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Archivio newsSomministrazione a termine per attività stagionali: deroghe e limiti al contingentamento di lavoratori
L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota n. 716 del 2023, ha fornito indicazioni in merito alla somministrazione di lavoratori a termine per le attività stagionali. In particolare, l’istituto è intervenuto sulle deroghe alla disciplina del contratto a termine previste per le attività stagionali e più in particolare per quanto concerne le deroghe numeriche. Per L’INL occorre far riferimento alla contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Il CCNL della Somministrazione può essere utilizzato come fonte?
L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), ha risposto formalmente alla Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro a quesito specifico sulla stagionalità con nota prot. 716 del 26 aprile 2023, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro -Direzione Generale dei rapporti di lavoro e relazioni industriali. Il richiedente aveva posto il quesito circa la possibilità per una agenzia di somministrazione di poter somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore vigente. I chiarimenti dell’INL nella nota n. 716/2023 Nella prima parte della nota l’INL fornisce un riscontro positivo, precisando che “Al riguardo - acquisito il parere della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espressa con nota prot. n. 5102 del 24 aprile u.s. - occorre anzitutto ricordare la specifica previsione di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza. Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”). Sul tema non vi dovrebbero essere perplessità, e se vi erano sono fugate, circa la somministrazione di lavoratori a termine per le attività stagionali, in particolare per quanto previsto dagli artt. 19 e 21 (escluso il 2° comma) del citato D.Lgs n. 81/2015 - segnatamente per il computo della durata massima dei rapporti di lavoro e delle causali non previste per la stagionalità. L’INL, pertanto, conferma quali siano e per quali circostanze gli articoli esclusi nel richiamo al capo III del citato decreto per i rapporti di lavoro subordinato a termine con l’Agenzia per il lavoratore; quando si fa riferimento all’art. 23 lo si fa sul numero complessivo dei contratti a termine, che in tal caso inerirebbero l’Apl in quanto datore di lavoro. L’INL, posto ed acclarato quanto sopra circa la somministrazione di lavoratori stagionali, si sofferma, altresì sul contingentamento di lavoratori stagionali somministrati, interpretando la previsione dell’art. 52 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione in modo del tutto particolare e, a ns. avviso, molto restrittivo. A tal proposito l’INL precisa: “Per quanto concerne dunque eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali - e più in particolare per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche - le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti (v. anche ML circ. n. 17/2018). Sul punto si rileva, peraltro, che - ai sensi dell’art. 51 del citato D.Lgs. n. 81/2015 - anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Ad avviso dell’INL il solo art. 52 del CCNL della Somministrazione non “sarebbe di per se’ bastevole“ anche se lo stesso precisa che “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal D.P.R. n. 1525/63 e s.m.i.” Quindi sarebbe per INL necessario ad integrazione del citato art. 52 ed ai fini della deroga sul contingentamento, un contratto collettivo, anche aziendale, dell’utilizzatore per superare i limiti numerici. Il CCNL della Somministrazione mediante l’art. 52 ha inteso invece, a ns. avviso, riconoscere anche per la somministrazione la stagionalità ove prevista e disciplinata dai Contratti collettivi degli utilizzatori come fattispecie a cui poter far ricorso anche mediante il lavoro somministrato e non solo nei rapporti a temine diretti; ciò anche in ragione del fatto che il richiamo all’art. 23 del D.Lgs 81/2015, come da ultima prassi confermato, attiene al numero complessivo di contratti a termine, che non può per evidenti ragioni essere riferito alla ApL quando questa si pone come datore di lavoro. Copyright © - Riproduzione riservata