I soggetti che svolgono lavori usuranti e che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 devono presentare la domanda per l’ottenimento del beneficio entro il 1° maggio 2023. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini indicati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita: un mese, per un ritardo della presentazione della domanda inferiore o pari a un mese, due mesi per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi; tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. Chi sono i possibili beneficiari di questa opzione previdenziale? Secondo quali criteri e modalità si può accedere alla pensione?
Con il messaggio n. 1100 del 21 marzo 2023, l’INPS ha fornito opportuni chiarimenti sulla presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti da effettuare entro il 1° maggio 2023 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Come viene ricordato, con il precedente messaggio n. 1201/2022, erano state fornite le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La domanda può essere presentata anche da coloro che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali. |
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
Canale anticipato
La possibilità di pensionamento anticipato per coloro che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti è recata dal D.Lgs. n. 67/2011. Tale normativa conserva, in via strutturale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle quote (originariamente previste per la generalità dei lavoratori) con un’
anzianità contributiva minima compresa
tra 35 e 36 anni di contributi.
Non si applica poi alcuna
finestra.
È opportuno ricordare come la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha previsto la disapplicazione per le categorie beneficiarie di tale canale di pensionamento dell’adeguamento agli incrementi alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026. |
Beneficiari
Quali sono nello specifico le categorie beneficiarie?
In primo luogo, vi sono i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i
lavoratori addetti alla cosiddetta “
linea catena” e i
conducenti di
veicoli adibiti a
servizio pubblico di trasporto collettivo, per cui si prevede che possano conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di
61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di
quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di
62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di
quota 98,6.
Vi sono poi i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo con i medesimi requisiti previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
Per i lavoratori notturni a turni, si distinguono poi i lavoratori occupati per un numero di
giorni lavorativi pari o superiori a
78 all’
anno, che possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
Vi sono poi i lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi
da 64 a 71 all’anno, che possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di
63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di
quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di
64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di
quota 100,6.
Vi sono ancora i lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi
da 72 a 77 all’anno, che possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di
62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di
quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di
63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di
quota 99,6.
Come utile corredo informativo, va ricordato come il Ministero del Lavoro ha comunicato, lo scorso 29 marzo, il differimento per l’anno in corso dei termini per le comunicazioni datoriali. In particolare, i termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l'adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti, fissati al 31 marzo 2023, sono stati differiti, per l'anno in corso, al 17 aprile 2023. Il termine per la comunicazione del lavoro a catena rimane fissato
entro 30 giorni dall'inizio dello stesso.
Domanda di riconoscimento dei requisiti
La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata
entro il
1° maggio 2023. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita (un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese, due mesi per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi; tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi).
La domanda di acceso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa, che deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”. |
Con riferimento ai lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su
turni di
12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti.
Al fine di provare in modo inequivocabile l’adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per
almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile.
Possibili esiti
Quali sono le possibilità previste? In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato:
a. l'
accoglimento della
domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b. l'
accertamento del possesso dei
requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'art. 3 del decreto interministeriale del 20 settembre 2011;
c. il
rigetto della
domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/11/lavori-usuranti-domanda-riconoscimento-requisiti-entro-1-maggio-criteri-modalita