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Archivio newsContrasto alle irregolarità e all’abusivismo professionale: linee guida per l’attività di vigilanza
Contrasto alle irregolarità e all’abusivismo nell’esercizio della professione del consulente del lavoro. Sono gli obiettivi del protocollo d’intesa stipulato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Nell’ottica di integrazione e condivisione delle informazioni verranno istituiti gruppi di lavoro e l’Osservatorio per la legalità. In merito all’attività di vigilanza si prevede che tra le parti firmatarie si inneschi un costante interscambio informativo sugli aspetti di reciproca competenza per garantire la piena legalità nel mondo del lavoro. Viene inoltre previsto che il protocollo potrà, con l’accordo delle parti firmatarie, essere integrato e modificato. Nello specifico come si evolverà l’attività ispettiva?
In data 29 marzo 2023 è stato sottoscritto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il nuovo “Protocollo di intesa per la legalità, la vigilanza ed il contrasto all’abusivismo professionale” che si pone di dare nuovo impulso a strategie condivise, nel solco già tracciato dalle due amministrazioni da anni (vedasi ad esempio protocollo ASSE.CO. del 2014), con la diffusione dei principi di efficienza, trasparenza e correttezza tra lavoratori e datori di lavoro. Strumenti condivisi ed efficaci per il contrasto alla irregolarità del mercato del lavoro, compreso l’abusivismo nell’esercizio della professione del consulente del lavoro. Attività disciplinate dal protocollo d’intesa Il protocollo del 29 marzo disciplina i rapporti e le attività di interesse reciproco tra I.N.L. e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e si articola in quattro sezioni. 1) Approfondimenti giuridciNell’ottica di integrazione e condivisione di informazioni il protocollo prevede che rappresentanti del CNO partecipino alle attività del Centro Studi Attività Ispettiva (art. 14 D.P.C.M. 23/2/2016), attraverso l’istituzione di un Gruppo di Lavoro in composizione paritetica, con la finalità di identificare specifiche tematiche oggetto di analisi in stretto legame con le due prospettive proprie delle parti firmatarie: attività di vigilanza da un lato e consulenza aziendale dall’altro. Vengono quindi istituzionalizzati i “tavoli tecnici”, con almeno due incontri l’anno a livello nazionale ed a livello territoriale. Viene inoltre costituito a livello nazionale, oltre al Gruppo di Lavoro di cui si è detto, l’“Osservatorio per la legalità”, con l’obbiettivo di raccogliere dati ed informazioni sulle principali criticità presenti nel mondo del lavoro: lavoro irregolare e sommerso, pratiche di dumping contrattuale e salariale, pratiche elusive degli obblighi contributivi. L’Osservatorio dovrà poi divulgare l’analisi di tali criticità, sensibilizzando l’intera collettività, con particolare riferimento agli operatori del mercato del lavoro, anche attraverso la promozione di strumenti quali la certificazione dei contratti e l’asseverazione della conformità dei medesimi (protocollo ASSE.CO.). 2) Attività di vigilanza mirataIl protocollo prevede che tra le parti firmatarie si inneschi un costante interscambio informativo sugli aspetti di reciproca competenza per garantire la piena legalità nel mondo del lavoro. In particolare l’I.N.L. si impegna, attraverso le proprie articolazioni territoriali, a dare pronto riscontro alle segnalazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale che a sua volta si impegna ad effettuare le segnalazioni pervenute da tutti gli attori qualificati del panorama nazionale (mondo sindacale, università, centro studi, ecc.). I nominativi dei professionisti che assistono realtà imprenditoriali dove sono stati commessi illeciti di particolare gravità potranno essere segnalati dall’ispettorato territoriale al Consiglio Nazionale per l’eventuale applicabilità di provvedimenti disciplinari. L’ispettorato, sempre nell’ottica dello scambio informativo mirato e trasparente, si impegna a trasmettere direttamente al professionista incaricato il verbale di primo accesso ispettivo entro sette giorni dalla sua adozione, ribadendo che il personale ispettivo deve astenersi dal richiedere al professionista la documentazione relativa al soggetto ispezionato quando la medesima può essere acquisita direttamente dagli ispettori attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione. 3) Contrasto all’abusivismo professionaleAttraverso le segnalazioni effettuate dal Consiglio Nazionale, l’Ispettorato promuove interventi ispettivi finalizzati al contrasto dell’abusivismo professionale, con particolare riferimento alla riserva legale contenuta nell’art 1 comma 1 della Legge n. 12/79, la quale dispone che gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza, quando non eseguiti direttamente dal datore di lavoro, possono essere affidati esclusivamente ai Consulenti del Lavoro ed agli altri soggetti indicati nella norma richiamata. Interventi ispettivi che potranno riguardare in specifico i CED (Centri elaborazione dati) la cui attività deve limitarsi alle pure operazioni di calcolo e stampa delle retribuzioni e dei dati previdenziali e dovranno comunque sempre essere assistiti dai professionisti abilitati di cui alla Legge n. 12/79. Sempre nell’ottica della collaborazione ispirata ai criteri di efficienza e trasparenza, sono presenti norme del protocollo che prevedono per la parti firmatarie specifici impegni reciproci. A questo proposito l’Ispettorato si impegna a rendere di pubblica consultazione sia l’elenco dei professionisti abilitati, diversi dai Consulenti del Lavoro, con indicazione del rispettivo albo di appartenenza (Avvocati e Commercialisti) che i nominativi dei professionisti che assistono i centri di elaborazione dati. Attraverso le strutture periferiche, l’Ispettorato provvederà a segnalare periodicamente al competente Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro i dati statistici relativi agli accertamenti riferiti all’esercizio abusivo della professione ed alle verifiche effettuate sui CED. Specularmente, il Consiglio Nazionale si impegna a mettere a disposizione dell’Ispettorato i dati concernenti le iscrizioni al relativo Albo e comunque mettere a disposizione l’elenco costantemente aggiornato degli iscritti a tutti gli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro. Entrambe le parti firmatarie il protocollo in commento si impegnano a predisporre congiuntamente delle linee guida da mettere a disposizione degli Ispettori che individuino le procedure operative per le segnalazioni dei casi di presunto esercizio abusivo della professione. 4) DisposIzioni FinaliIn questa sezione il protocollo, oltre alla disciplina del trattamento dei dati personali con il richiamo alla vigente normativa in tale ambito, definisce la durata di validità che è pari a tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Viene inoltre previsto che il protocollo potrà, con l’accordo delle parti firmatarie, essere integrato e modificato oppure disdettato ad iniziativa di parte con preavviso di novanta giorni. Copyright © - Riproduzione riservata