (arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44); - dotazione ed organizzazione di posti di lavoro conformi ai requisiti minimi stabili dalla normativa (arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44); - possibilità per i lavoratori di svolgere pause nei casi previsti (arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44); - attivazione della sorveglianza sanitaria per le attività a videoterminale per 20 ore settimanali (arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44); - fornitura dei dispositivi speciali prescritti dal medico competente al singolo lavoratore (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 921,38 a € 4.914,03); - informazione e formazione nei confronti del lavoratore addetto alle mansioni a rischio (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 921,38 a € 4.914,03). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/05/utilizzo-videoterminale-rischi-misure-prevenzione-adottare-datore-lavoro

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