Il contratto di espansione, in vigore fino al 2023, può essere stipulato per ridurre il costo del lavoro dalle imprese, con un organico superiore a 50 unità lavorative, che avviano processi di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico. L’INPS nel messaggio n. 1450 del 2023 ha fornito ulteriori indicazioni sui requisiti per l’accesso agli incentivi all’occupazione in caso di nuove assunzioni effettuate in conformità alle previsioni del contratto di espansione. Quanto può risparmiare il datore di lavoro attraverso questa misura?
Chi
Il contratto di espansione è una delle misure utili alla riduzione del costo del lavoro nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico delle imprese con un organico superiore a 50 unità lavorative, in vigore fino al 31 dicembre 2023: data di termine prevista dalla bozza del decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio.
Deve trattarsi di processi che comportino, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità.
In merito ai requisiti di cui deve essere in possesso il datore di lavoro che assume, ferma restando la regolarità contributiva e il rispetto del diritto di precedenza, l’INPS con il messaggio n. 1450 del 2023 ha chiarito che l’impegno alle nuove assunzioni non può essere assimilato a un obbligo di assunzione ex lege, come ad esempio quello previsto per le assunzioni nel rispetto delle quote di riserva di soggetti disabili o, per quanto riguarda la contrattazione collettiva, per le ipotesi di passaggi di lavoratori da un’azienda a un’altra a seguito di cambio appalto. L’obbligo di assunzione, infatti, in questo caso, è una clausola del programma contrattuale al quale il datore di lavoro volontariamente si assoggetta, e non costituisce l’attuazione di un obbligo di legge.
Con riferimento al requisito della piena operatività dell’azienda, l’INPS ha rilevato che, nella fattispecie in esame, le nuove assunzioni costituiscono un elemento essenziale del contratto di espansione, in relazione sia alla sostituzione dei lavoratori in esodo, sia all’acquisizione di nuove figure professionali coerenti con il processo di riorganizzazione e reindustrializzazione dell’impresa.
Ne deriva che è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015.
AttenzioneRestano escluse dalla misura le aziende che operano nel settore agricolo, gli enti della Pubblica Amministrazione, le imprese del settore finanziario e i rapporti di lavoro domestico. |
Cosa
Il contratto può prevedere:
a) la concessione del trattamento di
cassa integrazione straordinaria per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi, in deroga ai limiti di durata previsti ex artt. 4 (durata massima complessiva CIG/CIGS di 24 mesi in un quinquennio mobile) e 22 (limiti di durata CIGS) D.Lgs. n. 148/2015;
b) una
riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori in forza, a fronte dell’
erogazione di formazione mirata alla riqualificazione professionale; l’orario di lavoro può essere ridotto nel limite del 30% dell'orario medio giornaliero, settimanale o mensile. La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore interessato al contratto di espansione può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
c) l’
impegno di assunzione di nuove professionalità necessarie in base ai piani di riorganizzazione e reindustrializzazione individuati (assunzioni a tempo indeterminato o con contratto professionalizzante);
d) la possibilità per i lavoratori in forza che si trovano a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, di optare per uno
scivolo pensionistico con riconoscimento, da parte del datore di lavoro, di un’
indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Come
Per presentare il piano l’impresa deve concordare con le RSA o alla RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, nonchè la volontà di sottoscrivere un contratto di espansione ex art. 41 comma 5 e 5 bis D.Lgs. 148/2015.
L’impresa deve:
1) presentare un
progetto di formazione e di
riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea certificazione, anche qualora il datore abbia impartito o fatto impartire l’insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, deve:
- descrivere i contenuti formativi e le modalità attuative;
- contenere le misure necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione cui sarà adibito;
- indicare il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione le competenze tecniche professionali inziali e finali;
- essere certificato (contestualmente alla sottoscrizione del contratto di espansione in sede ministeriale) da organismi terzi (pubblici o privati) rispetto all’impresa;
2)
sottoscrivere presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il
contratto di espansione;
AttenzioneLa riduzione media oraria non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione; per ciascun lavoratore, la riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato (art. 41, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla L. n. 58/2019) |
3) stipulare eventuali
accordi volontari di prepensionamento con coloro che vogliono accedere allo scivolo pensionistico (è necessario il consenso del lavoratore in forma scritta) e
depositarli in via telematica (ai fini della loro efficacia) attraverso il Cassetto previdenziale aziende del portale INPS unitamente all’elenco dei lavoratori che accettano l’indennità;
4)
trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente (mediante il Cassetto previdenziale aziende):
-
copia del contratto di espansione,
- richiesta di accreditamento e variazione dell'indennità mensile (
mod. SC96),
- domanda di autorizzazione all'accesso al "PRAT" per il personale o il delegato individuato dall'azienda a operare sull'applicazione (
mod. AA02);
5)
entro 5 giorni la struttura territoriale competente dà riscontro all'azienda dell'avvenuta verifica del
requisito dimensionale, dell'attribuzione del codice autorizzazione 9J e dell'avvenuta consegna della documentazione alla Direzione centrale Pensioni;
6) presentare, attraverso il PRAT,
domanda di certificazione del diritto almeno 90 giorni prima della data di ingresso nell’indennità mensile del primo lavoratore coinvolto nel piano di esodo annuale. Non è possibile presentare un numero di domande superiore del 20% rispetto al numero dei lavoratori indicati nel contratto di espansione (in riferimento al piano di esodo annuale);
7) riconoscere ai lavoratori che hanno stipulato accordi di prepensionamento, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un’indennità mensile a carico dell’azienda (qualora spettante comprensiva dell’indennità NASpI) commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS; qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa (con accredito nell’estratto conto del lavoratore) anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto ( contribuzione correlata), con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro e fermo restando il limite massimo di 60 mesi. Il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’INPS (tramite il Portale delle prestazioni atipiche PRAT), accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria (da redigere secondo o schema predisposto dall’INPS, e maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15%) a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi di versare mensilmente all’INPS la provvista economica per garantire l'erogazione dell'indennizzo di accompagnamento alla pensione e la contribuzione figurativa. Alla posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, è attribuito il codice autorizzazione 6E;
8) nei casi di versamento della contribuzione correlata:
- procedere alla compilazione del
flusso UniEmens indicando il valore di riferimento per la determinazione della contribuzione correlata nell’elemento <
Imponibile> e l’importo della contribuzione correlata nel campo <
Contributo> all’interno dell’elemento <
DatiRetributivi> e per ciascun lavoratore del settore privato;
- procedere alla compilazione del
flusso UniEmens L
istaPosPA indicando il valore di riferimento per la determinazione della contribuzione correlata nell’elemento <Imponibile> e l’importo della contribuzione correlata nel campo <Contributo>, all’interno dell’elemento <GestPensionistica> per ciascun lavoratore del settore privato iscritto alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici nonché dei lavoratori degli Enti Pubblici economici e delle Aziende speciali;
9) procedere, eventualmente, al
recupero del beneficio spettante ai
lavoratori esodati:
- mediante la compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori del settore privato;
- mediante la compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA per i lavoratori del settore privato iscritti alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici nonchè dei lavoratori degli Enti Pubblici economici e delle Aziende speciali.
AttenzioneL'impresa è tenuta ad allegare all’accordo un progetto di formazione e di riqualificazione che è parte integrante del contratto di espansione dove si descrivono i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali. |
Quando
Le imprese, con organico superiore alle 50 unità, possono accedere alla CIGS derogatoria nell'ambito di un contratto di espansione:
- se rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015)
- se intendono intraprendere percorsi di reindustrializzazione, riorganizzazione e riqualificazione professionale, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari, al fine di recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico.
AttenzioneLa CIGS non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento. |
Calcola il risparmio
Ipotesi di CIGS con causale contratto di espansione per un operaio metalmeccanico del settore industriaPrendiamo in esame il caso di un’azienda industriale che applica il CCNL del settore metalmeccanico e ha in forza 150 operai inquadrati al livello 4. La retribuzione di base è pari a 1.844 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 516 euro.
L’azienda, per affrontare efficacemente un percorso di ristrutturazione aziendale, decide di stipulare un contratto di espansione con ricorso alla CIG.
Risparmio %Dall’analisi sviluppata emerge che la stipula di un contratto di espansione con riduzione dell’orario di lavoro al 30% consente al datore di lavoro di ottenere un risparmio sul complessivo costo del lavoro pari al
29%. Ciò anche per effetto della mancata applicazione del contributo addizionale alla CIGS, che sarebbe stato pari al 9% e avrebbe dunque ridotto l’opportunità di risparmio al 27%.
| Lavoro a tempo indeterminato | CIGS contratto di espansione |
Retribuzione lorda mensile erogata | 1.844 euro | 1.291 euro |
Contribuzione INPS | 516 euro | 361 |
Contribuzione INAIL | 89 euro | 89 euro |
Totale costo del lavoro annuo | 2.449 euro | 1.741 euro |
Risparmio % | | 29% |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/02/contratto-espansione-risparmiare-impresa