Nuovi incentivi a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di giovani under 30 Neet e percettori dell’assegno di inclusione. E quanto previsto dalla bozza del decreto Lavoro. La prima misura spetta per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La seconda agevolazione prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Per la fruizione dei benefici sono previsti specifici requisiti d’accesso. Quali sono?
Con la bozza del decreto Lavoro, approvata il 1°maggio 2023 dal Consiglio dei Ministri, il legislatore continua ad occuparsi del sostegno all’occupazione giovanile e dei soggetti fragili introducendo nuovi incentivi in favore dei datori di lavoro privati che instaurano nuovi rapporti lavoro o stabilizzano contratti di lavoro dipendente, anche in apprendistato.
C’è attesa anche per la disposizione, prevista dal disegno di legge sul lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
Incentivo giovani under 30 e Neet
Si tratta di un effettivo rimborso delle spese sostenute a titolo di retribuzione che, in via del tutto eccezionale, risulta cumulabile con lo sgravio giovani strutturalmente in vigore.
L’incentivo è riconosciuto, a seguito di apposita istanza preventiva da presentare all’INPS, per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Ad essere agevolate sono le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 di giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) trenta anni di età non compiuti;
b) non essere impiegati nè inseriti in corsi di studi o di formazione (condizione di NEET);
c) registrazione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Cumulabilità tra incentivi
Il beneficio è cumulabile con l’incentivo previsto dalla normativa che ha introdotto:
- in via strutturale lo sgravio giovani triennale parziale (art. 1 comma 114, secondo periodo, della
legge n. 205/2017);
- in applicazione transitoria lo sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni (art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022).
N.B. In caso di cumulo, il nuovo incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto. |
L’incentivo si applica anche alle assunzioni effettuate a scopo di
somministrazione e al contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere. Restano
esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Modalità di richiesta e fruizione
La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita
procedura telematica,
all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
In favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
N.B. Si tratta di termini perentori decorsi i quali il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. |
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’
ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di esaurimento delle risorse, l’INPS darà comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante
conguaglio nelle
denunce contributive mensili.
Risorse a finanziamento della misura
La copertura degli oneri è assicurata per l’anno 2023 per complessivi
80 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, secondo la ripartizione regionale, che sarà individuata dall’ANPAL con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge; in aggiunta sono previste per 500 milioni di euro, le risorse del Programma Next Generation EU affluite al Programma Operativo Nazionale
Sistemi di politiche attive per l’occupazione
Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per le assunzioni di
giovani non occupati che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il
trentacinquesimo anno di età, alla copertura degli oneri concorrono per 175 milioni di euro le risorse del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Asse 1 bis, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Per l’anno 2024 la copertura degli oneri è a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro per un ammontare di 51,8 milioni di euro, corrispondentemente innalzato con il decreto Anpal di prossima emanazione.
Assunzione percettori dell’assegno di inclusione
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un
periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’
esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro, nel
limite massimo di importo pari a
8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Alle agenzie per il lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo.
N.B. L’agevolazione è compatibile e cumulabile con lo sgravio donne e giovani, e si applica in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato. |
Requisiti generali per frizione degli incentivi
Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- possesso del
DURC;
- regolarità con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 in materia di
aiuti “de minimis”.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/03/assunzioni-under-30-percettori-assegno-inclusione-funzionano-incentivi