News
Archivio newsAssegno unico familiare: riconoscimento a lavoratori stranieri
Con il messaggio n. 1375 del 2023, l’INPS precisa che l’assegno per il nucleo familiare può essere riconosciuto ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo.
L’INPS nel messaggio n. 1375 del 13 aprile 2023, recepisce le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 in materia di Assegno per il nucleo familiare (ANF) ai lavoratori extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo. Le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito, potranno essere accolte dalle competenti Strutture territoriali dell’Istituto, previa apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell’ambito della prescrizione quinquennale. Il riesame della domanda di ANF può essere proposto solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte), in quanto riferite a soggetti non facenti parte del nucleo familiar, nei termini di decadenza. Nel caso in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una domanda, già definita con provvedimento di pieno accoglimento, per l’inserimento di nuovi componenti del nucleo familiare, la stessa deve intendersi come “nuova domanda” e gestita nel rispetto dei termini prescrizionali , nei casi definiti con provvedimento di pieno accoglimento della domanda già avanzata dal richiedente, il rapporto con l’Istituto deve intendersi esaurito in perfetta adesione con la domanda di parte.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 13/04/2023, n. 1375