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Lavoro autonomo occasionale o PrestO: come orientarsi nella scelta

I datori di lavoro, per rispondere a mutate esigenze organizzative e produttive hanno a disposizione alcune tipologie contrattuali flessibili. In particolare, possono orientarsi tra il lavoro autonomo occasionale e il PrestO, come rinnovato dalla legge di Bilancio 2023. Si tratta di due forme contrattuali che presentano, tuttavia, alcuni aspetti diversi in merito all’ambito di applicazione ed ai limiti di utilizzo, che occorre conoscere al fine di scegliere la tipologia più idonea all’attività richiesta. Quali sono gli elementi comuni e quelli distintivi? Come scegliere?

Nel panorama delle tipologie contrattuali particolarmente flessibili e in grado di rispondere a esigenze puramente occasionali e sporadiche, al di fuori del lavoro subordinato classico ovvero il lavoro a chiamata o intermittente, le aziende oggi hanno la possibilità di orientarsi tra il lavoro autonomo occasionale e il PrestO, con il restyling attuato dalla legge di Bilancio 2023. Legge di Bilancio che in un’ottica di rilancio di tale strumento, è intervenuto innalzando i limiti di utilizzo a favore dell’utilizzatore. Proviamo qui di seguito a riepilogare gli elementi comuni e quelli distintivi tra le due diverse tipologie. Lavoro occasionale - PrestO L’art. 54 -bis del D.L. n. 50/2017, introdotto, in sede di conversione, dalla l. n. 96/2017, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale; possono utilizzare tale strumento, nel rispetto dei vincoli indicati nell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001EsclusioniPer espressa previsione di legge, e con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023, non possono utilizzare tale prestazione gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Con particolare riferimento al rispetto del limite di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, l’INPS con la circolare n. 107/2017 e il messaggio n. 2887/2017 ha chiarito che ai fini del computo devono essere ricompresi: - i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.); - ì lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; - i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2015; - i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, del D.Lgs. 81/2015); Sono inoltre escluse dalla possibilità di utilizzo le imprese del settore agricolo, dell’edilizia e dei settori affini, le imprese esercenti attività di escavazione o lavorazioni di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere e le attività nell’ambito di appalti di opere e servizi. Si ricorda che a seguito delle novità apportate dalla legge di Bilancio 2023, dal 1° gennaio 2023 il divieto vale anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo.Limiti economici alle prestazioni occasionaliL’occasionalità della prestazione viene rimarcata dal limite di compenso annuo che trova applicazione all’utilizzatore e al prestatore occasionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è previsto l’utilizzo del lavoro occasionale: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Si ricorda che ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito Lavoro autonomo occasionale La prestazione da lavoro autonomo occasionale si inserisce tra i contratti d’opera previsti e disciplinati dall’artt. 2222 e seg. del codice civile. In particolare, la fattispecie non è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato ma ad un’attività nella quale il prestatore si obbliga, dietro corrispettivo, ad eseguire un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione e senza sottostare ai poteri disciplinari e gerarchici propri di un datore di lavoro.Ambito di applicazioneLa prestazione da lavoro autonomo occasionale di sua natura può essere utilizzata in tutti gli ambiti economici. Risulta oltremodo corretto utilizzare la prestazione con criterio prudenziale in particolare nelle attività a carattere manuale e a bassa professionalità.Non possono prestare attività di lavoro occasionale: i dipendenti pubblici salvo esplicita autorizzazione delle proprie amministrazioni, coloro che sono iscritti ad albi che esercitano professioni intellettuali, coloro che appartengono a commissioni e ad organi di amministrazione, chi lavora presso enti sportivi legalmente riconosciuti.Requisiti La forma di lavoro accessorio PrestO può essere utilizzata quando l'attività occasionale è svolta sotto la direzione altrui, come nelle forme assimilabili al lavoro dipendente. Al contrario, nel lavoro autonomo occasionale, fermo restando il carattere episodico dell'attività, viene a mancare l'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale. Elementi caratteristici di questo contratto sono: - la personalità della prestazione; - l'autonomia, intesa quale libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore e l'assenza di vincoli di orario; - l'oggetto, ossia il contenuto della prestazione e il raggiungimento di un risultato; - fissazione di un compenso in funzione dell'opera o del servizio richiesto; - l'assunzione del rischio economico da parte del prestatore; - mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza. In merito al concetto di occasionalità occorre precisare che - non ha una definizione legale e esula da un numero definito di servizi prestati o di opere realizzate; - non può essere riassunta in un particolare limite economico correlato all'ammontare di un corrispettivo nel tempo; - l'occasionalità è ricavabile da un concetto sottrattivo, vale a dire che è occasionale tutto ciò che non è abituale, ma ha natura episodica e saltuaria. Si ricorda inoltre che è venuto meno qualsiasi limite di tempo della prestazione e di compenso erogabile al prestatore. Limite di compenso che invece riguarda l’aspetto contributivo. A decorrere dal 1° gennaio 2014, infatti, è stato previsto l'iscrizione alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per i compensi superiori a euro 5.000 nell'anno solare, considerando la somma di quelli corrisposti da tutti i committenti occasionali. Tale soglia costituisce quindi una franchigia esclusivamente dal punto di vista contributivo e pertanto il compenso percepito dal lavoratore autonomo occasionale può essere di importo anche superiore a detto limite; in tal caso, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.Aspetti fiscaliIl prestatore autonomo occasionale non risulta soggetto agli obblighi contabili e non è tenuto all’attivazione di una posizione IVA e i redditi da lui percepiti sono fiscalmente classificati tra i “Redditi diversi” ex art. 67, c.1, lettera l) del TUIR ovvero “redditi derivati da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale risultano assoggettate, ai sensi del D.P.R. n. 600/73, alla ritenuta d’acconto del 20% all’atto dell’erogazione del compenso e a cura del committente. Tabella di confronto

PrestoLavoro autonomo occasionale
Norma di riferimentoArt. 54 -bis D.L. n. 50/2017, introdotto, in sede di conversione, dalla l. n. 96/2017Art. 2222 c.c.
Datori di lavoroProfessionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubblicheQualunque
Datori di lavoro per i quali vige il divietoUtilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Imprese - del settore agricolo - dell’edilizia e dei settori affin - esercenti attività di escavazione o lavorazioni di materiale lapideo - del settore delle miniere, cave e torbiere qualsiasi attività nell’ambito di appalti di opere e servizi.Nessuno, anche se è sconsigliato l’utilizzo per attività puramente manuali
Limiti redditualia) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Entro i 5.000 euro di compensi nell’anno solare, considerando la somma di quelli corrisposti da tutti i committenti occasionali: - nessuna contribuzione INPS - redditi diversi da un punto di vista fiscaleOltre i 5.000 euro di compensi nell’anno solare, considerando la somma di quelli corrisposti da tutti i committenti occasionali: - Versamento alla Gestione Separata INPS sulle somme che eccedono i 5.000 euro - Redditi diversi da un punto di vista fiscale per tutta la somma
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/18/lavoro-autonomo-occasionale-presto-orientarsi-scelta

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