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Archivio newsLampedusa e Linosa: modalità di ripresa dei versamenti sospesi
Nel messaggio n. 1604 del 2023, l’INPS detta le condizioni per l’applicazione della proroga del termine per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.
L’INPS, con il messaggio n. 1604 del 3 maggio 2023, fornisce le istruzioni operative destinate ai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, in riferimento ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti è fissata al: a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute; b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute. Datori di lavoro con dipendenti I datori di lavoro interessati alla sospensione dei contributi sono stat contraddistinti dal codice di autorizzazione “7X”, devono effettuare I versamenti sospesi: - in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2020, utilizzando la causale contributo “RC01”; - in scadenza dal 9 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, relativi alle denunce dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, indicando la causale contributo “DM10”. Artigiani e commercianti I contribuenti interessati devono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa” > “Dilazioni” > “Mod. F24 Lampedusa/Linosa”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento. Committenti e professionisti in Gestione separata I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato alla sospensione, la “Sezione INPS” del modello F24, CXX/C10 o PXX/P10 Datori di lavoro che assumono manodopera agricola Per datori di lavoro che assumono manodopera agricola interessati dalla sospensione in oggetto è stata disposta dalla norma in esame la proroga alle seguenti date: a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute; b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute. La ripresa dei versamenti – senza applicazione di sanzione e interessi – può essere effettuata in unica soluzione, entro i termini sopra evidenziati, oppure mediante rateizzazione, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, per le somme di cui alla precedente lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, per le somme di cui alla menzionata lettera b). Lavoratori agricoli autonomi La sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare riguarda i versamenti relativi alle rate in scadenza dal 16 gennaio 2018 al 16 novembre 2020. I versamenti delle rate inerenti alle citate sospensioni, riferite all’anno 2020, dovranno essere effettuati mediante modello F24, utilizzando la codeline ricevuta con la comunicazione individuale “News individuale” nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”. Datori di lavoro domestico Per effettuare il pagamento, i datori di lavoro domestico devono utilizzare il modello F24, “Sezione INPS”, con il codice “DOM1”.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 03/05/2023, n. 1604