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Sanzioni amministrative INPS per omesse ritenute sotto soglia di nuovo al vaglio della Consulta

Il limite minimo edittale per le sanzioni amministrative irrogate dall’INPS determina una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che omettono il versamento delle ritenute previdenziali. E’ quanto rilevato dal Tribunale di Brescia, che evidenzia la chiara violazione dell’art. 3 della Costituzione in quanto è irrazionale trattare con una maggiore severità una più lieve violazione e meno severamente una violazione più grave, in considerazione del fatto che le due violazioni sono di identica natura e comparabili tra loro. Quali sono le ragioni poste a supporto della richiesta di intervento della Consulta?

Di nuovo sotto i riflettori la proporzionalità delle sanzioni amministrative irrogate dall’INPS in caso di omissioni lievi. In GURI n. 13 Serie Speciale - Corte Costituzionale del 29 marzo sono pubblicate due atti di promovimento -n. 35/2023 e la n. 36/2023- con cui il Giudice di Brescia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, per contrarietà all’art. 3 della Costitituzione, circa l’art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/83, concernente le sanzioni amministrative irrogate per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali. La questione per gli addetti ai lavori sono note perché da tempo fanno insorgere dubbi interpretativi ai giudici che si devono pronunciare sulle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni irrogate da INPS ai datori di lavoro per l’omesso versamento di ritenute previdenziali. In particolare, trattasi di sanzioni amministrative pecuniarie per le fattispecie di omissioni di versamento meno gravi rispetto a quelle per cui è prevista la sanzione penale, ritenute non proporzionate rispetto all’illecito censurato dall’Istituto. E’ appena il caso di ricordare che il 13 ottobre u.s. il Tribunale di Verbania aveva posto all’attenzione della Consulta analogo caso. Ma veniamo al punto che qui rileva. Soglia minima di punibilità e sanzioni: dubbi interpretativi Il Legislatore con il D.Lgs. n. 8/2016, al fine di depenalizzare le violazioni più lievi modificando l’art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/83, ha stabilito una soglia minima di punibilità ai fini del rilievo penale pari a 10.000 euro: al di sotto di tale soglia per una minore infrazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria in luogo di quella penale. Questa depenalizzazione con l’irrogazione della sanzione amministrativa fa sorgere delle perplessità perché non appare congruo il trattamento sanzionatorio per i trasgressori per importi non versati inferiori alla predetta soglia: in questi casi è evidente che risalti il contrasto tra il principio di proporzionalità e gravità dell’infrazione con la correlata sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, perché quest’ultima va dal minimo edittale di 10.000 euro sino alla misura massima di 50.000 euro. Appare sproporzionato il limite edittale minimo per gli illeciti amministrativi, stabilito in 10.000 euro anche per mancato versamento di importi molto contenuti, perché la sanzione pecuniaria minima è spropositatamente elevata rispetto all’infrazione. Tale situazione non è bypassabile secondo i Giudici neppure con i correttivi interpretativi, quali l’applicabilità del pagamento in misura pari alla metà ex art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 8/2016 per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, perché in tal caso si renderebbe necessario una nuova rilettura normativa finalizzata a derogare al limite minimo di 10.000 euro previsto per la sanzione amministrativa pecuniaria degli importi non versati sotto soglia penale. Il Tribunale di Brescia con le due ordinanze di remissione, affrontando appunto la sproporzione delle sanzioni amministrative per situazioni di irregolarità al disotto della soglia minima, ha statuito che il limite minimo edittale per le sanzioni amministrative determina una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che omettono il versamento delle ritenute previdenziali. Nel caso di versamenti non effettuati per importi superiori ai 10.000 euro - illeciti per cui sono previste le sanzioni penali della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 1.032 euro - l’applicazione della pena per il reato operata dal giudice penale sulla base delle circostanze del caso concreto, oltre alla possibilità di ottenere la conversione in pena pecuniaria, assoggettano di fatto e di diritto a un trattamento deteriore chi ha posto in essere violazioni ben più lievi. Basti pensare che nell’ipotesi di omissioni contributive sotto soglia si rileva una disparità di trattamento. Ed infatti al trasgressore che viola la norma nel suo massimo valore sotto soglia - importi pari a 10.000 euro- può essere irrogata una sanzione pecuniaria massima di 50.000 euro, pari a un quintuplo della violazione, mentre nel caso in cui l’omissione di versamento sia inferiore a 1.000 euro, il trasgressore sarebbe punito nella migliore delle ipotesi con una sanzione pecuniaria di 10.000 euro, pari a dieci volte la violazione. Su tali presupposti di disparità per il Giudice di Brescia è di tutta evidenza la chiara violazione dell’art. 3 Cost. ed il ricorso alla Consulta in quanto è irrazionale trattare con una maggiore severità una più lieve violazione e meno severamente una violazione più grave, in considerazione del fatto che, tra l’altro, le due violazioni sono di identica natura e comparabili tra loro. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/06/sanzioni-amministrative-inps-omesse-ritenute-soglia-vaglio-consulta

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