News
Archivio newsIncremento delle pensioni pari o inferiori al minimo: come si calcola
Con la circolare n. 35 del 2023, l’INPS ha fornito le istruzioni per applicare i nuovi aumenti straordinari e transitori ai trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore al trattamento minimo. L’importo è riconosciuto con riferimento all’importo mensile lordo delle pensioni complessivamente godute dal beneficiario, determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023. L'importo relativo alla rivalutazione eccezionale è erogato insieme alla pensione, con la stessa periodicità. Come si effettua il calcolo?
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 310, L. 197/2022) ha previsto, in via eccezionale per il 2023 ed il 2024, un incremento aggiuntivo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Tale incremento risulta pari: - all’1,5% per il 2023, per i pensionati under 75; - al 6,4% per il 2023, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni; - al 2,7% per l'anno 2024. L’importo è riconosciuto con riferimento all’importo mensile lordo delle pensioni complessivamente godute dal beneficiario, determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023. Il trattamento pensionistico deve, pertanto, risultare pari o inferiore all’importo del trattamento minimo Inps tempo per tempo vigente. Per quanto riguarda le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, l’incremento sarà calcolato tenendo conto dell’importo del trattamento minimo INPS previsto per gli anni di riferimento. Se la pensione supera l’importo mensile del trattamento minimo ma risulta inferiore a tale limite aumentato dell'incremento straordinario, la rivalutazione eccezionale è comunque attribuita fino a concorrenza del limite maggiorato. Calcolo dell’incremento La rivalutazione eccezionale è calcolata sull’importo mensile lordo delle pensioni di cui l’interessato è titolare, purché detto importo risulti pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono escluse dalla base di calcolo le prestazioni: - esenti da imposizione fiscale (come la maggiorazione sociale, la quattordicesima, l’importo aggiuntivo della pensione); - di carattere assistenziale; - facoltative; - di accompagnamento a pensione. Al punto 3.2, Tabella A, della circolare n. 35/2023, l’INPS illustra il calcolo dell’incremento massimo, considerando 563,74 euro al mese (ossia l’importo mensile del trattamento minimo 2022, 525,38 euro, incrementato del 7,3%) quale importo del trattamento minimo per il 2023: si tratta però di un importo provvisorio, in quanto il tasso di inflazione definitivo per il 2022 è risultato pari all’8,1% e non al 7,3% (si veda la circ. Inps n. 11/2023). Ad ogni modo: - incrementando l’importo del trattamento minimo considerato nella misura dell’1,5%, si ottiene un assegno pari a 572,20 euro mensili; - incrementando l’importo del trattamento minimo considerato nella misura del 6,4%, si ottiene un assegno pari a 599,82 euro mensili; Applicando la rivalutazione straordinaria al trattamento minimo 2023 definitivo illustrato nella circolare n. 11/2023, pari a 567,94 euro al mese, si ottiene una pensione massima pari a 576,45 euro mensili per gli under 75, 604,28 euro per chi ha compiuto 75 anni. L’INPS ha chiarito che questi arretrati saranno riconosciuti nel gennaio 2024, in occasione degli ordinari conguagli delle pensioni. Se l’importo mensile complessivo spettante risulta inferiore al trattamento minimo, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo la pensione in pagamento, entro il limite massimo di 563,74 euro.
Ad esempio, laddove la pensione in pagamento risulti pari a 300 euro mensili e il titolare sia: - under 75, per effetto dell’incremento dell’1,5% otterrà un trattamento pari a 304,5 euro (300 +1,5%); - over 75, per effetto dell’incremento del 6,4% otterrà un trattamento pari a 319,20 euro (300+6,4%). |